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Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (BUR n. 102/2003)

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti

Sommario: Legge Regionale 23/2003
S O M M A R I O
Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (BUR n. 102/2003)

NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità.
1. In attuazione dell’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, nonché la disciplina degli impianti per natanti e di quelli ad uso privato, al fine di favorire il contenimento dei prezzi, l’incremento anche qualitativo dei servizi resi all’utenza e la garanzia del servizio pubblico, nel rispetto delle scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente.
Art. 2 – Obiettivi.
1. Per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante sono fissati i seguenti obiettivi:
a) riqualificazione e ammodernamento della rete esistente, migliorando il servizio di erogazione attraverso la dislocazione razionale degli impianti e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli stessi anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico e industriale sul territorio della Regione;
b) eliminazione degli impianti incompatibili con il territorio ai fini della decongestione e dello snellimento del traffico, nonché del recupero e della salvaguardia dei beni storici e ambientali.
Art. 3 – Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si intendono per:
a) rete: l’insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;
b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione suddivisi nelle seguenti categorie:
1) benzine;
2) olio lubrificante;
3) gasolio;
4) gas di petrolio liquefatto (GPL);
5) metano;
6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell’autoveicolo (CUNA);
b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscele idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; ( 1)
c) impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici. L’impianto stradale può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti;
d) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato: un autonomo complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità, con le relative attrezzature ed accessori, installato all’interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;
e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti;
f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite, composto da:
1) una pompa o un sistema di adduzione;
2) un contatore o un misuratore;
3) una pistola o una valvola di intercettazione;
4) una tubazione che lo connette;
5) un satellite;
g) colonnina: l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
g bis) punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw; ( 2)
h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell'erogatore che permette all’utente di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;
l) erogato di vendita di ciascun impianto: l’insieme dei prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente Ufficio tecnico di finanza;
m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.
2. Si intende per modifica dell’impianto la modifica di uno o più dei seguenti elementi:
a) l’aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la detenzione o l’aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto allacciato a metanodotto.
3. Si è in presenza di incompatibilità con il territorio quando sussistono almeno uno dei seguenti elementi:
a) l’area destinata all’impianto è situata in zone a traffico limitato in modo permanente;
b) l’area destinata all’impianto è situata in corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico, incroci a Y, ed ubicata sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
c) l’area destinata all’impianto è posta all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;
d) l’impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra la colonnina e il ciglio della strada è inferiore a quattro metri, per cui il rifornimento dell’autoveicolo o dell’impianto avviene sulla sede stradale;
e) gli accessi dell’area destinata all’impianto sono situati a distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali;
f) le strutture dell’impianto impediscono la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza nel contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.
Art. 3 bis - Ristrutturazione totale. (3)
1. Per ristrutturazione totale dell’impianto stradale di carburanti si intende il completo rifacimento dell’impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell’arco di tre anni.
2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni. A questo proposito è posto l’obbligo a carico del titolare dell’autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita dal comma 1.
Art. 4 – Disposizioni attuative. (4)
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi all’ammodernamento della rete stradale di carburante mediante:
a) l’individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;
b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell’attuazione degli interventi operativi della rete;
c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui insistono gli impianti;
d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
e) l’individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti. In particolare nelle località di minore consistenza demografica, in quelle ricomprese nei territori dei comuni delle comunità montane delle comunità isolane o di arcipelago e in quelle territorialmente svantaggiate può essere autorizzata l’installazione di impianti stradali di carburante che possono essere gestiti dagli esercizi polifunzionali di cui all’ articolo 21 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , ( 5) o funzionanti integralmente con il sistema self-service pre-pagamento;
f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità con il territorio di cui all’articolo 3, comma 3;
g) l’individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti.
2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive relativi:
a) all’individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante;
b) all’articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
c) omissis ( 6)
Art. 5 – Competenze provinciali.
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:
a) predisposizione, entro sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 4 comma 2, lett. b) , dei piani dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante ivi comprese le eventuali deroghe per le località turistiche;
b) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli uffici tecnici di finanza relativi all’erogato degli impianti di distribuzione di carburanti (stradali, autostradali, natanti e ad uso privato) da trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno;
c) predisposizione delle proposte di razionalizzazione e di ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti;
d) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali.
2. Le province effettuano il monitoraggio della rete in riferimento al numero, alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti, su base annuale, evidenziando le variazioni intercorse nel periodo.
Art. 6 – Competenze comunali.
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di impianti per natanti;
b) il rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento degli impianti di carburante limitatamente ai prodotti metano e GPL;
c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
c bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti stradali di carburanti; ( 7)
d) la proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione e di potenziamento degli impianti stradali e per natanti;
e) la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti;
f) la revoca e la sospensione delle autorizzazioni;
g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
h) l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Spetta inoltre ai comuni:
a) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento;
b) fissare, in osservanza al provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti;
c) prendere atto delle ferie presentate dai gestori degli impianti, salvo esigenze particolari;
d) verificare le condizioni di incompatibilità con il territorio degli impianti stradali;
e) trasmettere alla provincia i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali, per natanti e ad uso privato in essere, nonché le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.
Art. 7 – Procedure.
1. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione, al trasferimento, ( 8) alla ristrutturazione e all'esercizio di un impianto stradale di carburante, di un impianto ad uso privato e di un impianto per natanti nonché il loro potenziamento mediante l’aggiunta dei prodotti metano o GPL sono presentate al comune competente per territorio, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo dell’11 febbraio 1998, n. 32, “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la commissione di cui all’articolo 11, unitamente alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
2. Nel caso di nuovo impianto stradale copia della domanda, comprensiva di tutta la documentazione, è trasmessa, per il tramite del comune, alla provincia che entro sessanta giorni dal ricevimento esprime parere in merito al superamento del numero massimo di impianti previsto per il proprio territorio. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dallo stesso.
3. Le modifiche dell’impianto di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dell’aggiunta dei prodotti metano e GPL, sono soggette a comunicazione. Il richiedente trasmette al comune dove ha sede l'impianto, almeno trenta giorni prima dell’inizio lavori, unitamente alla comunicazione, un’analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta e della perizia giurata di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all'ufficio tecnico di finanza competenti per territorio. Le modifiche devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali; la loro corretta realizzazione deve essere asseverata da una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
4. Non costituisce modifica ed è soggetta al rispetto delle norme di sicurezza, la detenzione o l’aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
5. Il comune, sulla base delle attestazioni di cui al comma 3, verificata la conformità della documentazione alle norme vigenti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, aggiorna l’autorizzazione e la trasmette alla Regione, alla provincia, ai vigili del fuoco, all’ufficio tecnico di finanza e, per gli impianti stradali, all’ente proprietario della strada.
6. L’installazione di un impianto ad uso privato con capacità pari o inferiore a litri cinquecento è soggetta a comunicazione al comune ove avrà sede l’impianto. Lo stesso deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
7. L’installazione di un impianto ad uso privato presso cantieri provvisori di durata non superiore a ventiquattro mesi è soggetta a comunicazione. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all’ufficio tecnico di finanza competenti per territorio. L’impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato , attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
8. Relativamente agli impianti stradali l'autorizzazione agli accessi da parte dell’ente proprietario della strada o, in caso di viabilità data in concessione, della società concessionaria può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione comunale per l’installazione di impianti stradali di carburanti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 nonché alla presente legge ed alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.
9. I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi, pena la revoca dell’autorizzazione.
10. Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.
Art. 8 – Trasferimento dell’autorizzazione.
1. Il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione relativa ad impianti stradali, impianti ad uso privato e ad impianti per natanti è comunicato, entro quindici giorni dalla registrazione dell’atto di cessione o di affitto d’azienda, al comune ove ha sede l'impianto, alla regione e all’ufficio tecnico di finanza. La comunicazione è sottoscritta dal cedente e dal cessionario e contiene tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto. Relativamente agli impianti stradali, alla comunicazione è allegata idonea documentazione atta a dimostrare, da parte del cessionario, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la disponibilità dell’impianto, delle relative attrezzature e del terreno sui cui insiste.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa prevista all’articolo 10, comma 2.
Art. 9 – Collaudo impianti ed esercizio provvisorio. (9)
1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l’immediato esercizio dell’attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
3. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
Art. 10 – Sanzioni amministrative.
1. L’installazione di un impianto stradale di carburanti, in assenza o in difformità dell’autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 25.000,00. Nel caso di assenza di autorizzazione sono disposti dal comune la chiusura immediata dell’impianto, la messa in sicurezza dello stesso, la rimozione e lo smantellamento di tutte le attrezzature nonché il ripristino dell’area alla situazione originale. Qualora non venga eseguito lo smantellamento e il ripristino dell’area nei termini previsti dall’ordinanza comunale, vi provvederà l’amministrazione con il recupero delle spese nei confronti dei responsabili.
2. In caso di ritardata comunicazione di cui all’articolo 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 250,00.
3. Chiunque violi le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva, è disposta anche la chiusura dell’impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. L’installazione di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell’autorizzazione, ove prevista, nonché il rifornimento di mezzi non di proprietà del titolare dell’autorizzazione, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di assenza di autorizzazione è disposta anche la confisca delle attrezzature costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
5. Chiunque prelevi o rifornisca carburante in recipienti mobili superiori a cinquanta litri senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1000,00. In caso di recidiva è disposta anche la revoca dell’autorizzazione e la confisca delle attrezzature costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
6. L’installazione di un impianto per natanti in assenza o in difformità dell’autorizzazione nonché il rifornimento di mezzi diversi dai natanti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di assenza di autorizzazione è disposta anche la confisca delle attrezzature costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
7. Il comune, acquisito il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
8. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata, è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.
Art. 11 – Commissione consultiva regionale carburanti.
1. È istituita, presso la Giunta regionale, la commissione consultiva regionale carburanti composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia, o un suo delegato, che la presiede;
b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;
c) dodici esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente: due dall'unione petrolifera, uno dall’associazione dei trasportatori e distributori di GPL più rappresentativa a livello regionale, uno dall’associazione dei concessionari o trasportatori di metano più rappresentativa a livello regionale, quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi, uno dal consorzio grandi reti, tre dalle associazioni dei trasportatori conto terzi più rappresentative a livello regionale;
d) due rappresentanti dei gestori designati dalle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore designati dall’organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;
f) un rappresentante dei consumatori designato dall’associazione regionale dei consumatori più rappresentativa a livello regionale;
g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'unione nazionale comunità enti montani;
i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'unione regionale delle camere di commercio;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici di finanza aventi sede nella regione;
m) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;
n) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della strada – ANAS;
o) l’ispettore interregionale vigili del fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige o un suo delegato.
p) un rappresentante designato da Veneto Strade S.p.A..
2. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, la commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti ed il segretario della commissione, scelto tra i funzionari della struttura regionale competente.
3. Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, con la presenza di almeno un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
5. La decadenza da componente della commissione è dichiarata dal presidente della Giunta regionale:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
b) su richiesta degli organismi ed enti designanti, previsti al comma 1.
6. omissis ( 10)
Art. 12 – Compiti della commissione consultiva regionale carburanti.
1. La commissione consultiva regionale carburanti esprime il proprio parere:
a) sui provvedimenti di cui all'articolo 4;
b) sulla relazione annuale sullo stato di ristrutturazione e di ammodernamento della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
c) su ogni altra disposizione interessante il settore.
Art. 13 – Sistema informativo. Relazione annuale.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Regione effettua un monitoraggio per verificare l’evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente i risultati al competente Ministero.
2. A tal fine i comuni trasmettono alla provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali di carburanti in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.
3. La provincia trasmette alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati dei comuni con eventuali osservazioni.
4. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sentita la commissione consultiva regionale carburanti di cui all’articolo 11, predispone una relazione sullo stato di ammodernamento della rete stradale di carburanti da trasmettere alla competente commissione consiliare.
5. La Regione promuove, in collaborazione con le province e con le camere di commercio, un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l’istituzione di un osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:
a) alla programmazione regionale di settore;
b) alla diffusione di una migliore conoscenza del settore da parte delle istituzioni, delle categorie economiche e degli altri soggetti interessati.
6. A tal fine l’osservatorio:
a) cura la raccolta e l’aggiornamento in una banca dati informatizzata delle principali notizie relative alla rete distributiva carburanti;
b) promuove indagini, studi e ricerche;
c) realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni di categoria, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

CAPO II – Impianti stradali di carburante.

Art. 14 – Nuovi impianti stradali di carburante.
1. Gli impianti stradali di carburanti esistenti al 31 luglio 2018 devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio, e possibilmente GPL e metano; avere installate le apparecchiature self-service, pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi all’auto e all’automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. ( 11)
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso di ristrutturazione degli impianti esistenti.
2 bis. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti stradali di carburanti e di ristrutturazione totale ai sensi dell’articolo 3 bis, è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera g bis), nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service. L’obbligo per la diffusione dell’utilizzo del GNC e del GNL e di elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate intese quali le località di minore consistenza demografica, sprovviste di servizio di carburanti, site all’interno di comuni facenti parte delle comunità montane, isolane e di arcipelago, secondo la definizione data dalla Giunta regionale. ( 12)
3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 bis, l’installazione e l’esercizio di impianti stradali di carburanti eroganti esclusivamente carburante a basso impatto ambientale come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera b bis), nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g bis). ( 13)
Art. 14 bis - Obblighi per gli impianti stradali di carburanti esistenti in attuazione dell’articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura pe i combustibili alternativi”. (14)
1. É previsto l’obbligo per tutti gli impianti stradali di carburanti già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell’anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto una volta approvato deve essere realizzato nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del medesimo.
2. È previsto l’obbligo per tutti gli impianti stradali di carburanti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell’anno 2017, di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, deve essere realizzato nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del medesimo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i dati riferiti all’erogato relativamente agli anni 2015 e 2017 sono acquisiti dalla Regione con le modalità di cui all’articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
4. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell’impianto dotando del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 3 comma 1, lettera g bis), un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non sia soggetto ad obbligo, a condizione che l’impianto alternativo individuato sia sito nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale della stessa provincia o della Città metropolitana e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.
5. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in presenza degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui dall’articolo 14 ter.
6. In caso di mancata presentazione di progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2, i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 a 50.000,00 euro.
7. Per l’esclusiva attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, riguardanti gli impianti esistenti, o per gli impianti oggetto di ristrutturazione totale come definita dall’articolo 3 bis, e qualora non sia possibile effettuare gli interventi su altri impianti localizzati all’interno del territorio provinciale o della Città metropolitana, è consentito derogare alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
8. La deroga di cui al comma 7 deve essere accompagnata da adeguate misure di mitigazione ambientale e interventi di compensazione.
Art. 14 ter - Ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali. (15)
1. L’obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1.000 chilometri.
2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1, sono fatti valere dai titolari degli impianti stradali di carburanti e verificati e certificati dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Art. 15 – Potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL.
1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare le concentrazioni geografiche e favorire un’equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, gli impianti in cui s’intende aggiungere i prodotti gas metano e GPL per autotrazione devono rispettare le distanze minime, le superfici minime, gli indici di edificabilità e gli ulteriori parametri definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 16 – Rapporto tra impianto stradale e area di servizio.
1. In un'area di servizio non può insistere più di un impianto stradale di carburanti.
2. Più autorizzazioni petrolifere intestate al medesimo titolare e relative ad attrezzature insistenti sulla stessa area di servizio non comportano più impianti ma un solo impianto.
3. Più autorizzazioni petrolifere intestate a titolari diversi e relative ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio comportano tanti impianti quanti sono i titolari. Detti impianti, ad eccezione di quello il cui titolare dell’autorizzazione è anche titolare degli accessi, devono essere trasferiti in altra zona entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell’autorizzazione.
Art. 17 – Sospensione e revoca della autorizzazione.
1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l’autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzati alla sospensione periodica dell’attività per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.
4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell’autorizzazione.
5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.
6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.
7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all’adeguamento dell’impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.
8. L’autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell’impianto non presenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza. ( 16)
8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 bis, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l’impianto procede alla revoca dell’autorizzazione. ( 17)

CAPO III – Disposizioni particolari.

Art. 18 – Impianti ad uso privato esistenti.
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti ad uso privato già in esercizio, privi della prescritta autorizzazione comunale, devono presentare al comune, nel cui territorio ha sede l’impianto, comunicazione con allegata una analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta e della perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato , attestante che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali.
2. Qualora la comunicazione non venga effettuata nei tempi stabiliti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’ articolo 10, comma 4 nonché quelle previste dal Titolo V, Capo III, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all’ufficio di finanza competenti per territorio.
Art. 19 – Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali.
1. Il rilascio delle autorizzazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili superiori a cinquanta litri, ad eccezione di metano e GPL, da parte di operatori economici ed altri utenti, presso impianti stradali di carburanti, è effettuato dai comuni sede degli stessi, i quali dispongono che il prelievo avvenga presso distributori prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le autorizzazioni devono, inoltre, contenere le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. I comuni devono, inoltre, accertare che gli operatori economici e gli altri utenti interessati siano in possesso di automezzi, impianti ed attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal comune hanno la validità di un anno e possono essere rinnovate.
Art. 20 – Nuovi impianti per natanti.
1. L’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti per natanti viene rilasciata in deroga al provvedimento di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a) e con le procedure di cui all’ articolo 7, a condizione che l’impianto sia destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti.

CAPO IV – Disposizioni transitorie e finali.

Art. 21 – Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 95.000,00 a decorrere dall’esercizio 2003, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati con il bilancio pluriennale 2002-2004 nel modo seguente:
a) quanto a euro 45.000,00 con lo stanziamento allocato all’u.p.b. U0027 “Servizi per l’informatica e la statistica”, per gli interventi di cui all’ articolo 13, comma 6;
b) quanto a euro 5.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”, per gli interventi di cui all’ articolo 13, comma 5;
c) quanto a euro 10.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b. U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini”, per gli interventi di cui all’ articolo 13, comma 6;
d) quanto a euro 35.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b. U0006 “Trasferimenti generali per funzioni attribuite agli enti locali”, per gli interventi di cui all’ articolo 5.
Art. 22 – Norme transitorie e finali.
1. La legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 “Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti”, come novellata dalla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 , è abrogata.
2. Le disposizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale del 18 febbraio 1998, n. 3 ed alla delibera della Giunta regionale n. 3906/1997 continuano ad applicarsi fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all' articolo 4.
3. La commissione consultiva regionale carburanti di cui all’articolo 29 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 continua ad operare fino alla nomina della nuova commissione di cui all'articolo 11.
4. In via transitoria, ai procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 .
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti di distribuzione ad uso industriale e, limitatamente all’erogazione di prodotti defiscalizzati, agli impianti ad uso agricolo nonché agli impianti ad uso degli imprenditori ittici così come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e successive modificazioni ed integrazioni. ( 18)





Note

( 1) Lettera aggiunta da comma 1 art. 2 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 2) Lettera aggiunta da comma 1 art. 1 legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
( 3) Articolo aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
( 4) Per effetto del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 “La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua i criteri e le direttive relativi all’ammodernamento della rete stradale di carburante di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 .”.
( 5) La legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 è stata abrogata dalla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 a sua volta abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 che ha ridisciplinato la materia.
( 6) Lettera abrogata da comma 1 art. 13 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 7) Lettera aggiunta da comma 1 art. 14 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 8) Comma così modificato da comma 2 art. 14 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 9) Articolo sostituito da comma 1 art. 12 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 10) Comma abrogato da comma 1 art. 77 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 11) Comma sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
( 12) Comma aggiunto da comma 2 art. 4 legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 . L’obbligo di cui al comma 2 bis dell’articolo 14 della presente legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 , come introdotto dalla legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 , non si applica ai procedimenti di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali di carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
( 13) Comma sostituito da comma 3 art. 4 legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
( 14) Articolo aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
( 15) Articolo aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
( 16) Comma sostituito da comma 1 art. 14 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 17) Comma aggiunto da comma 1 art. 7 legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 . La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 , adegua i criteri e le direttive relativi all’ammodernamento della rete stradale di carburante di cui all’articolo 4 della presente legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 .
( 18) Comma così modificato da comma 4 art. 14 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (BUR n. 102/2003) - Testo storico

NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità.
1. In attuazione dell’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, nonché la disciplina degli impianti per natanti e di quelli ad uso privato, al fine di favorire il contenimento dei prezzi, l’incremento anche qualitativo dei servizi resi all’utenza e la garanzia del servizio pubblico, nel rispetto delle scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente.
Art. 2 – Obiettivi.
1. Per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante sono fissati i seguenti obiettivi:
a) riqualificazione e ammodernamento della rete esistente, migliorando il servizio di erogazione attraverso la dislocazione razionale degli impianti e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli stessi anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico e industriale sul territorio della Regione;
b) eliminazione degli impianti incompatibili con il territorio ai fini della decongestione e dello snellimento del traffico, nonché del recupero e della salvaguardia dei beni storici e ambientali.
Art. 3 – Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si intendono per:
a) rete: l’insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;
b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione suddivisi nelle seguenti categorie:
  1. 1) benzine;
  2. 2) olio lubrificante;
  3. 3) gasolio;
  4. 4) gas di petrolio liquefatto (GPL);
  5. 5) metano;
  6. 6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell’autoveicolo (CUNA);

c) impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici. L’impianto stradale può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti;
d) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato: un autonomo complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità, con le relative attrezzature ed accessori, installato all’interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;
e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti;
f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite, composto da:
  1. 1) una pompa o un sistema di adduzione;
  2. 2) un contatore o un misuratore;
  3. 3) una pistola o una valvola di intercettazione;
  4. 4) una tubazione che lo connette;
  5. 5) un satellite;

g) colonnina: l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell'erogatore che permette all’utente di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;
l) erogato di vendita di ciascun impianto: l’insieme dei prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente Ufficio tecnico di finanza;
m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.
2. Si intende per modifica dell’impianto la modifica di uno o più dei seguenti elementi:
a) l’aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la detenzione o l’aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto allacciato a metanodotto.
3. Si è in presenza di incompatibilità con il territorio quando sussistono almeno uno dei seguenti elementi:
a) l’area destinata all’impianto è situata in zone a traffico limitato in modo permanente;
b) l’area destinata all’impianto è situata in corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico, incroci a Y, ed ubicata sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
c) l’area destinata all’impianto è posta all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;
d) l’impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra la colonnina e il ciglio della strada è inferiore a quattro metri, per cui il rifornimento dell’autoveicolo o dell’impianto avviene sulla sede stradale;
e) gli accessi dell’area destinata all’impianto sono situati a distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali;
f) le strutture dell’impianto impediscono la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza nel contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.
Art. 4 – Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi all’ammodernamento della rete stradale di carburante mediante:
a) l’individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;
b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell’attuazione degli interventi operativi della rete;
c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui insistono gli impianti;
d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
e) l’individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti. In particolare nelle località di minore consistenza demografica, in quelle ricomprese nei territori dei comuni delle comunità montane delle comunità isolane o di arcipelago e in quelle territorialmente svantaggiate può essere autorizzata l’installazione di impianti stradali di carburante che possono essere gestiti dagli esercizi polifunzionali di cui all’articolo 21 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , o funzionanti integralmente con il sistema self-service pre-pagamento;
f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità con il territorio di cui all’articolo 3, comma 3;
g) l’individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti.
2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive relativi:
a) all’individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante;
b) all’articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
c) all’individuazione delle procedure per i collaudi di cui all’articolo 9 nonché alla determinazione dell’indennità spettante ai componenti la commissione di collaudo.
Art. 5 – Competenze provinciali.
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:
a) predisposizione, entro sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 4 comma 2, lett. b) , dei piani dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante ivi comprese le eventuali deroghe per le località turistiche;
b) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli uffici tecnici di finanza relativi all’erogato degli impianti di distribuzione di carburanti (stradali, autostradali, natanti e ad uso privato) da trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno;
c) predisposizione delle proposte di razionalizzazione e di ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti;
d) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali.
2. Le province effettuano il monitoraggio della rete in riferimento al numero, alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti, su base annuale, evidenziando le variazioni intercorse nel periodo.
Art. 6 – Competenze comunali.
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di impianti per natanti;
b) il rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento degli impianti di carburante limitatamente ai prodotti metano e GPL;
c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
d) la proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione e di potenziamento degli impianti stradali e per natanti;
e) la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti;
f) la revoca e la sospensione delle autorizzazioni;
g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
h) l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Spetta inoltre ai comuni:
a) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento;
b) fissare, in osservanza al provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti;
c) prendere atto delle ferie presentate dai gestori degli impianti, salvo esigenze particolari;
d) verificare le condizioni di incompatibilità con il territorio degli impianti stradali;
e) trasmettere alla provincia i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali, per natanti e ad uso privato in essere, nonché le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.
Art. 7 – Procedure.
1. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione, alla ristrutturazione e all'esercizio di un impianto stradale di carburante, di un impianto ad uso privato e di un impianto per natanti nonché il loro potenziamento mediante l’aggiunta dei prodotti metano o GPL sono presentate al comune competente per territorio, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo dell’11 febbraio 1998, n. 32, “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la commissione di cui all’articolo 11, unitamente alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
2. Nel caso di nuovo impianto stradale copia della domanda, comprensiva di tutta la documentazione, è trasmessa, per il tramite del comune, alla provincia che entro sessanta giorni dal ricevimento esprime parere in merito al superamento del numero massimo di impianti previsto per il proprio territorio. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dallo stesso.
3. Le modifiche dell’impianto di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dell’aggiunta dei prodotti metano e GPL, sono soggette a comunicazione. Il richiedente trasmette al comune dove ha sede l'impianto, almeno trenta giorni prima dell’inizio lavori, unitamente alla comunicazione, un’analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta e della perizia giurata di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all'ufficio tecnico di finanza competenti per territorio. Le modifiche devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali; la loro corretta realizzazione deve essere asseverata da una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
4. Non costituisce modifica ed è soggetta al rispetto delle norme di sicurezza, la detenzione o l’aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
5. Il comune, sulla base delle attestazioni di cui al comma 3, verificata la conformità della documentazione alle norme vigenti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, aggiorna l’autorizzazione e la trasmette alla Regione, alla provincia, ai vigili del fuoco, all’ufficio tecnico di finanza e, per gli impianti stradali, all’ente proprietario della strada.
6. L’installazione di un impianto ad uso privato con capacità pari o inferiore a litri cinquecento è soggetta a comunicazione al comune ove avrà sede l’impianto. Lo stesso deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
7. L’installazione di un impianto ad uso privato presso cantieri provvisori di durata non superiore a ventiquattro mesi è soggetta a comunicazione. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all’ufficio tecnico di finanza competenti per territorio. L’impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato , attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
8. Relativamente agli impianti stradali l'autorizzazione agli accessi da parte dell’ente proprietario della strada o, in caso di viabilità data in concessione, della società concessionaria può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione comunale per l’installazione di impianti stradali di carburanti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 nonché alla presente legge ed alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.
9. I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi, pena la revoca dell’autorizzazione.
10. Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.
Art. 8 – Trasferimento dell’autorizzazione.
1. Il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione relativa ad impianti stradali, impianti ad uso privato e ad impianti per natanti è comunicato, entro quindici giorni dalla registrazione dell’atto di cessione o di affitto d’azienda, al comune ove ha sede l'impianto, alla regione e all’ufficio tecnico di finanza. La comunicazione è sottoscritta dal cedente e dal cessionario e contiene tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto. Relativamente agli impianti stradali, alla comunicazione è allegata idonea documentazione atta a dimostrare, da parte del cessionario, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la disponibilità dell’impianto, delle relative attrezzature e del terreno sui cui insiste.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa prevista all’articolo 10, comma 2.
Art. 9 – Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.
1. Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta da:
a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;
b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;
c) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato;
d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;
e) un rappresentante dell’Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio.
2. La commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, la verifica quindicennale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sull’idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
3. In attesa che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell’impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.
4. L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione:
a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza;
b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del titolare del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento unitamente alla dichiarazione di inizio attività;
c) impegno da parte del titolare all'osservanza delle eventuali prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
d) dichiarazione del titolare attestante che la composizione finale dell'impianto, a partire da quella dell'ultimo collaudo utilmente effettuato, è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base delle comunicazioni al comune.
5. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano.
Art. 10 – Sanzioni amministrative.
1. L’installazione di un impianto stradale di carburanti, in assenza o in difformità dell’autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 25.000,00. Nel caso di assenza di autorizzazione sono disposti dal comune la chiusura immediata dell’impianto, la messa in sicurezza dello stesso, la rimozione e lo smantellamento di tutte le attrezzature nonché il ripristino dell’area alla situazione originale. Qualora non venga eseguito lo smantellamento e il ripristino dell’area nei termini previsti dall’ordinanza comunale, vi provvederà l’amministrazione con il recupero delle spese nei confronti dei responsabili.
2. In caso di ritardata comunicazione di cui all’articolo 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 250,00.
3. Chiunque violi le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva, è disposta anche la chiusura dell’impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. L’installazione di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell’autorizzazione, ove prevista, nonché il rifornimento di mezzi non di proprietà del titolare dell’autorizzazione, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di assenza di autorizzazione è disposta anche la confisca delle attrezzature costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
5. Chiunque prelevi o rifornisca carburante in recipienti mobili superiori a cinquanta litri senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1000,00. In caso di recidiva è disposta anche la revoca dell’autorizzazione e la confisca delle attrezzature costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
6. L’installazione di un impianto per natanti in assenza o in difformità dell’autorizzazione nonché il rifornimento di mezzi diversi dai natanti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di assenza di autorizzazione è disposta anche la confisca delle attrezzature costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
7. Il comune, acquisito il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
8. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata, è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.
Art. 11 – Commissione consultiva regionale carburanti.
1. È istituita, presso la Giunta regionale, la commissione consultiva regionale carburanti composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia, o un suo delegato, che la presiede;
b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;
c) dodici esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente: due dall'unione petrolifera, uno dall’associazione dei trasportatori e distributori di GPL più rappresentativa a livello regionale, uno dall’associazione dei concessionari o trasportatori di metano più rappresentativa a livello regionale, quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi, uno dal consorzio grandi reti, tre dalle associazioni dei trasportatori conto terzi più rappresentative a livello regionale;
d) due rappresentanti dei gestori designati dalle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore designati dall’organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;
f) un rappresentante dei consumatori designato dall’associazione regionale dei consumatori più rappresentativa a livello regionale;
g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'unione nazionale comunità enti montani;
i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'unione regionale delle camere di commercio;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici di finanza aventi sede nella regione;
m) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;
n) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della strada – ANAS;
o) l’ispettore interregionale vigili del fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige o un suo delegato.
p) un rappresentante designato da Veneto Strade S.p.A..
2. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, la commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti ed il segretario della commissione, scelto tra i funzionari della struttura regionale competente.
3. Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, con la presenza di almeno un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
5. La decadenza da componente della commissione è dichiarata dal presidente della Giunta regionale:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
b) su richiesta degli organismi ed enti designanti, previsti al comma 1.
6. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”, e successivamente modificazioni e integrazioni.
Art. 12 – Compiti della commissione consultiva regionale carburanti.
1. La commissione consultiva regionale carburanti esprime il proprio parere:
a) sui provvedimenti di cui all'articolo 4;
b) sulla relazione annuale sullo stato di ristrutturazione e di ammodernamento della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
c) su ogni altra disposizione interessante il settore.
Art. 13 – Sistema informativo. Relazione annuale.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Regione effettua un monitoraggio per verificare l’evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente i risultati al competente Ministero.
2. A tal fine i comuni trasmettono alla provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali di carburanti in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.
3. La provincia trasmette alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati dei comuni con eventuali osservazioni.
4. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sentita la commissione consultiva regionale carburanti di cui all’articolo 11, predispone una relazione sullo stato di ammodernamento della rete stradale di carburanti da trasmettere alla competente commissione consiliare.
5. La Regione promuove, in collaborazione con le province e con le camere di commercio, un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l’istituzione di un osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:
a) alla programmazione regionale di settore;
b) alla diffusione di una migliore conoscenza del settore da parte delle istituzioni, delle categorie economiche e degli altri soggetti interessati.
6. A tal fine l’osservatorio:
a) cura la raccolta e l’aggiornamento in una banca dati informatizzata delle principali notizie relative alla rete distributiva carburanti;
b) promuove indagini, studi e ricerche;
c) realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni di categoria, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

CAPO II – Impianti stradali di carburante.

Art. 14 – Nuovi impianti stradali di carburante.
1. I nuovi impianti stradali devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio e possibilmente metano e GPL; avere installate le apparecchiature self-service pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi all’auto e all’automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso di ristrutturazione degli impianti esistenti.
3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga al numero massimo di impianti determinato per ciascun comune e per ciascuna provincia, l’installazione di impianti di solo metano esclusivamente nel caso in cui il numero di impianti esistenti sia pari o superiore a quello previsto dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 e che l’impianto rispetti i requisiti per il potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL di cui all’articolo 15, venga dotato dei servizi all’auto e all’automobilista e di attività commerciali integrative di cui al comma 1 e venga inserito nel provvedimento autorizzativo il divieto di potenziare l’impianto con i prodotti benzine e gasolio. Nel concedere le autorizzazioni per l'erogazione di metano va data priorità agli impianti stradali che prevedono attrezzature adeguate al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.
Art. 15 – Potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL.
1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare le concentrazioni geografiche e favorire un’equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, gli impianti in cui s’intende aggiungere i prodotti gas metano e GPL per autotrazione devono rispettare le distanze minime, le superfici minime, gli indici di edificabilità e gli ulteriori parametri definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 16 – Rapporto tra impianto stradale e area di servizio.
1. In un'area di servizio non può insistere più di un impianto stradale di carburanti.
2. Più autorizzazioni petrolifere intestate al medesimo titolare e relative ad attrezzature insistenti sulla stessa area di servizio non comportano più impianti ma un solo impianto.
3. Più autorizzazioni petrolifere intestate a titolari diversi e relative ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio comportano tanti impianti quanti sono i titolari. Detti impianti, ad eccezione di quello il cui titolare dell’autorizzazione è anche titolare degli accessi, devono essere trasferiti in altra zona entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell’autorizzazione.
Art. 17 – Sospensione e revoca della autorizzazione.
1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l’autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzati alla sospensione periodica dell’attività per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.
4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell’autorizzazione.
5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.
6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.
7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all’adeguamento dell’impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.
8. L’autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell’impianto non richieda la verifica quindicennale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

CAPO III – Disposizioni particolari.

Art. 18 – Impianti ad uso privato esistenti.
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti ad uso privato già in esercizio, privi della prescritta autorizzazione comunale, devono presentare al comune, nel cui territorio ha sede l’impianto, comunicazione con allegata una analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta e della perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato , attestante che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali.
2. Qualora la comunicazione non venga effettuata nei tempi stabiliti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 4 nonché quelle previste dal Titolo V, Capo III, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all’ufficio di finanza competenti per territorio.
Art. 19 – Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali.
1. Il rilascio delle autorizzazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili superiori a cinquanta litri, ad eccezione di metano e GPL, da parte di operatori economici ed altri utenti, presso impianti stradali di carburanti, è effettuato dai comuni sede degli stessi, i quali dispongono che il prelievo avvenga presso distributori prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le autorizzazioni devono, inoltre, contenere le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. I comuni devono, inoltre, accertare che gli operatori economici e gli altri utenti interessati siano in possesso di automezzi, impianti ed attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal comune hanno la validità di un anno e possono essere rinnovate.
Art. 20 – Nuovi impianti per natanti.
1. L’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti per natanti viene rilasciata in deroga al provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e con le procedure di cui all’articolo 7, a condizione che l’impianto sia destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti.

CAPO IV – Disposizioni transitorie e finali.

Art. 21 – Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 95.000,00 a decorrere dall’esercizio 2003, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati con il bilancio pluriennale 2002-2004 nel modo seguente:
a) quanto a euro 45.000,00 con lo stanziamento allocato all’u.p.b. U0027 “Servizi per l’informatica e la statistica”, per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 6;
b) quanto a euro 5.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”, per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 5;
c) quanto a euro 10.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b. U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini”, per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 6;
d) quanto a euro 35.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b. U0006 “Trasferimenti generali per funzioni attribuite agli enti locali”, per gli interventi di cui all’articolo 5.
Art. 22 – Norme transitorie e finali.
1. La legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 “Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti”, come novellata dalla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34 , è abrogata.
2. Le disposizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale del 18 febbraio 1998, n. 3 ed alla delibera della Giunta regionale n. 3906/1997 continuano ad applicarsi fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4.
3. La commissione consultiva regionale carburanti di cui all’articolo 29 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 continua ad operare fino alla nomina della nuova commissione di cui all'articolo 11.
4. In via transitoria, ai procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 .
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti di distribuzione ad uso industriale e, limitatamente all’erogazione di prodotti defiscalizzati, agli impianti ad uso agricolo.





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