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Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 (BUR n. 94/2007)

Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale.

Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 (BUR n. 94/2007)

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA E NELL’AREA DEL VENETO ORIENTALE

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle già avviate iniziative per l’attuazione del regionalismo differenziato di cui all’articolo 116, comma 3, della Costituzione, per la realizzazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della Costituzione, nonché per la costituzione dell’autonomia speciale del Veneto, promuove interventi a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle comunità montane. ( 1)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all’esercizio delle funzioni dei comuni volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti.
Art. 2 - Destinatari degli interventi regionali.
1. Sono destinatari degli interventi regionali di cui alla presente legge:
a) comuni ubicati in area montana, con priorità per quelli con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti o frazioni di comuni ubicati in area montana con meno di cinquecento abitanti che presentano situazioni di disagio socio-economico, come indicato dall’articolo 3, comma 2;
b) comuni ubicati nell’area del Veneto orientale così come individuata dall’ articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale”, con priorità per quelle amministrazioni comunali che presentano una popolazione non superiore ai cinquemila abitanti e che sono gravate da situazioni di disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità territoriale con Regioni a Statuto speciale.
2. Per comuni ubicati in area montana di cui al comma 1, lettera a) si intendono quelli il cui territorio sia ricompreso nell’ambito territoriale della comunità montana. ( 2)
Art. 3 - Criteri e modalità di gestione degli interventi regionali.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti, determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, a valere per il triennio 2007-2008-2009, le procedure, i termini, le modalità l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonchè i criteri di gestione per gli interventi relativi ai destinatari di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b).
2 Per i destinatari di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) i criteri per l’attuazione degli interventi sono stabiliti da:
a) l’indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;
b) l’indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie Agricola Utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;
c) l’indice di anzianità della popolazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.
Art. 4 - Servizi socio-sanitari nei territori montani.
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 34, in particolare dai commi 19 e 20, dell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2006, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua tutti gli strumenti atti a garantire che nelle unità locali socio-sanitarie (ULSS) il cui ambito territoriale insiste su territori dei comuni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sia garantita la capillare copertura nei territori dei comuni medesimi, dei medici di medicina generale.
2. Nei territori montani le ULSS, previo parere della conferenza dei sindaci e in collaborazione con i comuni di cui al comma 1, verificano le necessità e predispongono un adeguato servizio di consegna a domicilio dei medicinali, in particolare a favore della popolazione dei centri abitati ad alta marginalità.
Art. 5 - Norma di raccordo.
1. Gli interventi di cui alla presente legge a favore dei comuni confinanti con le Regioni a Statuto speciale sono realizzati tenuto conto anche di Intese della Regione del Veneto con dette Regioni, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi di cui alla presente legge in considerazione delle iniziative programmate in attuazione delle Intese di cui al comma 1, tenendo conto altresì dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Nel caso in cui gli interventi da realizzare ricadono nell’ambito di applicazione delle Intese, gli stessi sono gestiti dall’organo comune di gestione previsto dalle Intese stesse.
Art. 6 - Norma transitoria.
1. In fase di prima applicazione per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, per quanto riguarda la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, sono destinatari degli interventi finanziari i comuni confinanti con la Regione a Statuto speciale.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), quantificati in euro 9.000.000,00, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 1 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna” e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007 “Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 2 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale” e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007 “Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009”.
3. Agli oneri, decorrenti dall’esercizio 2008, conseguenti all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, limitatamente alle spese di gestione dei comuni ubicati in area montana, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio pluriennale 2007-2009.


Note

( 1) Comma così modificato da comma 1 art. 81 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , che ha aggiunto alla fine le parole “nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle comunità montane.”.
( 2) L’articolo 109 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 dispone che ai cittadini o ai nuclei familiari residenti nei comuni montani come individuati dal presente articolo siano erogati contributi per spese di riscaldamento domestico.


SOMMARIO
Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 (BUR n. 94/2007) – Testo storico

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA E NELL’AREA DEL VENETO ORIENTALE

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle già avviate iniziative per l’attuazione del regionalismo differenziato di cui all’articolo 116, comma 3, della Costituzione, per la realizzazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della Costituzione, nonché per la costituzione dell’autonomia speciale del Veneto, promuove interventi a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all’esercizio delle funzioni dei comuni volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti.
Art. 2 - Destinatari degli interventi regionali.
1. Sono destinatari degli interventi regionali di cui alla presente legge:
a) comuni ubicati in area montana, con priorità per quelli con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti o frazioni di comuni ubicati in area montana con meno di cinquecento abitanti che presentano situazioni di disagio socio-economico, come indicato dall’articolo 3, comma 2;
b) comuni ubicati nell’area del Veneto orientale così come individuata dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale”, con priorità per quelle amministrazioni comunali che presentano una popolazione non superiore ai cinquemila abitanti e che sono gravate da situazioni di disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità territoriale con Regioni a Statuto speciale.
2. Per comuni ubicati in area montana di cui al comma 1, lettera a) si intendono quelli il cui territorio sia ricompreso nell’ambito territoriale della comunità montana.
Art. 3 - Criteri e modalità di gestione degli interventi regionali.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti, determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, a valere per il triennio 2007-2008-2009, le procedure, i termini, le modalità l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonchè i criteri di gestione per gli interventi relativi ai destinatari di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b).
2 Per i destinatari di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) i criteri per l’attuazione degli interventi sono stabiliti da:
a) l’indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;
b) l’indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie Agricola Utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;
c) l’indice di anzianità della popolazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.
Art. 4 - Servizi socio-sanitari nei territori montani.
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 34, in particolare dai commi 19 e 20, dell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2006, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua tutti gli strumenti atti a garantire che nelle unità locali socio-sanitarie (ULSS) il cui ambito territoriale insiste su territori dei comuni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sia garantita la capillare copertura nei territori dei comuni medesimi, dei medici di medicina generale.
2. Nei territori montani le ULSS, previo parere della conferenza dei sindaci e in collaborazione con i comuni di cui al comma 1, verificano le necessità e predispongono un adeguato servizio di consegna a domicilio dei medicinali, in particolare a favore della popolazione dei centri abitati ad alta marginalità.
Art. 5 - Norma di raccordo.
1. Gli interventi di cui alla presente legge a favore dei comuni confinanti con le Regioni a Statuto speciale sono realizzati tenuto conto anche di Intese della Regione del Veneto con dette Regioni, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi di cui alla presente legge in considerazione delle iniziative programmate in attuazione delle Intese di cui al comma 1, tenendo conto altresì dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Nel caso in cui gli interventi da realizzare ricadono nell’ambito di applicazione delle Intese, gli stessi sono gestiti dall’organo comune di gestione previsto dalle Intese stesse.
Art. 6 - Norma transitoria.
1. In fase di prima applicazione per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, per quanto riguarda la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, sono destinatari degli interventi finanziari i comuni confinanti con la Regione a Statuto speciale.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), quantificati in euro 9.000.000,00, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 1 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna” e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007 “Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 2 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale” e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007 “Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009”.
3. Agli oneri, decorrenti dall’esercizio 2008, conseguenti all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, limitatamente alle spese di gestione dei comuni ubicati in area montana, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio pluriennale 2007-2009.


SOMMARIO