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Legge regionale 6 settembre 2023, n. 23 (BUR n. 120/2023)

Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA).

Sommario: Legge Regionale 23/2023
S O M M A R I O
Legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 (BUR n. 120/2023) (Novellazione)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)

CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

Art. 1 – Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Il comma 4 dell’ articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , modificato dal comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
2. Il comma 5 dell’ articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , sostituito dal comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è abrogato.
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” ed alla conseguente cartografia di cui all’allegato A della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 e disposizioni di deroga.
1. Nel numero 3 della lettera d) del comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , le parole: “almeno 8.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 6.000 abitanti”.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , è inserita la seguente:
“d bis) rispetto della dimensione territoriale dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS).”.
3. Al comma 9 dell’ articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , le parole: “anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all’articolo 12” sono soppresse.
4. Al comma 10 dell’ articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , la parola: “triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale” e le parole: “, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo” sono soppresse.
5. La lettera d bis) del comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , come introdotta dal comma 2 del presente articolo, non si applica alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L’allegato A alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dall’allegato A alla presente legge.
Art. 3 – Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Dopo il comma 3 bis dell’ articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , introdotto dal comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , è inserito il seguente:
omissis ( 2)
Art. 4 - Abrogazioni.
1. L’ articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , è abrogato.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”

Art. 5 – Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , sostituito dal comma 1 dell’ articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , sono inseriti i seguenti:
omissis ( 3)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , sostituito dal comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , le parole: “dai presidenti dei bacini imbriferi montani” sono sostituite dalle seguenti: “da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza”.
Art. 7 – Modifiche dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’ articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’ articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , le parole: “censimento generale” sono sostituite dalle seguenti: “censimento permanente”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’ articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , la parola: “decennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e le parole: “censimenti generali” sono sostituite dalle seguenti: “censimenti permanenti”.
3. Dopo il comma 3 dell’ articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’ articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è inserito il seguente:
omissis ( 4)

CAPO III - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"

Art. 8 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Al comma 6 bis dell’ articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , introdotto dal comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 , dopo le parole: “mandato amministrativo” sono inserite le seguenti: “anche di uno solo”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , sostituito dal comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , le parole: “, di iniziativa legislativa degli enti locali,” sono soppresse.
Art. 10 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e disposizioni transitoria.
1. Il comma 5 bis dell’ articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , modificato dal comma 4 dell’ articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 5)
2. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’ articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a valere per le iniziative legislative, presentate ed in esame, ivi comprese quelle già oggetto di indizione del referendum, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Dopo l’ articolo 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , introdotto dal comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , è inserito il seguente:
omissis ( 6)
Art. 12 - Abrogazioni.

CAPO IV - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”

Art. 13 – Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e disposizioni di deroga.
1. Il comma 3 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , modificato dal comma 1 dell’ articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 7)
2. Il comma 4 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , modificato dal comma 1 dell’ articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)
3. Dopo il comma 4 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , modificato dal comma 1 dell’ articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è inserito il seguente:
omissis ( 9)
4. Il comma 6 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , è abrogato.
5. La lettera d) del comma 3 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , come introdotta dal presente articolo, non si applica alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquisito la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del titolo II, del libro I, del codice civile e della disciplina regionale di attuazione.
6. Eventuali deroghe all’appartenenza al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS) sono valutate dalla Giunta regionale con riferimento alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che dimostrino una pluriennale attività a beneficio della realtà economica e sociale del territorio di riferimento ed i cui comuni facciano parte di altri organismi associativi riconosciuti a livello regionale.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 15 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO OMESSO


Note

( 1) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 18 .
( 2) Testo riportato al comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 18 .
( 3) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
( 4) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .
( 5) Testo riportato al comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .
( 6) Testo riportato dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .
( 7) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
( 8) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
( 9) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 23/2023
S O M M A R I O
Legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 (BUR n. 120/2023) (Novellazione) - Testo storico

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)

CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

Art. 1 – Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“4. Per le finalità di cui al comma 3, i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali, anche di settore:
a) attribuiscono incentivi o contributi comunque denominati, assegnano un punteggio premiale oppure una priorità ai comuni che esercitano tali funzioni fondamentali nelle forme associative disciplinate dalla presente legge;
b) prevedono, per il caso di recesso di un comune dalla forma associativa o di scioglimento anticipato della medesima, la decadenza dei comuni interessati dai benefici di cui alla lettera a).”.
2. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è abrogato.
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” ed alla conseguente cartografia di cui all’allegato A della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 e disposizioni di deroga.
1. Nel numero 3 della lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , le parole: “almeno 8.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 6.000 abitanti”.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , è inserita la seguente:
“d bis) rispetto della dimensione territoriale dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS).”.
3. Al comma 9 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , le parole: “anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all’articolo 12” sono soppresse.
4. Al comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , la parola: “triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale” e le parole: “, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo” sono soppresse.
5. La lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , come introdotta dal comma 2 del presente articolo, non si applica alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L’allegato A alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dall’allegato A alla presente legge.
Art. 3 – Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , è inserito il seguente:
“3 ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, altresì, criteri, parametri e standard minimi per la redazione di studi di fattibilità redatti da parte di enti od istituti pubblici e privati con riferimento ad un determinato territorio regionale e messi a disposizione di comuni, insistenti sul medesimo territorio, interessati al processo di fusione.”.
Art. 4 - Abrogazioni.
1. L’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , è abrogato.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”

Art. 5 – Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , sostituito dal comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Fermo restando l’obbligo di coerenza con la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , su motivata richiesta dei comuni interessati, formulata attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e previa accettazione dell’ingresso, deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione montana di successiva aggregazione, gli ambiti territoriali delle unioni montane possono essere rideterminati, nella sola forma dello scorporo e della successiva aggregazione ad altri ambiti territoriali, salva, in ogni caso, l’appartenenza dei comuni interessati alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS), criterio dal quale la Provincia di Belluno, su richiesta dei comuni interessati, sentita la Conferenza degli enti locali bellunesi di cui all’articolo 15 della legge regionale 25 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto” può motivatamente richiedere di prescindere ai sensi della lettera a) del comma 86 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”. In tali casi la richiesta è valutata dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, sentito il Consiglio delle autonomie montane, provvede a modificare od integrare il piano di riordino territoriale previsto dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ”.
3 ter. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis ed in considerazione della specialità delle funzioni esercitate dall’unione montana, non è consentito il recesso di un comune montano dall’unione montana di rispettiva appartenenza.”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , sostituito dal comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , le parole: “dai presidenti dei bacini imbriferi montani” sono sostituite dalle seguenti: “da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza”.
Art. 7 – Modifiche dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , le parole: “censimento generale” sono sostituite dalle seguenti: “censimento permanente”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , la parola: “decennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e le parole: “censimenti generali” sono sostituite dalle seguenti: “censimenti permanenti”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è inserito il seguente:
“3 bis. L’unione montana, nei trenta giorni successivi, adotta il Piano di utilizzo delle risorse previste dal presente articolo.”.

CAPO III - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"

Art. 8 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Al comma 6 bis dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 , dopo le parole: “mandato amministrativo” sono inserite le seguenti: “anche di uno solo”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , sostituito dal comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , le parole: “, di iniziativa legislativa degli enti locali,” sono soppresse.
Art. 10 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e disposizioni transitoria.
1. Il comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , modificato dal comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , è sostituito dal seguente:
“5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita nella misura del 25 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto. Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a valere per le iniziative legislative, presentate ed in esame, ivi comprese quelle già oggetto di indizione del referendum, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , introdotto dal comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , è inserito il seguente:
“Art. 8 ter - Misure premiali.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, nei bandi regionali, anche di settore, che prevedono la concessione di risorse a favore dei comuni, sono stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito di fusione di due o più comuni secondo la disciplina di cui alla presente legge regionale.”.
Art. 12 - Abrogazioni.
1. L’articolo 7 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , è abrogato.

CAPO IV - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”

Art. 13 – Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e disposizioni di deroga.
1. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , modificato dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato sulla base dei seguenti criteri:
a) contiguità territoriale;
b) omogeneità economico-sociale;
c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;
d) appartenenza alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS).”.
2. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , modificato dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati dal provvedimento di cui al comma 3 e, con cadenza biennale, provvede alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento. Nella ipotesi in cui la verifica conduca all’accertamento della carenza o del venire meno dei requisiti richiesti l’IPA decade dal riconoscimento.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , modificato dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , è inserito il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente riconosciute.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , è abrogato.
5. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , come introdotta dal presente articolo, non si applica alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquisito la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del titolo II, del libro I, del codice civile e della disciplina regionale di attuazione.
6. Eventuali deroghe all’appartenenza al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS) sono valutate dalla Giunta regionale con riferimento alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che dimostrino una pluriennale attività a beneficio della realtà economica e sociale del territorio di riferimento ed i cui comuni facciano parte di altri organismi associativi riconosciuti a livello regionale.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 15 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO OMESSO


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 27/02/2023

PDL n. 185

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 12/07/2023

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marzio FAVERO

Approvato dal consiglio in data: 29/08/2023

Deliberazione Legislativa n. 23 del 06/09/2023