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Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (BUR n. 94/1996)

Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)

Sommario: Legge Regionale 32/1996
S O M M A R I O
Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (BUR n. 94/1996)

NORME PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV) (1) (2)

CAPO I
Principi generali

Art. 1 - Finalità.

1. È istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, in seguito denominata ARPAV, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. L'ARPAV opera per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.
3. Con la presente legge sono disciplinati altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'ARPAV alla regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle unità locali socio sanitarie, agli altri enti pubblici ed ai privati.
4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini della ricomposizione organica in capo alle province delle funzioni di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione provvede, in particolare, a:
a) definire, nell’ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;
b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell'ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;
c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
d) esercitare il controllo di cui all' articolo 19.
2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.
2 bis. Ferme restando le competenze del Consiglio regionale di cui al comma 2 e le competenze e le funzioni dell’ARPAV in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.”, la Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali e pluriennali dell’ARPAV.( 3) L’ARPAV, assicurando la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui all’articolo 27. Si applicano all’ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92”, nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario. ( 4)
2 ter. Il direttore generale dell’ARPAV predispone una proposta di obiettivi annuali e pluriennali e la presenta al responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio che la sottopone con le proprie valutazioni all’approvazione della Giunta regionale. ( 5)

Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia. (6)

1. L'ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative:
a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
1) acqua;
2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;
3) suolo;
4) rifiuti solidi e liquidi;
b) alla radioattività ambientale;
c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni. ( 7)
2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’ARPAV provvede, in particolare, a:
a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell’ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare e in materia di protezione dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale; ( 8)
d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR n. 175/1988 e successive modificazioni; ( 9)
d bis) effettuare, su richiesta, attività di supporto tecnico - scientifico funzionale all’esercizio delle attività di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva; ( 10)
e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;
f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in ambienti di vita;
g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;
h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;
m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;
n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
n bis) svolgere le funzioni dell’ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall’articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico; ( 11)
o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l’integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unità locali socio sanitarie e con il Sistema informativo nazionale per l’ambiente (SINA);
p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli ecosistemi;
q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;
r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;
s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;
t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;
u) promuovere l’attuazione della normativa sull’assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;
v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini.
3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 4 - Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie in relazione alla presente legge.

1. Per quanto rileva ai fini della presente legge le competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie di cui all' articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e di cui alla legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 e all’allegato piano socio-sanitario regionale, riguardano le seguenti materie:
a) igiene e sanità pubblica, relativa in particolare a:
1) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e diffusive e cronico degenerative;
2) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;
3) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa in particolare a:
1) tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;
2) antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;
3) vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione, relativa in particolare alla tutela e al controllo dell’acqua ad uso potabile;
d) servizi veterinari, relativa in particolare a:
1) sanità animale;
2) igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Art. 5 - Coordinamento tra ARPAV e unità locali socio sanitarie.

1. L’ARPAV ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilità del procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente; l’altro soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza.
3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata all’ARPAV che si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
4. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui agli articoli 3 e 4, nonché individuare modalità di collaborazione tra le strutture provinciali dell’ARPAV e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie.

Art. 6 - Rapporti fra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV. (12)

1. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.
2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.
3. I dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4 non già espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.
4. Omissis ( 13)
5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività definiscono i servizi che l’ARPAV è tenuta ad assicurare agli enti di cui ai commi 1, 3 e 4.
6. L’ARPAV può stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, per la prestazione di servizi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.
7. Il regolamento e i piani pluriennali di attività stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'ARPAV di servizi tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.
8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'ARPAV, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.
9. L’ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’ articolo 15, subordinatamente all’espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale per importi che, in ogni caso, non possono eccedere quelli mediamente applicati, per corrispondenti prestazioni analitiche o tecnico-scientifiche, dalle strutture private; per le analisi chimiche dell’acqua ai fini del rilascio di abitabilità e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, fatte salve le riduzioni già previste nel tariffario regionale, sui relativi importi è applicato una ulteriore riduzione del 30 per cento. ( 14)

CAPO II
Natura giuridica e organi dell’ARPAV

Art. 7 - Natura giuridica.

1. L’ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile. ( 15)

Art. 8 - Organi dell'ARPAV.

1. Sono organi dell'ARPAV:
a) il comitato regionale di indirizzo;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 - Comitato regionale di indirizzo.

1. Il comitato ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al piano pluriennale, al bilancio di previsione, nonché al coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
2. Il comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di vicepresidente;
c) l'assessore regionale alla sanità;
d) l'assessore regionale all'agricoltura;
e) l’assessore regionale alle attività produttive;
f) due rappresentanti delle unità locali socio sanitarie, designati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori generali delle ULSS medesime;
g) i Presidenti delle amministrazioni provinciali o, in loro assenza, gli assessori provinciali all'ambiente;
h) tre rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI.
3. Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAV.
4. Il presidente del comitato può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell’ARPAV, degli enti locali e delle unità locali socio sanitarie, competenti in materia, nonché esperti e tecnici.
5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale. In sede di prima applicazione della presente legge, viene insediato dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
6. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne chiede la convocazione, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPAV.

Art. 10 - Direttore generale. (16)

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAV, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAV, di cui è il legale rappresentante.
2. Il direttore generale provvede in particolare:
a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell'ARPAV; ( 17)
b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui all’ articolo 16;
d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15;
e) all’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
f) all’approvazione del programma annuale di attività di cui all’articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 6;
g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;
h) alla stipula di contratti e di convenzioni;
i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali e regionali di cui agli articoli 14 e 14 bis. ( 18)
3. Il direttore generale è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 ( 19) e successive modificazioni, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e dei seguenti ( 20) :
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; ( 21)
b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni, dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita negli otto anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso;
c) adeguata qualificazione in materia ambientale.
4. Il direttore generale dura in carica cinque anni; l'incarico è rinnovabile. ( 22)
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale.
6. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di area regionali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , e successive modificazioni. ( 23)
7. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale approvata dal Consiglio regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.
8. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, nominati, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale n. 46/1993 , previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale. ( 24)
2. I componenti del collegio sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente è eletto dai membri del collegio nella prima riunione, convocata e presieduta, fino al momento dell’elezione, dal direttore generale dell’ARPAV.
3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del collegio spetta un'indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie, di cui all' articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
5. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie, di cui al Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 .

CAPO III
Organizzazione dell’ARPAV

Art. 12 - Organizzazione.

1. L’ARPAV si articola in:
a) direzione generale;
b) dipartimenti provinciali e regionali. ( 25)

Art. 13 - Organizzazione della direzione generale.

1. La direzione generale si articola in più aree funzionali preposte all’espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico – scientifica. ( 26)
2. omissis ( 27)
3. omissis ( 28)
4. omissis ( 29)
5. omissis ( 30)
6. A ciascun’area o a più aree funzionali di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni;
c) adeguata qualificazione in materia ambientale. ( 31)
7. omissis ( 32)
8. II rapporto di lavoro dei direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.
9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di direzione regionali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni. ( 33)
10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.
11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
12. omissis ( 34)

Art. 14 - Dipartimenti provinciali.

1. In ciascuna provincia sono istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAV, che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree funzionali della direzione generale. ( 35)
2. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore nominato dal direttore generale, di intesa con il presidente della provincia, tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; ( 36)
b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private.
3. Fino alla stipula di apposito contratto per il personale dell’ARPAV, di cui all’ articolo 26, ai direttori dei dipartimenti provinciali è attribuito il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti regionali apicali ovvero viene mantenuto il trattamento economico in godimento all’atto della nomina, qualora più favorevole.
4. omissis ( 37)
5. omissis ( 38)

Art. 14 bis – Dipartimenti regionali.

1. Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio e il dipartimento regionale laboratori che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti regionali riferiscono alle aree funzionali della direzione generale.
2. Il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio svolge le funzioni di cui alla lettera n) comma 2 dell’articolo 3, incluse quelle di nivologia e pluviometria, nonché in materia di idrografia e idrologia di cui alla lettera n bis) comma 2 dell’articolo 3.
3. Il dipartimento regionale laboratori è costituito dai laboratori presenti nelle sedi dei dipartimenti provinciali e svolge le attività laboratoristiche di analisi chimiche, fisiche e biologiche su tutte le materie di competenza dell’Agenzia.
4. Ad ogni dipartimento regionale è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea in discipline tecnico – scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private. ( 39)

CAPO IV
Funzionamento dell’ARPAV

Art. 15 - Regolamento.

1. Il regolamento dell'ARPAV è predisposto dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all’articolo 13; il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all’ articolo 9.
2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 1.
3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAV e, in particolare, definisce:
a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali ( 40) garantendo le attività di vigilanza e controllo anche nel periodo prefestivo, festivo e notturno, con obbligo di apposita relazione annuale sull’attività svolta;
b) i servizi che l'ARPAV assicura alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie;
c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAV di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;
d) le modalità per la prestazione da parte dell’ARPAV di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali di cui all' articolo 20;
f) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;
g) la contabilità dell'ARPAV, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

Art. 16 - Programmazione dell'attività.

1. L'ARPAV svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali.
2. Il direttore generale predispone il piano pluriennale di attività dell'ARPAV, sulla base degli obiettivi generali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all’ articolo 9 e sentita la competente commissione consiliare; il piano ha, di norma, validità triennale.
3. Il direttore generale, sulla base del piano pluriennale e tenuto conto delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 18, approva il programma annuale di attività dell'ARPAV, che deve contenere anche idonei interventi di educazione ed informazione volti alla protezione ambientale.

Art. 17 - Gestione economico-finanziaria.

1. L’ARPAV è tenuta al pareggio di bilancio.
2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio sanitarie.

Art. 18 - Comitato provinciale di coordinamento.

1. Presso ciascuna Provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento, al fine di garantire il coordinamento delle attività del dipartimento provinciale dell'ARPAV con le attività delle competenti strutture della provincia e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie e l'ottimale svolgimento delle attività previste nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui all' articolo 6.
2. Il comitato ha compiti di consulenza e di proposta; in particolare:
a) formula al direttore generale dell’ARPAV proposte per la definizione dei programmi annuali di attività;
b) verifica l'andamento e i risultati delle attività programmate, esprimendo al direttore generale dell'ARPAV valutazioni e proposte.
3. Il comitato provinciale di coordinamento è composto da:
a) il Presidente della provincia o l'assessore provinciale all'ambiente, da lui delegato, che lo presiede;
b) il responsabile del settore ambiente della provincia;
c) un responsabile del settore ambiente di un comune della provincia, designato dalla sezione provinciale dell'ANCI;
d) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o suo delegato;
e) un rappresentante dei dipartimenti di prevenzione designato congiuntamente dai direttori generali delle unità locali socio sanitarie della provincia.
4. Alle riunioni del comitato può partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAV.
5. In relazione alle materie trattate il Presidente del comitato può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell’ARPAV, di altri enti locali e pubblici competenti in materia e delle unità locali socio sanitarie.
6. I responsabili degli uffici della provincia, dei comuni e delle unità locali socio sanitarie possono essere rappresentati, di volta in volta, da un funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.
7. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della provincia, che designa altresì il segretario.
8. Il comitato provinciale di coordinamento è convocato dal presidente almeno due volte all'anno. Il comitato può essere convocato anche su motivata richiesta del direttore generale dell'ARPAV.
9. Le sedute del comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 19 - Controllo regionale. (41)

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, dell’ARPAV mediante:
a) la continua attività anche ispettiva, di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
b) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dall’articolo 10, comma 2, o nell’ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ARPAV, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmette al responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio, per il controllo preventivo, i seguenti atti:
a) i programmi annuali di attività;
b) i bilanci economici di previsione, gli assestamenti di bilancio, i bilanci di esercizio e il programma triennale del fabbisogno del personale;
c) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
d) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.
3. Gli atti indicati al comma 2, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte del responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio senza che questi abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 5, diventano efficaci.
4. In caso di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 3 è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti; l’ARPAV è tenuta a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’atto si intende non approvato.
5. Nell’ipotesi in cui all’esito dell’istruttoria il responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio riscontri la non coerenza degli atti di cui al comma 2 con gli indirizzi e le direttive regionali o con gli obiettivi programmati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, invia una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L’atto dev’essere ritrasmesso dall’ARPAV con le modalità e i termini di cui al comma 2.
6. L’atto ritrasmesso dall’ARPAV ai sensi del comma 5 diventa efficace decorsi trenta giorni dal ricevimento, salvo che entro il medesimo termine il responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio lo ritenga comunque non coerente con gli indirizzi e le direttive regionali, con gli obiettivi programmati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, o con le prescrizioni formulate, richiedendo la nomina da parte della Giunta regionale di un commissario ad acta ai sensi del comma 1, lettera b). Entro lo stesso termine il responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio comunica all’ARPAV e alla competente commissione consiliare la richiesta di nomina del commissario ad acta.
7. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 2 non sono soggetti a verifica della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:
a) richiedere all’ARPAV di produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell’azione amministrativa, anche in rapporto alla programmazione regionale;
b) ordinare sopralluoghi, ispezioni, inchieste, perizie e verifiche di cassa;
c) formulare specifiche richieste al collegio dei revisori dei conti.

Art. 20 - Consultazione delle rappresentanze sociali.

1. Le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e di altre associazione rappresentative di istanze sociali, nelle materie di cui all' articolo 3, commi 1 e 2, ed in particolare sul programma annuale di attività sono stabilite dal regolamento di cui all' articolo 15.

Art. 21 - Collaborazione con ANPA, Agenzia europea per l'ambiente, Università agli studi, Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca.

1. L’ARPAV può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito con modificazioni nella legge n. 61/1994.
2. L’ARPAV può stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90, con Università agli studi e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni finalizzate all'espletamento di propri compiti e attività.
3. Nell’ambito della tutela ambientale della laguna di Venezia, il Presidente della Giunta regionale promuove la definizione di un accordo di programma fra l’ARPAV ed il Magistrato alle acque per assicurare lo svolgimento ottimale dei relativi controlli ambientali e l’utilizzazione coordinata delle strutture laboratoristiche e dei sistemi informativi.

CAPO V
Costituzione dell’ARPAV e sue dotazioni

Art. 22 - Costituzione.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede a nominare il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti, con le modalità previste agli articoli 10 e 11.
2. Fino al 31 dicembre 1998, il direttore generale svolge le funzioni di commissario straordinario per il compimento dei seguenti atti:
a) ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi della azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAV;
b) ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Unità locali socio sanitarie;
c) ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province e dei Comuni e del relativo personale;
d) predisposizione del regolamento di cui all' articolo 15. ( 42)
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le strutture di supporto all'attività del commissario straordinario di cui al comma 2, utilizzando anche personale comandato presso la Giunta regionale su richiesta del commissario medesimo.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e assegna all’ARPAV la sede, le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l’operatività della direzione generale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di enti o strutture regionali, ovvero dal processo di unificazione di unità locali socio sanitarie.
5. Entro duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’ARPAV è costituita con deliberazione della Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il direttore generale è immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui all’articolo 25, comma 1 sono trasferite all’ARPAV.

Art. 23 - Dotazione di personale.

1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui all’articolo 25:
a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le dotazioni organiche alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi delle unità locali socio sanitarie, in base alla ricognizione di cui all'articolo 22, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all’ articolo 3 attribuite all'ARPAV; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite;
c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle unità locali socio sanitarie sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAV sul totale della dotazione organica;
d) le dotazioni organiche del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV;
e) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività di cui all’ articolo 3 attribuite all’ARPAV;
f) le dotazioni organiche delle province e dei comuni, relative al personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV.
2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAV si procede mediante concorsi pubblici.
2 bis. Per esigenze specifiche dell’ARPAV è consentito il comando presso l’agenzia stessa di personale dipendente degli enti previsti dal comma 1 dell’ articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , con le modalità relative al periodo di utilizzo e al trattamento economico di missione previsti dal comma 7 bis del medesimo articolo 136. ( 43)
3. Il direttore generale può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ARPAV, acquisire specifiche consulenze professionali, con le modalità previste dal regolamento di cui all’ articolo 15.
4. L'ARPAV, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse di studio, con le modalità previste dal regolamento di cui all’ articolo 15.

Art. 24 - Dotazione di beni.

1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui all'articolo 25:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle unità locali socio sanitarie adibiti alla data del 31 dicembre 1993 all’esercizio delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature del Dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del Centro agro-chimico dell'ESAV;
c) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili e attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all’esercizio delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
d) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche delle province e dei comuni, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all’ articolo 3 attribuite all'ARPAV.

Art. 25 - Modalità di assegnazione del personale e dei beni. (44)

1. La Giunta regionale, entro il novantesimo giorno successivo al termine di cui all’articolo 22, comma 2, sulla base della ricognizione effettuata dal direttore generale dell'ARPAV, nell'esercizio delle proprie funzioni di commissario straordinario di cui all'articolo 22, provvede a trasferire all'ARPAV le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, indicati all'articolo 23, comma 1, lettere da a) ad e), e all’articolo 24, comma 1, lettere a), b) e c), e le relative risorse finanziarie. ( 45)
2. All'atto del trasferimento all'ARPAV del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici.
3. Per l’assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti:
a) i direttori generali delle unità locali socio sanitarie presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle unità locali socio sanitarie in essere sia alla data del 31 dicembre 1993, sia alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone gli elenchi delle dotazioni organiche, del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV, nonché gli elenchi delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all’ articolo 3 attribuite all’ARPAV;
c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 attribuite all'ARPAV, e ne propongono l'assegnazione all'ARPAV medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAV si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all’articolo 22, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti interessati.
4. Qualora gli enti di cui al comma 3 lettere a) e c) risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta.
5. Il personale dei presidi multizonali di prevenzione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quello di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a) assegnato ad altri servizi delle unità locali socio sanitarie successivamente al 31 dicembre 1993 è assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.
6. Il personale in servizio presso i presidi multizonali di prevenzione alla data del 31 dicembre 1993 e successivamente trasferito ad altri servizi delle unità locali socio sanitarie può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell’ARPAV.
7. Il personale dei servizi delle unità locali socio sanitarie di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in modo esclusivo o prevalente alle funzione ed alle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV, è assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.
8. Il personale dei servizi delle unità locali socio sanitarie di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in modo non prevalente alle funzioni ed alle attività di cui all’ articolo 3 attribuite all'ARPAV, può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell’ARPAV, in posizione funzionale e settore di attività corrispondenti, in relazione alle effettive disponibilità nella dotazione organica dell’ARPAV e secondo specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.
9. La copertura della quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle unità locali socio sanitarie assegnata all’ARPAV, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), è garantita mediante trasferimenti di personale sulla base di specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.
10. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAV e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, gli enti pubblici già titolari delle funzioni e dell’attività di cui all’ articolo 3, attribuite all’agenzia stessa, continuano nella gestione amministrative del personale che dal 1 gennaio 1998 viene funzionalmente comandato presso l’ARPAV, nonchè nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili. A tal fine l’ARPAV provvederà a disciplinare i rapporti con gli enti interessati per le prestazioni dei servizi e delle attività in questione mediante la stipula di atti convenzionali. ( 46)

Art. 26 - Trattamento giuridico ed economico del personale.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 496/1993, così come convertito dalla legge n. 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPAV a norma della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale dell’ARPAV è iscritto all’INPDAP. E’ fatta salva l’opzione di iscrizione all’INPS, già esercitata in base alla precedente normativa nazionale. ( 47)
2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, il direttore generale dell'ARPAV, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione, secondo i parametri del contratto prevalente tra quelli applicati in via transitoria in base al comma 1 al personale assegnato all’ARPAV, dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPAV. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.
3. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 496/1993 così come convertito dalla legge n. 61/1994, nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPAV accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAV. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPAV con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.

Art. 27 - Finanziamento dell'ARPAV.

1. Nelle more della definizione di forme organizzate di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, le entrate dell’ARPAV, al fine di garantirne l’autonomia amministrativa e contabile, sono costituite da:
a) un contributo ordinario di funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti, finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) di 51,7 milioni di euro, necessario a garantire le funzioni già trasferite all’ARPAV, annualmente estensibile sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR; il contributo è determinato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 bis, in ragione degli obiettivi ivi fissati;
b) eventuali risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti locali, anche da destinare a ulteriori attività specificatamente richieste;
c) proventi dovuti all’erogazione di servizi a soggetti privati o pubblici, nelle modalità previste dal comma 9 dell’articolo 6;
d) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAV e, in particolare, quelle derivanti dalla vendita di immobili o dall’affitto degli stessi;
e) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
f) risorse vincolate, derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari. ( 48)

CAPO VI
Norme transitorie e finali

Art. 28 - Modifiche degli articoli 3 e 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro".

1. All’ articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 sono eliminate le parole "di vita e".
2. All’articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale n. 54/1982 sono eliminate le parole "di vita e".
3. All'articolo 3, secondo comma, della legge regionale n. 54/1982 le parole "dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 16" sono sostituite dalle parole "dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto".
4. All' articolo 9, primo comma, della legge regionale n. 54/1982 le parole "nonché ai presidi multizonali di prevenzione, " sono cancellate.

Art. 29 - Modifiche degli articoli 12 e 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All' articolo 12, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
omissis ( 49)
2. All' articolo 14, primo comma, della legge regionale n. 33/1985 e successive modifiche ed integrazioni i numeri 6) e 7) sono così sostituiti:
omissis ( 50)

Art. 30 - Norme finali.

1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per l’igiene pubblica dell’unità locale socio sanitaria sono svolte dai dipartimenti provinciali dell’ARPAV territorialmente competenti.
2. L’ARPAV, sulla base di apposite convenzioni, svolge a favore del settore primario le attività tecniche e laboratoristiche già esercitate dal dipartimento per l’agrometeorologia, dal centro valanghe di Arabba e dal centro agro-chimico dell’ESAV.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le strutture regionali cui affidare le attività attualmente svolte dal centro valanghe di Arabba non ricomprese nella disciplina della presente legge.

Art. 31 - Norma finanziaria.

omissis ( 51)

Art. 32 - Norma transitoria.

1. A modifica di quanto disposto dall’ articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994 , l’abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell’ARPAV.
2. Sino alla costituzione dell’ARPAV gli attuali presidi multizonali di prevenzione continuano a svolgere l’attività prestata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha dettato disposizioni relative all'ARPAV: l'art. 74, poi abrogato da lettera d), comma 1, art. 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 . affidava all'ARPAV la realizzazione e la gestione dell'archivio di cui all'art. 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 ; l'art. 75 detta disposizioni sulle competenze dell'ARPAV in materia di controllo di incidenti rilevanti; l'art. 80 dispone che le province comunicano all'ARPAV i provvedimenti adottati ai sensi del dpr 203/1988 e l'art. 81 disciplina le funzioni dell'ARPAV in materia di inquinamento acustico luminoso atmosferico ed elettromagnetico.
( 2) Il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 ha sostituito, nel testo della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , le parole “direzione centrale” e “struttura centrale” con le parole “direzione generale”.
( 3) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 che ha soppresso le parole “per il tramite della Segreteria generale della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del territorio”.
( 4) Comma sostituito da comma 1 art. 61 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 , aggiunto da comma 1 art. 19 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 .
( 5) Comma aggiunto da comma 2 art. 1 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 .
( 6) In materia vedi art. 2 legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 relativo al Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon.
( 7) L’art. 63 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 stabilisce che in via transitoria l’attività tecnico istruttoria sia svolta dal dipartimento per l’ecologia e la tutela dell’ambiente. Sul punto vedi altresì quanto disposto dall’art. 79 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 recante “Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali”.
( 8) In materia vedi anche articoli 2, 3, 4, 6 legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 come modificati dall’art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 9) In materia vedi anche l’art. 79 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 10) Lettera inserita da comma 1 art. 36 legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 11) Lettera inserita da comma 2 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 12) In materia vedi art. 2 legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 relativo al Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon.
( 13) Comma abrogato da lett. d) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 14) Comma sostituito da comma 1 art. 21 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 15) Comma così sostituito da comma 3 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 16) Il comma 10 dell’art. 61 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 prevede che “Al fine di conformare il rapporto di lavoro del direttore generale dell’ARPAV alla nuova disciplina prevista ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , così come modificato dai commi 2 e 3, e dell’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si procede alla revisione del contratto di lavoro del direttore generale in carica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”. (28 marzo 2018)
( 17) Lettera così sostituita da comma 4 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 18) Lettera così sostituita da comma 5 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 19) La legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 è stata abrogata dall'art. 14 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che ha ridisciplinato la materia.
( 20) Comma modificato da comma 2 art. 61 legge regionale 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “dei seguenti requisiti” con le parole: “dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e dei seguenti”.
( 21) Lettera così sostituita da comma 6 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 22) Comma modificato da comma 3 art. 61 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso le parole: “, di norma,” e le parole: “Il direttore generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all’elezione della Giunta regionale”.
( 23) Comma modificato da comma 4 art. 61 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “direttori generali delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili” con le seguenti: “direttori di area regionali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , e successive modificazioni.”.
( 24) La legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 è stata abrogata dall'art. 14 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che ha ridisciplinato la materia.
( 25) Articolo così sostituito da comma 7 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 26) Comma così sostituito da comma 8 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 27) Comma abrogato da comma 10 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 28) Comma abrogato da comma 10 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 29) Comma abrogato da comma 10 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 30) Comma abrogato da comma 10 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 31) Comma così sostituito da comma 9 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 32) Comma abrogato da comma 5 art. 61 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 33) Comma sostituito da comma 6 art. 61 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 34) Comma abrogato da comma 10 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 35) Comma così modificato da comma 11 art.13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 36) Lettera così sostituita da comma 12 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 37) Comma abrogato da comma 13 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 38) Comma abrogato da comma 13 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 39) Articolo così aggiunto da comma 14 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 40) Lettera così modificata da comma 15 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 41) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 . Ai procedimenti di controllo disciplinati dall’articolo 19 della presente legge in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2019 e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della presente legge regionale nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 15/2019.
( 42) Comma così sostituito da comma 1 dell’art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
( 43) Comma aggiunto da comma 1 art. 48 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 44) Il comma 3 dell’art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 dispone che: «A decorrere dal 1° gennaio 1999, per la gestione amministrativa e contabile dei residui dei centri regionali specializzati di Teolo, Arabba e Castelfranco, l’ARPAV viene delegata alla liquidazione ed al pagamento delle posizioni contabili in essere al 31 dicembre 1998, ai sensi dell’art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni, quale organo esterno alla Regione stessa, previa verifica da parte delle strutture regionali competenti, d’intesa con l’ARPAV, della permanenza degli obblighi che hanno dato origine ai residui esistenti».
( 45) Comma così modificato da comma 2 dell’art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
( 46) Comma così sostituito da comma 2 art. 48 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 47) Comma così modificato da comma 3 art. 48 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 48) Comma sostituito da comma 9 art. 61 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 49) Testo riportato nell’art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 50) Testo riportato nell’art. 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 51) Disposizione finanziaria a effetti esauriti.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 32/1996
S O M M A R I O
Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (BUR n. 94/1996)

NORME PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)



CAPO I
Principi generali


Art. 1 - Finalità.

1. È istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, in seguito denominata ARPAV, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. L'ARPAV opera per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.
3. Con la presente legge sono disciplinati altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'ARPAV alla regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle unità locali socio sanitarie, agli altri enti pubblici ed ai privati.
4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini della ricomposizione organica in capo alle province delle funzioni di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione provvede, in particolare, a:
a) definire, nell’ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;
b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell'ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;
c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
d) esercitare il controllo di cui all'articolo 19.
2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.
Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia.

1. L'ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative:
a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
1) acqua;
2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;
3) suolo;
4) rifiuti solidi e liquidi;
b) alla radioattività ambientale;
c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.
2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’ARPAV provvede, in particolare, a:
a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell’ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare e in materia di protezione dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;
d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR n. 175/1988 e successive modificazioni;
e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;
f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in ambienti di vita;
g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;
h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;
m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;
n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l’integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unità locali socio sanitarie e con il Sistema informativo nazionale per l’ambiente (SINA);
p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli ecosistemi;
q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;
r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;
s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;
t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;
u) promuovere l’attuazione della normativa sull’assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;
v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini.
3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 6.
Art. 4 - Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie in relazione alla presente legge.

1. Per quanto rileva ai fini della presente legge le competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e di cui alla legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 e all’allegato piano socio-sanitario regionale, riguardano le seguenti materie:
a) igiene e sanità pubblica, relativa in particolare a:
1) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e diffusive e cronico degenerative;
2) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;
3) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa in particolare a:
1) tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;
2) antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;
3) vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione, relativa in particolare alla tutela e al controllo dell’acqua ad uso potabile;
d) servizi veterinari, relativa in particolare a:
1) sanità animale;
2) igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Art. 5 - Coordinamento tra ARPAV e unità locali socio sanitarie.

1. L’ARPAV ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilità del procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente; l’altro soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza.
3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata all’ARPAV che si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
4. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui agli articoli 3 e 4, nonché individuare modalità di collaborazione tra le strutture provinciali dell’ARPAV e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie.
Art. 6 - Rapporti fra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV.

1. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.
2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.
3. I dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4 non già espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.
4. I consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 15, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , si avvalgono dell’ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni.
5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività definiscono i servizi che l’ARPAV è tenuta ad assicurare agli enti di cui ai commi 1, 3 e 4.
6. L’ARPAV può stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, per la prestazione di servizi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.
7. Il regolamento e i piani pluriennali di attività stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'ARPAV di servizi tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.
8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'ARPAV, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.
9. L'ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 15, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale.

CAPO II
Natura giuridica e organi dell’ARPAV


Art. 7 - Natura giuridica.

1. L'ARPAV è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.
Art. 8 - Organi dell'ARPAV.

1. Sono organi dell'ARPAV:
a) il comitato regionale di indirizzo;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9 - Comitato regionale di indirizzo.

1. Il comitato ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al piano pluriennale, al bilancio di previsione, nonché al coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
2. Il comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di vicepresidente;
c) l'assessore regionale alla sanità;
d) l'assessore regionale all'agricoltura;
e) l’assessore regionale alle attività produttive;
f) due rappresentanti delle unità locali socio sanitarie, designati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori generali delle ULSS medesime;
g) i Presidenti delle amministrazioni provinciali o, in loro assenza, gli assessori provinciali all'ambiente;
h) tre rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI.
3. Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAV.
4. Il presidente del comitato può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell’ARPAV, degli enti locali e delle unità locali socio sanitarie, competenti in materia, nonché esperti e tecnici.
5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale. In sede di prima applicazione della presente legge, viene insediato dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
6. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne chiede la convocazione, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPAV.
Art. 10 - Direttore generale.

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAV, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAV, di cui è il legale rappresentante.
2. Il direttore generale provvede in particolare:
a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali dell'ARPAV;
b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui all’articolo 16;
d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15;
e) all’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
f) all’approvazione del programma annuale di attività di cui all’articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 6;
g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;
h) alla stipula di contratti e di convenzioni;
i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali di cui all'articolo 14.
3. Il direttore generale è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 e successive modificazioni, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessanta anni;
b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni, dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita negli otto anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso;
c) adeguata qualificazione in materia ambientale.
4. Il direttore generale dura in carica, di norma, cinque anni; l'incarico è rinnovabile. Il direttore generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all’elezione della Giunta regionale.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale.
6. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori generali delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili.
7. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale approvata dal Consiglio regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.
8. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, nominati, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale n. 46/1993 , previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale.
2. I componenti del collegio sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente è eletto dai membri del collegio nella prima riunione, convocata e presieduta, fino al momento dell’elezione, dal direttore generale dell’ARPAV.
3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del collegio spetta un'indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie, di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
5. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie, di cui al Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 .

CAPO III
Organizzazione dell’ARPAV


Art. 12 - Organizzazione.

1. L'ARPAV si articola in:
a) direzione centrale;
b) dipartimenti provinciali.
Art. 13 - Organizzazione della direzione centrale.

1. La direzione centrale comprende tre aree funzionali denominate:
a) area tecnico-scientifica;
b) area amministrativa;
c) area ricerca, studi, formazione ed informazione.
2. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAV.
3. L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario.
4. L'area ricerca, studi, formazione ed informazione svolge le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresì all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, nonché alla gestione del sistema informativo ambientale regionale.
5. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento e l’ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.
6. A ciascuna area è preposto un direttore nominato dal direttore generale, con provvedimento motivato, e scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessanta anni;
b) diploma di laurea:
1) in discipline tecniche o scientifiche per il direttore dell’area tecnico-scientifica;
2) in discipline giuridiche o economiche per il direttore dell’area amministrativa;
3) tecnico-scientifica coerente rispetto alle funzioni da svolgere per il direttore dell’area ricerca e studi, formazione ed informazione;
c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni;
d) adeguata qualificazione in materia ambientale, limitatamente ai direttori dell’area tecnico-scientifica e dell’area ricerca, studi, formazione ed informazione.
7. I direttori di area durano in carica quanto il direttore generale.
8. II rapporto di lavoro dei direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.
9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori amministrativi e sanitari delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili.
10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.
11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
12. Sono strutture specializzate della direzione centrale dell’ARPAV, con competenza sull’intero territorio regionale, anche il dipartimento per l’agrometeorologia, il centro valanghe di Arabba, il centro agro-chimico dell’ESAV, che devono essere riorganizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 15, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 14 - Dipartimenti provinciali.

1. In ciascuna provincia sono istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAV, che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree della direzione centrale.
2. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore nominato dal direttore generale, di intesa con il presidente della provincia, tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private.
3. Fino alla stipula di apposito contratto per il personale dell’ARPAV, di cui all’articolo 26, ai direttori dei dipartimenti provinciali è attribuito il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti regionali apicali ovvero viene mantenuto il trattamento economico in godimento all’atto della nomina, qualora più favorevole.
4. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento dei dipartimenti provinciali sono definite dal regolamento di cui all'articolo 15.
5. Il direttore generale individua le strutture dei dipartimenti provinciali che svolgono determinate funzioni a livello interprovinciale o regionale.

CAPO IV
Funzionamento dell’ARPAV


Art. 15 - Regolamento.

1. Il regolamento dell'ARPAV è predisposto dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all’articolo 13; il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all’articolo 9.
2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 1.
3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAV e, in particolare, definisce:
a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14, garantendo le attività di vigilanza e controllo anche nel periodo prefestivo, festivo e notturno, con obbligo di apposita relazione annuale sull’attività svolta;
b) i servizi che l'ARPAV assicura alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie;
c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAV di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;
d) le modalità per la prestazione da parte dell’ARPAV di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali di cui all'articolo 20;
f) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;
g) la contabilità dell'ARPAV, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico.
Art. 16 - Programmazione dell'attività.

1. L'ARPAV svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali.
2. Il direttore generale predispone il piano pluriennale di attività dell'ARPAV, sulla base degli obiettivi generali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all’articolo 9 e sentita la competente commissione consiliare; il piano ha, di norma, validità triennale.
3. Il direttore generale, sulla base del piano pluriennale e tenuto conto delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 18, approva il programma annuale di attività dell'ARPAV, che deve contenere anche idonei interventi di educazione ed informazione volti alla protezione ambientale.
Art. 17 - Gestione economico-finanziaria.

1. L’ARPAV è tenuta al pareggio di bilancio.
2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio sanitarie.
Art. 18 - Comitato provinciale di coordinamento.

1. Presso ciascuna Provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento, al fine di garantire il coordinamento delle attività del dipartimento provinciale dell'ARPAV con le attività delle competenti strutture della provincia e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie e l'ottimale svolgimento delle attività previste nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui all'articolo 6.
2. Il comitato ha compiti di consulenza e di proposta; in particolare:
a) formula al direttore generale dell’ARPAV proposte per la definizione dei programmi annuali di attività;
b) verifica l'andamento e i risultati delle attività programmate, esprimendo al direttore generale dell'ARPAV valutazioni e proposte.
3. Il comitato provinciale di coordinamento è composto da:
a) il Presidente della provincia o l'assessore provinciale all'ambiente, da lui delegato, che lo presiede;
b) il responsabile del settore ambiente della provincia;
c) un responsabile del settore ambiente di un comune della provincia, designato dalla sezione provinciale dell'ANCI;
d) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o suo delegato;
e) un rappresentante dei dipartimenti di prevenzione designato congiuntamente dai direttori generali delle unità locali socio sanitarie della provincia.
4. Alle riunioni del comitato può partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAV.
5. In relazione alle materie trattate il Presidente del comitato può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell’ARPAV, di altri enti locali e pubblici competenti in materia e delle unità locali socio sanitarie.
6. I responsabili degli uffici della provincia, dei comuni e delle unità locali socio sanitarie possono essere rappresentati, di volta in volta, da un funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.
7. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della provincia, che designa altresì il segretario.
8. Il comitato provinciale di coordinamento è convocato dal presidente almeno due volte all'anno. Il comitato può essere convocato anche su motivata richiesta del direttore generale dell'ARPAV.
9. Le sedute del comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 19 - Controllo regionale.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’attività dell’ARPAV mediante:
a) l’apposizione del visto di congruità di cui al comma 2;
b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dall’articolo 10, comma 2.
2. Sono sottoposti al visto di congruità della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il programma annuale di attività;
b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo;
c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il direttore generale trasmette alla Giunta regionale i propri atti, corredati dalle eventuali documentazioni prescritte, entro dieci giorni dall’assunzione.
Art. 20 - Consultazione delle rappresentanze sociali.

1. Le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e di altre associazione rappresentative di istanze sociali, nelle materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ed in particolare sul programma annuale di attività sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.
Art. 21 - Collaborazione con ANPA, Agenzia europea per l'ambiente, Università agli studi, Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca.

1. L’ARPAV può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito con modificazioni nella legge n. 61/1994.
2. L’ARPAV può stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90, con Università agli studi e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni finalizzate all'espletamento di propri compiti e attività.
3. Nell’ambito della tutela ambientale della laguna di Venezia, il Presidente della Giunta regionale promuove la definizione di un accordo di programma fra l’ARPAV ed il Magistrato alle acque per assicurare lo svolgimento ottimale dei relativi controlli ambientali e l’utilizzazione coordinata delle strutture laboratoristiche e dei sistemi informativi.

CAPO V
Costituzione dell’ARPAV e sue dotazioni


Art. 22 - Costituzione.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede a nominare il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti, con le modalità previste agli articoli 10 e 11.
2. Fino al centottantesimo giorno successivo alla nomina di cui al comma 1, il direttore generale svolge le funzioni di commissario straordinario per il compimento dei seguenti atti:
a) entro centottanta giorni dalla nomina, ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi della azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAV;
b) entro centoventi giorni dalla nomina, ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Unità locali socio sanitarie;
c) entro centoventi giorni dalla nomina, ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province e dei Comuni e del relativo personale;
d) entro centottanta giorni dalla nomina, predisposizione del regolamento di cui all’articolo 15.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le strutture di supporto all'attività del commissario straordinario di cui al comma 2, utilizzando anche personale comandato presso la Giunta regionale su richiesta del commissario medesimo.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e assegna all’ARPAV la sede, le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l’operatività della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di enti o strutture regionali, ovvero dal processo di unificazione di unità locali socio sanitarie.
5. Entro duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’ARPAV è costituita con deliberazione della Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il direttore generale è immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui all’articolo 25, comma 1 sono trasferite all’ARPAV.
Art. 23 - Dotazione di personale.

1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui all’articolo 25:
a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le dotazioni organiche alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi delle unità locali socio sanitarie, in base alla ricognizione di cui all'articolo 22, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all’articolo 3 attribuite all'ARPAV; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite;
c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle unità locali socio sanitarie sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAV sul totale della dotazione organica;
d) le dotazioni organiche del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV;
e) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
f) le dotazioni organiche delle province e dei comuni, relative al personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV.
2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAV si procede mediante concorsi pubblici.
3. Il direttore generale può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ARPAV, acquisire specifiche consulenze professionali, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 15.
4. L'ARPAV, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse di studio, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 15.
Art. 24 - Dotazione di beni.

1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui all'articolo 25:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle unità locali socio sanitarie adibiti alla data del 31 dicembre 1993 all’esercizio delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature del Dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del Centro agro-chimico dell'ESAV;
c) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili e attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all’esercizio delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
d) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche delle province e dei comuni, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 3 attribuite all'ARPAV.
Art. 25 - Modalità di assegnazione del personale e dei beni.

1. La Giunta regionale, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della ricognizione effettuata dal direttore generale dell'ARPAV, nell'esercizio delle proprie funzioni di commissario straordinario di cui all'articolo 22, provvede a trasferire all'ARPAV le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, indicati all'articolo 23, comma 1, lettere da a) ad e), e all’articolo 24, comma 1, lettere a), b) e c), e le relative risorse finanziarie.
2. All'atto del trasferimento all'ARPAV del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici.
3. Per l’assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti:
a) i direttori generali delle unità locali socio sanitarie presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle unità locali socio sanitarie in essere sia alla data del 31 dicembre 1993, sia alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone gli elenchi delle dotazioni organiche, del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV, nonché gli elenchi delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 attribuite all'ARPAV, e ne propongono l'assegnazione all'ARPAV medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAV si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all’articolo 22, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti interessati.
4. Qualora gli enti di cui al comma 3 lettere a) e c) risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta.
5. Il personale dei presidi multizonali di prevenzione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quello di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a) assegnato ad altri servizi delle unità locali socio sanitarie successivamente al 31 dicembre 1993 è assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.
6. Il personale in servizio presso i presidi multizonali di prevenzione alla data del 31 dicembre 1993 e successivamente trasferito ad altri servizi delle unità locali socio sanitarie può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell’ARPAV.
7. Il personale dei servizi delle unità locali socio sanitarie di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in modo esclusivo o prevalente alle funzione ed alle attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV, è assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.
8. Il personale dei servizi delle unità locali socio sanitarie di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in modo non prevalente alle funzioni ed alle attività di cui all’articolo 3 attribuite all'ARPAV, può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell’ARPAV, in posizione funzionale e settore di attività corrispondenti, in relazione alle effettive disponibilità nella dotazione organica dell’ARPAV e secondo specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.
9. La copertura della quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle unità locali socio sanitarie assegnata all’ARPAV, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), è garantita mediante trasferimenti di personale sulla base di specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.
10. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAV e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPAV è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.
Art. 26 - Trattamento giuridico ed economico del personale.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 496/1993, così come convertito dalla legge n. 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPAV a norma della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale dell’ARPAV è iscritto all’INPDAP.
2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, il direttore generale dell'ARPAV, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione, secondo i parametri del contratto prevalente tra quelli applicati in via transitoria in base al comma 1 al personale assegnato all’ARPAV, dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPAV. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.
3. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 496/1993 così come convertito dalla legge n. 61/1994, nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPAV accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAV. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPAV con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.
Art. 27 - Finanziamento dell'ARPAV.

1. Le entrate dell'ARPAV sono costituite:
a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione:
1) ai posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle unità locali socio sanitarie trasferiti all'ARPAV, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche erogate, nonché alle spese di investimento;
2) ai servizi che l'ARPAV assicura ai dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAV, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
c) da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6;
d) da contributi annuali delle province per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAV, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1;
e) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAV dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dalle unità locali socio sanitarie con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6;
f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 9;
g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici;
h) da eventuali lasciti o donazioni.

CAPO VI
Norme transitorie e finali


Art. 28 - Modifiche degli articoli 3 e 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro".

1. All’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 sono eliminate le parole "di vita e".
2. All’articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale n. 54/1982 sono eliminate le parole "di vita e".
3. All'articolo 3, secondo comma, della legge regionale n. 54/1982 le parole "dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 16" sono sostituite dalle parole "dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto".
4. All'articolo 9, primo comma, della legge regionale n. 54/1982 le parole "nonché ai presidi multizonali di prevenzione, " sono cancellate.
Art. 29 - Modifiche degli articoli 12 e 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All'articolo 12, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
"s bis) dal direttore generale dell'ARPAV o da un suo delegato;".
2. All'articolo 14, primo comma, della legge regionale n. 33/1985 e successive modifiche ed integrazioni i numeri 6) e 7) sono così sostituiti:
"6) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o un suo delegato;
7) il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'unità locale socio sanitaria competente per territorio;".
Art. 30 - Norme finali.

1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per l’igiene pubblica dell’unità locale socio sanitaria sono svolte dai dipartimenti provinciali dell’ARPAV territorialmente competenti.
2. L’ARPAV, sulla base di apposite convenzioni, svolge a favore del settore primario le attività tecniche e laboratoristiche già esercitate dal dipartimento per l’agrometeorologia, dal centro valanghe di Arabba e dal centro agro-chimico dell’ESAV.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le strutture regionali cui affidare le attività attualmente svolte dal centro valanghe di Arabba non ricomprese nella disciplina della presente legge.
Art. 31 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 500 milioni per l’esercizio 1996, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato "Interventi regionali per favorire la minor produzione di rifiuti nonché per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 - somma finanziata con i proventi del tributo speciale per il deposito in discarica", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l’anno 1996.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 50268 denominato "Oneri per la costituzione ed il primo funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale ARPAV", con stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e cassa.
3. Per gli esercizi successivi al 1996 la spesa sarà determinata con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale di contabilità.
Art. 32 - Norma transitoria.

1. A modifica di quanto disposto dall’articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994 , l’abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell’ARPAV.
2. Sino alla costituzione dell’ARPAV gli attuali presidi multizonali di prevenzione continuano a svolgere l’attività prestata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
I N D I C E


CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Funzioni della Regione
Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia
Art. 4 - Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie in relazione alla presente legge
Art. 5 - Coordinamento tra ARPAV e unità locali socio sanitarie
Art. 6 - Rapporti fra Regione, province, comuni, comunità montane, unità locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV


CAPO II - Natura giuridica e organi dell’ARPAV
Art. 7 - Natura giuridica
Art. 8 - Organi dell'ARPAV
Art. 9 - Comitato regionale di indirizzo
Art. 10 - Direttore generale
Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti


CAPO III - Organizzazione dell’ARPAV
Art. 12 - Organizzazione
Art. 13 - Organizzazione della direzione centrale
Art. 14 - Dipartimenti provinciali


CAPO IV - Funzionamento dell’ARPAV
Art. 15 - Regolamento
Art. 16 - Programmazione dell'attività
Art. 17 - Gestione economico-finanziaria
Art. 18 - Comitato provinciale di coordinamento
Art. 19 - Controllo regionale
Art. 20 - Consultazione delle rappresentanze sociali
Art. 21 - Collaborazione con ANPA, Agenzia europea per l'ambiente, Università agli studi, Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca


CAPO V - Costituzione dell’ARPAV e sue dotazioni
Art. 22 - Costituzione
Art. 23 - Dotazione di personale
Art. 24 - Dotazione di beni
Art. 25 - Modalità di assegnazione del personale e dei beni
Art. 26 - Trattamento giuridico ed economico del personale
Art. 27 - Finanziamento dell'ARPAV


CAPO VI - Norme transitorie e finali
Art. 28 - Modifiche degli articoli 3 e 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"
Art. 29 - Modifiche degli articoli 12 e 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 30 - Norme finali
Art. 31 - Norma finanziaria
Art. 32 - Norma transitoria
Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza



SOMMARIO