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Legge regionale 6 settembre 1991, n. 22 (BUR n. 81/1991)

Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 recante 'Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università'

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 22 (BUR n. 81/1991) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1982, n. 50 RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE UNIVERSITÀ"

Legge abrogata dall’articolo 39, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 22 (BUR n. 81/1991) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1982, n. 50 RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE UNIVERSITÀ"

Art. 1 - Modifica dell'art. 1 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

1. All'art. 1 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:
"La presente legge disciplina inoltre l'attuazione del diritto allo studio, nello spirito del primo comma, a favore degli studenti di altre nazionalità, fruitori di borse di studio e iscritti a Università con le quali gli Atenei veneti abbiano istituito rapporti di collaborazione e scambio.".

Art. 2 - Modifica dell'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

1. L'art. 3, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 è così sostituito:
"Art. 3. - Beneficiari.
Dei servizi di cui alle lettere a) e c) del primo comma e quelli di cui alle lettere a) e g) del secondo comma, del precedente art. 2, possono fruire tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole dirette ai fini speciali o a scuole di specializzazioni o a corsi di perfezionamento, di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162 e a quelli di dottorato di ricerca che si svolgono presso le Università, gli Istituti di istruzione universitaria, le Accademie di belle arti, statali e non statali, aventi sede principale nel territorio regionale anche se svolti in altre regioni, nonché studenti appartenenti ad altra nazionalità, fruitori di borse di studio, iscritti a Università con le quali gli Atenei veneti abbiano istituito rapporti di collaborazione e di scambio.
Dei servizi di cui alle lettere b), d) ed e) del primo comma, e quelli di cui alle lettere b), c), d) ed e) del secondo comma dell'articolo precedente, sono ammessi a fruire, mediante concorso, i medesimi soggetti di cui al comma precedente con le limitazioni contenute nei successivi articoli 17, 19, 24 e 26.
Dei servizi di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 2 possono fruire anche gli studenti di altra nazionalità fruitori di borse di studio di cui al primo comma.
Dei servizi di cui alla lettera c), del secondo comma, dell'articolo precedente, possono fruire senza concorso, i medesimi soggetti di cui al primo comma del presente articolo, che siano iscritti in regolare corso di studi o fuori corso da non più di un anno.
Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli a cui lo Stato ha riconosciuto la qualifica di rifugiati politici, usufruisconto dei benefici di cui alla presente legge nei limiti della vigente legislazione statale, nonché delle condizioni previste dagli impegni internazionali.
Nel caso di eccezionali comprovate situazioni di necessità sono altresì ammessi a fruire degli interventi previsti gli studenti stranieri e apolidi che si trovino sul territorio del Veneto, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità.".

Art. 3 - Modifica all'art. 19 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

1. L'art. 19, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , è così sostituito:
"Art. 19 - Servizio abitativo.
Il servizio abitativo è gestito dall'E.S.U. direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati.
Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:
1) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio;
2) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.
Alle strutture abitative, non utilizzate per assegni di studio erogati sotto forma di servizi, si accede per pubblico concorso, previa presentazione di titoli idonei ad attestare le reali condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati; in particolare per l'accesso ai collegi universitari si possono prevedere forme di accertamento circa gli interessi dei candidati a partecipare alle iniziative culturali specifiche di ogni collegio.
Al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università degli studi, agli Istituti di istruzione superiore o alle Accademie di belle arti fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea, o del corso delle scuole dirette a fini speciali e sino al primo anno fuori corso, purchè in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando e siano impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede universitaria.
Alle strutture abitative gestite dall'E.S.U. accedono altresì, fino al limite massimo del 10% dei posti letto disponibili, gli studenti appartenenti ad altre nazionalità di cui al secondo comma dell'art. 1, secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 31.
Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilità degli alloggi gestiti dall'ente direttamente o in convenzione, quest'ultimo può assegnare un contributo nella misura stabilita annualmente dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 31.
I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impegno con la Regione o con l'E.S.U. e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.
L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario accademico e comunque per periodi non superiori a 10 mesi. Con delibera motivata del Consiglio di amministrazione possono essere concesse deroghe al vincolo precedente per singoli casi.
L'E.S.U. può stipulare nel rispetto degli orientamenti culturali e pedagogici, convenzioni con enti, società, cooperative o privati che gestiscono residences, collegi, o altre strutture abitative a un costo unitario annuo in misura non superiore a quello sostenuto capitariamente nei propri servizi abitativi. La convenzione deve prevedere che l'ammissione degli utenti avvenga a condizioni corrispondenti a quelle previste per i servizi abitativi dell'E.S.U..".

Art. 4 - Modifica dell'art. 29 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

1. Dopo il quinto comma dell'art. 29 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , è aggiunto il seguente comma:
"Gli studenti stranieri e apolidi che si trovino nel territorio del Veneto, provenienti da paesi in stato di guerra, o occupati, nonché gli studenti rifugiati politici o comunque provenienti da paesi extracomunitari privi di adeguate strutture organizzative istituzionali, possono presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà, in luogo delle dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei loro paesi di origine, attestante le condizioni di reddito del nucleo familiare. L'accertamento delle anomale situazioni in cui versano gli studenti interessati è effettuato dall'E.S.U. competente, con apposito atto deliberativo.".

Art. 5 - Modifica dell'art. 31 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

1. Al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi a favore degli studenti di altre nazionalità di cui al comma secondo dell'art. 1;
i) l'entità del contributo di cui al sesto comma dell'art. 19.".


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