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Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (BUR n. 134/2004)

Istituzione della fondazione 'Centro studi transfrontaliero' di Comelico e Sappada

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (BUR n. 134/2004)

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “COMELICO DOLOMITI” - CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO (1)

Art. 1 - Partecipazione alla costituzione della Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero”.
1. La Regione del Veneto riconosce e sostiene la specificità strategica del Comelico ( 2) come zona transfrontaliera caratterizzata da vitali rapporti di vicinanza e legami etnici e religiosi con l’Alta Pusteria e l’Austria finalizzati alla creazione di scambi culturali, commerciali, economici e turistici ed alla tutela e valorizzazione dell’ambiente montano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme all’Unione montana Comelico e alla Provincia di Belluno, alla istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - “Centro Studi Transfrontaliero”, costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile, che avrà sede in S. Stefano di Cadore, capoluogo comprensoriale. ( 3)
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:
a) sostenere e sviluppare la creatività e la ricerca letteraria, artistica e scientifica a difesa e valorizzazione dei valori umani ed etici, delle tradizioni culturali e religiose;
b) individuare valori ed interessi condivisibili che abbiano una chiara valenza culturale, sociale ed economica pur nel rispetto della specificità;
c) istituire un "forum permanente" di incontri, analisi e discussioni al fine di produrre azioni comuni tese a promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo dell’economia, del turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura, ivi comprese le attività silvo-pastorali e le produzioni tipiche;
d) essere lo strumento per la creazione e lo sviluppo di un partenariato euroalpino che promuova l'incontro, lo scambio, l'adeguazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà tra paesi vicini;
e) sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali considerandole quale valore e risorsa culturale ed identitaria.
Art. 2 - Competenza per l'adozione degli atti di fondazione.
1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall’articolo 1, autorizza il Presidente a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
Art. 3 - Rappresentanti della Regione nella Fondazione.
1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 - Relazione annuale.
1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta.

Art. 5 - Partecipazione della Regione. (4)
1. La regione partecipa alla Fondazione con la corresponsione di una quota annuale determinata in euro 20.000,00.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall’esercizio 2005 e quantificati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate sull’u.p.b. U0009 “Contributi e partecipazioni in enti ed associazioni” del bilancio pluriennale 2004-2006.


Note

( 1) Titolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 25 settembre 2019, n. 41 .
( 2) Comma così modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 25 settembre 2019, n. 41 che ha soppresso le parole “e Sappada”.
( 3) Comma sostituito da comma 2 art. 2 legge regionale 25 settembre 2019, n. 41 . Vedi articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2019, n. 41 ai sensi del quale “La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti funzionali alla modifica della denominazione della fondazione e alla ridefinizione del suo assetto giuridico.”.
( 4) Articolo sostituito da comma 1 art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2022, 31.


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (BUR n. 134/2004) – Testo storico

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO” DI COMELICO E SAPPADA

Art. 1 - Partecipazione alla costituzione della Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero”.
1. La Regione del Veneto riconosce e sostiene la specificità strategica del Comelico e Sappada come zona transfrontaliera caratterizzata da vitali rapporti di vicinanza e legami etnici e religiosi con l’Alta Pusteria e l’Austria finalizzati alla creazione di scambi culturali, commerciali, economici e turistici ed alla tutela e valorizzazione dell’ambiente montano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme alla Comunità montana del Comelico e Sappada e alla Provincia di Belluno, alla istituzione della Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada”, che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile e avrà sede in S. Stefano di Cadore, capoluogo comprensoriale.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:
a) sostenere e sviluppare la creatività e la ricerca letteraria, artistica e scientifica a difesa e valorizzazione dei valori umani ed etici, delle tradizioni culturali e religiose;
b) individuare valori ed interessi condivisibili che abbiano una chiara valenza culturale, sociale ed economica pur nel rispetto della specificità;
c) istituire un "forum permanente" di incontri, analisi e discussioni al fine di produrre azioni comuni tese a promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo dell’economia, del turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura, ivi comprese le attività silvo-pastorali e le produzioni tipiche;
d) essere lo strumento per la creazione e lo sviluppo di un partenariato euroalpino che promuova l'incontro, lo scambio, l'adeguazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà tra paesi vicini;
e) sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali considerandole quale valore e risorsa culturale ed identitaria.
Art. 2 - Competenza per l'adozione degli atti di fondazione.
1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall’articolo 1, autorizza il Presidente a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
Art. 3 - Rappresentanti della Regione nella Fondazione.
1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 - Relazione annuale.
1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta.
Art. 5 - Contributi annuali.
1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 200.000,00 per l'anno 2005, per l’anno 2006 e per l’anno 2007.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall’esercizio 2005 e quantificati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate sull’u.p.b. U0009 “Contributi e partecipazioni in enti ed associazioni” del bilancio pluriennale 2004-2006.


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