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Legge regionale 28 agosto 1992, n. 23 (BUR n. 92/1992)

Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni relative a 'Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università'

Legge regionale 28 agosto 1992, n. 23 (BUR n. 92/1992) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1982, n. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI RELATIVE A "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE UNIVERSITÀ".

Legge abrogata dall’articolo 39, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 agosto 1992, n. 23 (BUR n. 92/1992) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1982, n. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI RELATIVE A "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE UNIVERSITA’".



Articolo unico - Modifica dell'art. 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 .

1. L'art. 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , è sostituito:
"Art. 36 - Tasse e contributi.
L'ammontare della tassa, prevista dal primo comma dell'art. 190, del Testo Unico approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1952, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito, in una Università o istituto avente sede nel Veneto, è fissato in lire 50.000.
L'importo della tassa di cui al primo comma è fissato a partire dall'1 gennaio 1988 in lire 80.000. Detto importo può subire aumenti per gli anni successivi a seguito di apposita legge regionale.
L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.
Il contributo annuale previsto dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni, resta fissato nella misura stabilita da detta legge.
I tributi di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, restano fissati nella misura stabilita da detta legge.
Il tributo di cui al primo comma deve essere corrisposto dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Veneto.
Il tributo di cui al quarto comma può essere versato dagli interessati, all'Università che funge da esattore, congiuntamente alle tasse universitarie, ovvero mediante versamento nell'apposito c/c postale intestato alla Tesoreria della Regione Veneto.
I rapporti economici tra Regione e Università, relativamente ai tributi di cui al quinto comma e al tributo riscosso per conto della Regione di cui al quarto comma, sono regolati da apposita convenzione che la Giunta è autorizzata a contrarre con gli Istituti universitari della Regione.
Le modalità di pagamento, la riscossione e le sanzioni per omesso versamento, sono disciplinate dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 .".


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