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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 (BUR n. 99/2011)

Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 (BUR n. 99/2011)

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI RELATIVE A GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PARCHI COMMERCIALI (1) (2)

Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. La presente legge disciplina la materia degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e detta disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
Art. 2 - Finalità e principi.
1. In attuazione dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, la Regione persegue la finalità di incentivare lo sviluppo dell’attività di commercio al dettaglio nelle sue diverse forme distributive secondo i seguenti principi:
a) tutela della concorrenza, della trasparenza e del corretto funzionamento del mercato, assicurando la parità di accesso degli operatori nell’intero territorio regionale;
b) tutela del consumatore attraverso la trasparenza dell’informazione e l’equilibrio delle diverse forme distributive, assicurando un livello uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nel territorio regionale;
c) tutela del territorio, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e degli obiettivi di politica sociale con particolare riferimento al mantenimento del servizio di vicinato.
[Art. 3 - Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio.
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.
2. Le attività di commercio al dettaglio possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue e osservano la chiusura domenicale e festiva. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio.
3. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Le attività di commercio al dettaglio derogano all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 2 nel mese di dicembre, nonché, in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso dell’anno, scelte dai comuni interessati entro il 30 novembre dell’anno precedente, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 e favorendo la promozione di iniziative di marketing territoriale concertate con la piccola, media e grande distribuzione, finalizzate alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano.
5. Decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dell’esito della sperimentazione, sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni di cui al comma 1, previo parere della competente commissione consiliare, può ridisciplinare le disposizioni di cui al comma 4.
6. Nei comuni a prevalente economia turistica e nelle città d’arte, individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. I comuni possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico, nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al presente comma , secondo le modalità definite dalla medesima legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
7. Fatta eccezione per le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte, individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio nelle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 25 dicembre.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, come attuato con la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 2 e di cui al comma 7 non si applicano alle attività di commercio al dettaglio collocate all’interno delle stazioni ferroviarie, porti e aeroporti.] ( 3)
Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
omissis ( 4)
Art. 5 - Norme finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come attuato dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , e alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 43/2012 (G.U.-1ª serie speciale n. 15/2012), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4, per violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Con sentenza n. 65/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 16/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 in quanto, introducendo una serie di limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura delle attività di commercio al dettaglio, si pone in contrasto con l’articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 14 luglio 2006, n. 223, convertito in legge e successive modificazioni che ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonchè della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Poiché la suddetta disciplina statale si inquadra nella materia della tutela della concorrenza, l’articolo 3 è stato dichiarato illegittimo per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La Corte ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, che ha sospeso, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, rilevando che la sospensione dei procedimenti non costituisce un irragionevole limite all’iniziativa economica privata, considerato che la previsione del termine massimo della sospensione configura un termine finale certo e proporzionato.
( 2) Con ordinanza n. 111/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 23/2013), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3 in quanto, con sentenza n. 65/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 16/2013), la medesima Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 3 ritenendo che dettasse “una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio”. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza n. 79/2012 (G.U.-1ª serie speciale n. 19/2012), con la quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, per violazione degli articoli 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione.
( 3) L’articolo 3 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 65/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 16/2013).
( 4) Articolo abrogato da lettera f), comma 1 dell’art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 (BUR n. 99/2011) - Testo storico

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI RELATIVE A GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PARCHI COMMERCIALI (1)

Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. La presente legge disciplina la materia degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e detta disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
Art. 2 - Finalità e principi.
1. In attuazione dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, la Regione persegue la finalità di incentivare lo sviluppo dell’attività di commercio al dettaglio nelle sue diverse forme distributive secondo i seguenti principi:
a) tutela della concorrenza, della trasparenza e del corretto funzionamento del mercato, assicurando la parità di accesso degli operatori nell’intero territorio regionale;
b) tutela del consumatore attraverso la trasparenza dell’informazione e l’equilibrio delle diverse forme distributive, assicurando un livello uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nel territorio regionale;
c) tutela del territorio, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e degli obiettivi di politica sociale con particolare riferimento al mantenimento del servizio di vicinato.
Art. 3 - Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio.
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.
2. Le attività di commercio al dettaglio possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue e osservano la chiusura domenicale e festiva. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio.
3. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Le attività di commercio al dettaglio derogano all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 2 nel mese di dicembre, nonché, in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso dell’anno, scelte dai comuni interessati entro il 30 novembre dell’anno precedente, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 e favorendo la promozione di iniziative di marketing territoriale concertate con la piccola, media e grande distribuzione, finalizzate alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano.
5. Decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dell’esito della sperimentazione, sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni di cui al comma 1, previo parere della competente commissione consiliare, può ridisciplinare le disposizioni di cui al comma 4.
6. Nei comuni a prevalente economia turistica e nelle città d’arte, individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. I comuni possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico, nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al presente comma , secondo le modalità definite dalla medesima legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
7. Fatta eccezione per le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte, individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio nelle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 25 dicembre.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, come attuato con la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 2 e di cui al comma 7 non si applicano alle attività di commercio al dettaglio collocate all’interno delle stazioni ferroviarie, porti e aeroporti.
Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
1. Ai fini di assicurare un maggior livello di tutela degli interessi pubblici generali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni.
Art. 5 - Norme finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come attuato dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , e alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Con sentenza n. 65/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 16/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3.


SOMMARIO