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Legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 (BUR n. 114/2002)

Disposizioni in materia di tributi regionali

Legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 (BUR n. 114/2002)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Determinazione dell’aliquota della addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l’anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF:
a)
fino a euro15.000,00

1,2%
b)
oltre euro 15.000,00 e fino a euro
29.000,00
1,3%
c)
oltre euro 29.000,00 e fino a euro
32.600,00
1,4%
d)
oltre euro 32.600,00 e fino a euro
70.000,00
1,4%
e)
oltre euro 70.000,00

1,4%

2. Per l’anno 2003 l’aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 10.400,00.
3. A decorrere dall’anno 2003 l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazione degli scaglioni previsti dall’articolo 11 del DPR n. 917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale.
Art. 2 - Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive integrazioni e modificazioni.
1. Per l'anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”.
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”, e l'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, sono ridotte di un punto percentuale.
2. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
3. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 , “Norme in materia di cooperazione sociale”. ( 1)
5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all' articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Legge finanziaria 2000”.
Art. 4 – Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
1. L'aliquota IRAP a carico delle nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 è ridotta di un punto percentuale.
2. Sono destinatari della riduzione di aliquota di cui al comma 1:
a) per le imprese giovanili, le imprese agricole di cui sono titolari anche in forma societaria, i giovani insediati per la prima volta come imprenditore agricolo nel corso dell'anno 2003 e che rispondono alla definizione ed alle condizioni previste dalla misura 2 del Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2002) 2966 del 14 agosto 2002;
b) per le imprese femminili, le imprese in possesso di requisiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
3. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
4. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.
5. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura è subordinata alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE.
Art. 5 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
omissis ( 2)
Art. 6 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) In materia di cooperative sociali, vedi ora la legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 2) Articolo abrogato con decorrenza di effetti dal 1 gennaio 2023 da lett. g) comma 3 articolo 32 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 . L’articolo così dispone:
“Art. 5 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. A decorrere dall’anno 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella regione Veneto di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".
2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali di cui al comma 1.
3. Per usufruire delle esenzioni di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà per la loro registrazione nell'archivio informatico regionale della Protezione Civile.
4. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 2000 alla Regione Veneto è fissato al 31 dicembre 2004.
5. I crediti di importo non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l’anno 2000, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.”.


SOMMARIO
Legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 (BUR n. 114/2002)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Determinazione dell’aliquota della addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l’anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF:
a)
fino a euro15.000,00

1,2%
b)
oltre euro 15.000,00 e fino a euro
29.000,00
1,3%
c)
oltre euro 29.000,00 e fino a euro
32.600,00
1,4%
d)
oltre euro 32.600,00 e fino a euro
70.000,00
1,4%
e)
oltre euro 70.000,00

1,4%

2. Per l’anno 2003 l’aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 10.400,00.
3. A decorrere dall’anno 2003 l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazione degli scaglioni previsti dall’articolo 11 del DPR n. 917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale.
Art. 2 - Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive integrazioni e modificazioni.
1. Per l'anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”.
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”, e l'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, sono ridotte di un punto percentuale.
2. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
3. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 , “Norme in materia di cooperazione sociale”.
5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Legge finanziaria 2000”.
Art. 4 – Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
1. L'aliquota IRAP a carico delle nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 è ridotta di un punto percentuale.
2. Sono destinatari della riduzione di aliquota di cui al comma 1:
a) per le imprese giovanili, le imprese agricole di cui sono titolari anche in forma societaria, i giovani insediati per la prima volta come imprenditore agricolo nel corso dell'anno 2003 e che rispondono alla definizione ed alle condizioni previste dalla misura 2 del Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2002) 2966 del 14 agosto 2002;
b) per le imprese femminili, le imprese in possesso di requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
3. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
4. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.
5. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura è subordinata alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE.
Art. 5 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. A decorrere dall’anno 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella regione Veneto di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".
2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali di cui al comma 1.
3. Per usufruire delle esenzioni di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà per la loro registrazione nell'archivio informatico regionale della Protezione Civile.
4. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 2000 alla Regione Veneto è fissato al 31 dicembre 2004.
5. I crediti di importo non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l’anno 2000, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
Art. 6 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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