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Legge regionale 11 novembre 2011, n. 25 (BUR n. 85/2011)

Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre.

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 25 (BUR n. 85/2011)

INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA NOCIVITA’ DEI RIFIUTI DA ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE PRESSO MENSE, FESTE E SAGRE

Art. 1 - Finalità.
1. Nelle more dell’approvazione di una legge regionale organica di attuazione della Parte quarta, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, ed in particolare degli articoli 179 e 180 dello stesso, la Regione del Veneto promuove iniziative ed assume misure dirette a favorire la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti solidi urbani da attività di ristorazione di mensa, sagre e feste paesane, anche conformemente alle disposizioni di cui all’ articolo 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
Art. 2 - Contributi a sostegno dell’uso di stoviglie riutilizzabili presso le mense.
1. La Giunta regionale dispone contributi a favore dei soggetti che svolgano in qualsiasi forma, pubblica o privata, attività di ristorazione nelle mense di enti pubblici o privati, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;
b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con “vuoti a rendere” o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;
c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o “Mater Bi” o “PLA” o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione di mensa, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.
Art. 3 - Contributi a sostegno dell’uso di stoviglie riutilizzabili presso le sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico.
1. La Giunta regionale dispone contributi a favore di soggetti singoli o associati organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;
b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con “vuoti a rendere” o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;
c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o “Mater Bi” o “PLA” o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione presso le sagre o feste pubbliche o aperte al pubblico, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.
Art. 4 - Modalità di contribuzione.
1. La Giunta regionale con proprio provvedimento, da approvare, previo parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le linee guida per l’esecuzione della presente legge che definiscano, in particolare, le modalità ammesse per la somministrazione di cibi e bevande sfuse prive di imballaggio primario, ovvero distribuiti con “vuoti a rendere”, e l’utilizzo di stoviglie biodegradabili presso le mense ed in occasione dello svolgimento di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico.
2. Ai fini dell’esecuzione della presente legge, il Programma annuale di cui all’ articolo 48 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” definisce l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, regolando l’assegnazione dei contributi stessi con bandi indicanti specificamente le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande da allegare e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. L’approvazione del Programma e dei bandi di cui al comma 2 ha luogo entro il termine del 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell’articolo 48, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
4. Le modalità di concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono disciplinate dall’ articolo 49 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, la cui dotazione viene incrementata riducendo di pari importo, per ogni esercizio del triennio, quella dell’upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento dei rifiuti”.


SOMMARIO
Legge regionale 11 novembre 2011, n. 25 (BUR n. 85/2011) – Testo storico

INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA NOCIVITÀ DEI RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE PRESSO MENSE, FESTE E SAGRE

Art. 1 - Finalità.
1. Nelle more dell’approvazione di una legge regionale organica di attuazione della Parte quarta, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, ed in particolare degli articoli 179 e 180 dello stesso, la Regione del Veneto promuove iniziative ed assume misure dirette a favorire la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti solidi urbani da attività di ristorazione di mensa, sagre e feste paesane, anche conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
Art. 2 - Contributi a sostegno dell’uso di stoviglie riutilizzabili presso le mense.
1. La Giunta regionale dispone contributi a favore dei soggetti che svolgano in qualsiasi forma, pubblica o privata, attività di ristorazione nelle mense di enti pubblici o privati, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;
b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con “vuoti a rendere” o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;
c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o “Mater Bi” o “PLA” o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione di mensa, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.
Art. 3 - Contributi a sostegno dell’uso di stoviglie riutilizzabili presso le sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico.
1. La Giunta regionale dispone contributi a favore di soggetti singoli o associati organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;
b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con “vuoti a rendere” o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;
c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o “Mater Bi” o “PLA” o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione presso le sagre o feste pubbliche o aperte al pubblico, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.
Art. 4 - Modalità di contribuzione.
1. La Giunta regionale con proprio provvedimento, da approvare, previo parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le linee guida per l’esecuzione della presente legge che definiscano, in particolare, le modalità ammesse per la somministrazione di cibi e bevande sfuse prive di imballaggio primario, ovvero distribuiti con “vuoti a rendere”, e l’utilizzo di stoviglie biodegradabili presso le mense ed in occasione dello svolgimento di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico.
2. Ai fini dell’esecuzione della presente legge, il Programma annuale di cui all’articolo 48 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” definisce l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, regolando l’assegnazione dei contributi stessi con bandi indicanti specificamente le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande da allegare e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. L’approvazione del Programma e dei bandi di cui al comma 2 ha luogo entro il termine del 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell’articolo 48, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
4. Le modalità di concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono disciplinate dall’articolo 49 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, la cui dotazione viene incrementata riducendo di pari importo, per ogni esercizio del triennio, quella dell’upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento dei rifiuti”.


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