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Legge regionale 25 settembre 2009, n. 23 (BUR n. 80/2009)

Iniziative a tutela dei corsi d’acqua di risorgiva

Legge regionale 25 settembre 2009, n. 23 (BUR n. 80/2009)

INIZIATIVE A TUTELA DEI CORSI D’ACQUA DI RISORGIVA

Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di tutelare le peculiarità naturalistiche ed ambientali del territorio e di preservare le potenzialità e le qualità del sistema idrico veneto, la Regione, in armonia con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 e successive modificazioni, e con la pianificazione di settore di tutela delle acque, promuove e sostiene azioni specifiche per la conservazione dei corsi d’acqua di risorgiva e dei capodifonti.
Art. 2 - Azioni a tutela delle risorgive.
1. Ai sensi della presente legge s’intendono per azioni a tutela dei corsi d’acqua di risorgiva e dei capodifonti, gli interventi volti a contenere il fenomeno fisico della scomparsa delle risorgive ed a sostenere il valore naturalistico, paesaggistico e ricreativo.
2. Fra le azioni a tutela dei fiumi di risorgiva si collocano, in particolare:
a) gli interventi di ricarica agronomica delle falde, fra i quali la sistemazione idraulica di singoli appezzamenti anche mediante realizzazione di canalette disperdenti e le attività di imboschimento anche a fini produttivi;
b) la realizzazione di alcune aree di ricarica, mediante impiego di cave di ghiaia dismesse o comunque di superfici a ciò dedicate;
c) i progetti di recupero e valorizzazione dei corsi d’acqua di risorgiva e dei singoli fontanili, mediante la riqualificazione morfologica, la ricostituzione della vegetazione ripariale, il ripopolamento faunistico, la realizzazione e la gestione di percorsi didattici lungo i fiumi di risorgiva ed i capodifonte;
d) le attività di tipo divulgativo ed informativo dirette a diffondere la conoscenza del fenomeno delle risorgive e della loro peculiarità e a sensibilizzare il pubblico rispetto alla problematica della riduzione della portata complessiva dei corsi d’acqua di risorgiva ed alla progressiva riduzione dei capodifonti.
3. La Regione concede finanziamenti ai comuni, alle province, ai consorzi di bonifica ed alle agenzie regionali operanti nel settore, che presentino progetti diretti a realizzare gli interventi di cui al comma 1. I progetti possono prevedere il coinvolgimento, tramite accordi o convenzioni, di altri soggetti pubblici o privati.
4. Con provvedimento della Giunta regionale da approvare, previo parere della competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida che descrivono specificamente le azioni di cui al comma 1 e sulla base delle quali l’Amministrazione valuta la qualità espressa dai singoli progetti di interventi di cui al medesimo comma 1, ai fini dell’ammissibilità degli stessi al finanziamento regionale.
Art. 3 - Modalità di assegnazione dei finanziamenti.
1. Il provvedimento di assegnazione dei finanziamenti è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
2. La Giunta regionale svolge le funzioni di coordinamento nell’attuazione degli interventi, verificandone l’efficacia rispetto alle finalità di cui all’articolo 1.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate all’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 e alimentata per pari importo dalle entrate di cui all’upb E0041 “Canoni e fitti” del bilancio di previsione 2009.


SOMMARIO
Legge regionale 25 settembre 2009, n. 23 (BUR n. 80/2009) – Testo storico

INIZIATIVE A TUTELA DEI CORSI D’ACQUA DI RISORGIVA

Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di tutelare le peculiarità naturalistiche ed ambientali del territorio e di preservare le potenzialità e le qualità del sistema idrico veneto, la Regione, in armonia con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 e successive modificazioni, e con la pianificazione di settore di tutela delle acque, promuove e sostiene azioni specifiche per la conservazione dei corsi d’acqua di risorgiva e dei capodifonti.
Art. 2 - Azioni a tutela delle risorgive.
1. Ai sensi della presente legge s’intendono per azioni a tutela dei corsi d’acqua di risorgiva e dei capodifonti, gli interventi volti a contenere il fenomeno fisico della scomparsa delle risorgive ed a sostenere il valore naturalistico, paesaggistico e ricreativo.
2. Fra le azioni a tutela dei fiumi di risorgiva si collocano, in particolare:
a) gli interventi di ricarica agronomica delle falde, fra i quali la sistemazione idraulica di singoli appezzamenti anche mediante realizzazione di canalette disperdenti e le attività di imboschimento anche a fini produttivi;
b) la realizzazione di alcune aree di ricarica, mediante impiego di cave di ghiaia dismesse o comunque di superfici a ciò dedicate;
c) i progetti di recupero e valorizzazione dei corsi d’acqua di risorgiva e dei singoli fontanili, mediante la riqualificazione morfologica, la ricostituzione della vegetazione ripariale, il ripopolamento faunistico, la realizzazione e la gestione di percorsi didattici lungo i fiumi di risorgiva ed i capodifonte;
d) le attività di tipo divulgativo ed informativo dirette a diffondere la conoscenza del fenomeno delle risorgive e della loro peculiarità e a sensibilizzare il pubblico rispetto alla problematica della riduzione della portata complessiva dei corsi d’acqua di risorgiva ed alla progressiva riduzione dei capodifonti.
3. La Regione concede finanziamenti ai comuni, alle province, ai consorzi di bonifica ed alle agenzie regionali operanti nel settore, che presentino progetti diretti a realizzare gli interventi di cui al comma 1. I progetti possono prevedere il coinvolgimento, tramite accordi o convenzioni, di altri soggetti pubblici o privati.
4. Con provvedimento della Giunta regionale da approvare, previo parere della competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida che descrivono specificamente le azioni di cui al comma 1 e sulla base delle quali l’Amministrazione valuta la qualità espressa dai singoli progetti di interventi di cui al medesimo comma 1, ai fini dell’ammissibilità degli stessi al finanziamento regionale.
Art. 3 - Modalità di assegnazione dei finanziamenti.
1. Il provvedimento di assegnazione dei finanziamenti è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
2. La Giunta regionale svolge le funzioni di coordinamento nell’attuazione degli interventi, verificandone l’efficacia rispetto alle finalità di cui all’articolo 1.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate all’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 e alimentata per pari importo dalle entrate di cui all’upb E0041 “Canoni e fitti” del bilancio di previsione 2009.


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