Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 8 agosto 2019, n. 34 (BUR n. 89/2019)
Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità
Sommario
“Legge regionale 8 agosto 2019, n. 34 (BUR n. 89/2019) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ (1)
Legge abrogata per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 236/2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 47/2020).
Note
(
1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 107/2019 (G.U. 1ª serie speciale n. 47/2019). La Corte ha dichiarato la illegittimità della legge con sentenza n. 236 del 21 ottobre-12 novembre 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 47/2020). Ritiene la Corte, in ordine all’articolo 2, comma 2 “
che - nonostante l'esplicita esclusione dai compiti del controllo di vicinato della possibilità di intraprendere iniziative per la "repressione di reati" o comunque incidenti sulla riservatezza delle persone - l'espressa menzione, nella disposizione appena citata, della "attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio", lungi dall'alludere a mere "precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico" (sentenza n. 285 del 2019) riconducibili alla nozione di "sicurezza secondaria", non possa che riferirsi alla specifica finalità di "prevenzione dei reati", da attuarsi mediante il classico strumento del controllo del territorio.” di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma lettera h) della Costituzione.
In ordine all’articolo 2, comma 4 la Corte osserva che “impegna la Giunta regionale a promuovere la stipula di accordi o protocolli di intesa tra Uffici territoriali di Governo ed enti locali "in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica": con conseguente, ed esplicitamente rivendicata, interferenza del legislatore regionale in una materia in cui l'intervento regionale è in radice precluso, al di fuori delle ipotesi disciplinate espressamente dal legislatore statale ai sensi dell'art. 118, terzo comma, Cost.”. Quest’ultima disposizione costituzionale è stata attuata con il decreto - legge n. 14 del 2017 che ha fissato un quadro generale delle procedure e strumenti pattizi entro il quale lo Stato e le autonomie territoriali possono collaborare per realizzare interventi congiunti mentre la legge regionale impugnata disciplina forme di collaborazione tra Stato ed enti locali in violazione e al di fuori di quanto stabilito dal decreto - legge n. 14 del 2017 agli articoli 2, 3 e 5. La Corte afferma inoltre che il decreto - legge n. 14 del 2017 “non conferisce alle Regioni la possibilità di legiferare con specifico riferimento alla promozione e organizzazione del coinvolgimento di "gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche" impegnati in attività di "osservazione, ascolto e monitoraggio" funzionali alla "prevenzione generale" e al "controllo del territorio" (art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata): attività, tutte, inscindibilmente connesse con la funzione di prevenzione dei reati svolta dalle forze di polizia, e assai distanti da quelle espressamente menzionate dal decreto legge”.
Il testo della presente legge regionale è reperibile nel sito web del Consiglio regionale nella sezione leggi a testo storico.
In ordine all’articolo 2, comma 4 la Corte osserva che “impegna la Giunta regionale a promuovere la stipula di accordi o protocolli di intesa tra Uffici territoriali di Governo ed enti locali "in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica": con conseguente, ed esplicitamente rivendicata, interferenza del legislatore regionale in una materia in cui l'intervento regionale è in radice precluso, al di fuori delle ipotesi disciplinate espressamente dal legislatore statale ai sensi dell'art. 118, terzo comma, Cost.”. Quest’ultima disposizione costituzionale è stata attuata con il decreto - legge n. 14 del 2017 che ha fissato un quadro generale delle procedure e strumenti pattizi entro il quale lo Stato e le autonomie territoriali possono collaborare per realizzare interventi congiunti mentre la legge regionale impugnata disciplina forme di collaborazione tra Stato ed enti locali in violazione e al di fuori di quanto stabilito dal decreto - legge n. 14 del 2017 agli articoli 2, 3 e 5. La Corte afferma inoltre che il decreto - legge n. 14 del 2017 “non conferisce alle Regioni la possibilità di legiferare con specifico riferimento alla promozione e organizzazione del coinvolgimento di "gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche" impegnati in attività di "osservazione, ascolto e monitoraggio" funzionali alla "prevenzione generale" e al "controllo del territorio" (art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata): attività, tutte, inscindibilmente connesse con la funzione di prevenzione dei reati svolta dalle forze di polizia, e assai distanti da quelle espressamente menzionate dal decreto legge”.
Il testo della presente legge regionale è reperibile nel sito web del Consiglio regionale nella sezione leggi a testo storico.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 8 agosto 2019, n. 34 (BUR n. 89/2019) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 08 agosto 2019, n. 34 (BUR n. 89/2019) (Abrogata) – Testo storico
- NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ (1)
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Riconoscimento della funzione sociale del controllo di vicinato.
- Art. 3 - Interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato.
- Art. 4 - Iniziative attuative.
- Art. 5 - Analisi del sistema di controllo di vicinato.
- Art. 6 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.
- Art. 7 - Norma finanziaria.
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio, promuovendo la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile, nel rispetto delle relative competenze e responsabilità, al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e solidale.
Art. 2 - Riconoscimento della funzione sociale del controllo di vicinato.
1. Per concorrere al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione del Veneto riconosce la funzione sociale del controllo di vicinato come strumento di prevenzione finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei cittadini; riconosce altresì le sue forme associative come espressione dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione dei privati all’esercizio delle funzioni pubbliche, di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché all’articolo 2 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
2. Ai fini della presente legge è definito controllo di vicinato quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell’azione di controllo di vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone.
3. Il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche, che, in conformità alla presente legge, integrano l’azione dell’amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento della vivibilità del territorio e dei livelli di coesione ed inclusione sociale e territoriale.
4. La Giunta regionale del Veneto promuove la stipula di accordi o protocolli di intesa per il controllo di vicinato con gli Uffici Territoriali di Governo da parte degli enti locali in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e regolate le funzioni svolte da soggetti giuridici aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato, secondo la definizione di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti giuridici di cui al presente comma, nelle forme previste nei Patti per la Sicurezza Urbana, di cui al decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
2. Ai fini della presente legge è definito controllo di vicinato quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell’azione di controllo di vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone.
3. Il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche, che, in conformità alla presente legge, integrano l’azione dell’amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento della vivibilità del territorio e dei livelli di coesione ed inclusione sociale e territoriale.
4. La Giunta regionale del Veneto promuove la stipula di accordi o protocolli di intesa per il controllo di vicinato con gli Uffici Territoriali di Governo da parte degli enti locali in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e regolate le funzioni svolte da soggetti giuridici aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato, secondo la definizione di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti giuridici di cui al presente comma, nelle forme previste nei Patti per la Sicurezza Urbana, di cui al decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
Art. 3 - Interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato.
1. La Giunta regionale promuove interventi per sostenere il controllo di vicinato secondo la definizione di cui alla presente legge, in conformità alle norme nazionali in materia di sicurezza urbana ed integrata ed alle relative disposizioni attuative.
2. La Giunta regionale del Veneto, al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo e il radicamento nel territorio del controllo di vicinato e delle relative iniziative sul territorio, definisce programmi di intervento nei seguenti ambiti:
a) scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze sui diversi fenomeni partecipativi della cittadinanza alle politiche di sicurezza urbana ed integrata e sulla loro incidenza sul territorio, anche favorendo l’attivazione da parte dei comuni di sportelli informativi su ruolo e funzioni del controllo di vicinato;
b) attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla sicurezza nel contesto di riferimento;
c) promozione e sostegno di misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale e che prevedono adesione o forme di coinvolgimento di gruppi di controllo;
d) promozione e sostegno alla realizzazione di iniziative conoscitive e di progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, conformemente all’articolo 1, comma 7, lettere d) ed e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modifiche ed integrazioni, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, in ordine al controllo di vicinato, quale momento di crescita consapevole della coscienza civile, costituzionale e democratica, sui temi della sicurezza partecipata e della legalità.
2. La Giunta regionale del Veneto, al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo e il radicamento nel territorio del controllo di vicinato e delle relative iniziative sul territorio, definisce programmi di intervento nei seguenti ambiti:
a) scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze sui diversi fenomeni partecipativi della cittadinanza alle politiche di sicurezza urbana ed integrata e sulla loro incidenza sul territorio, anche favorendo l’attivazione da parte dei comuni di sportelli informativi su ruolo e funzioni del controllo di vicinato;
b) attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla sicurezza nel contesto di riferimento;
c) promozione e sostegno di misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale e che prevedono adesione o forme di coinvolgimento di gruppi di controllo;
d) promozione e sostegno alla realizzazione di iniziative conoscitive e di progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, conformemente all’articolo 1, comma 7, lettere d) ed e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modifiche ed integrazioni, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, in ordine al controllo di vicinato, quale momento di crescita consapevole della coscienza civile, costituzionale e democratica, sui temi della sicurezza partecipata e della legalità.
Art. 4 - Iniziative attuative.
1. Per l’attuazione delle iniziative di promozione e sostegno del controllo di vicinato, la Giunta regionale:
a) relativamente all’iniziativa di cui al comma 2 lettera a) dell’articolo 3, si confronta, senza assunzione di oneri, con gli enti locali e con soggetti giuridici aventi quale propria finalità statutaria principale il controllo di vicinato, individuati prioritariamente tra i gruppi di controllo che collaborano all’attuazione dei protocolli di intesa tra le amministrazioni comunali e gli Uffici territoriali di Governo;
b) con riferimento alle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 3, assegna contributi agli enti locali, singoli o associati, per il tramite di un capofila, nell’ambito dei protocolli di intesa o dei Patti per la sicurezza urbana previsti all’articolo 2 comma 4, per progetti aventi come finalità il controllo di vicinato, in conformità ai successivi commi 2 e 3;
c) con riferimento agli interventi previsti alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3, assegna contributi agli istituti scolastici, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, anche per l’acquisto di materiali didattici.
2. Costituiscono spese ammissibili per i progetti presentati dagli enti locali ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai fini della concessione di contributi:
a) l’acquisto di cartelli di segnalazione del controllo di vicinato recanti lo stemma della Regione Veneto;
b) l’acquisto di dotazioni ed attrezzature, ivi comprese spese amministrative e gestionali per il loro utilizzo, riconosciute funzionali all’espletamento dei compiti inerenti al controllo di vicinato, da concedere in comodato d’uso gratuito ai gruppi di controllo, in esito alla adesione o partecipazione ai protocolli d’intesa e ai patti per la sicurezza urbana.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, in conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, le modalità, i criteri e le priorità per l’assegnazione dei contributi agli enti locali richiedenti ai sensi del comma 1 lettera b), nonché agli istituti scolastici ai sensi del comma 1 lettera c), ivi comprese la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca dei contributi.
a) relativamente all’iniziativa di cui al comma 2 lettera a) dell’articolo 3, si confronta, senza assunzione di oneri, con gli enti locali e con soggetti giuridici aventi quale propria finalità statutaria principale il controllo di vicinato, individuati prioritariamente tra i gruppi di controllo che collaborano all’attuazione dei protocolli di intesa tra le amministrazioni comunali e gli Uffici territoriali di Governo;
b) con riferimento alle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 3, assegna contributi agli enti locali, singoli o associati, per il tramite di un capofila, nell’ambito dei protocolli di intesa o dei Patti per la sicurezza urbana previsti all’articolo 2 comma 4, per progetti aventi come finalità il controllo di vicinato, in conformità ai successivi commi 2 e 3;
c) con riferimento agli interventi previsti alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3, assegna contributi agli istituti scolastici, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, anche per l’acquisto di materiali didattici.
2. Costituiscono spese ammissibili per i progetti presentati dagli enti locali ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai fini della concessione di contributi:
a) l’acquisto di cartelli di segnalazione del controllo di vicinato recanti lo stemma della Regione Veneto;
b) l’acquisto di dotazioni ed attrezzature, ivi comprese spese amministrative e gestionali per il loro utilizzo, riconosciute funzionali all’espletamento dei compiti inerenti al controllo di vicinato, da concedere in comodato d’uso gratuito ai gruppi di controllo, in esito alla adesione o partecipazione ai protocolli d’intesa e ai patti per la sicurezza urbana.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, in conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, le modalità, i criteri e le priorità per l’assegnazione dei contributi agli enti locali richiedenti ai sensi del comma 1 lettera b), nonché agli istituti scolastici ai sensi del comma 1 lettera c), ivi comprese la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca dei contributi.
Art. 5 - Analisi del sistema di controllo di vicinato.
1. La Giunta regionale al fine di incentivare e sostenere la diffusione del controllo di vicinato, promuove altresì la creazione di una banca dati, che raccolga le misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale che prevedano forme di coinvolgimento di vicinato. Tale banca dati consentirà la gestione degli elementi informativi sul sistema provenienti dagli enti locali che svolgono attività di controllo di vicinato; a tal fine, la Giunta regionale stipula intese con gli enti locali e con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
2. La banca dati consentirà la definizione di analisi sull’evoluzione dell’efficacia del controllo di vicinato e sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale.
2. La banca dati consentirà la definizione di analisi sull’evoluzione dell’efficacia del controllo di vicinato e sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale.
Art. 6 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.
1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia, a cadenza annuale e a decorrere dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riguardo allo stato delle iniziative attuative di cui alla presente legge come presentate ed alle misure ammesse a finanziamento ed attuate.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione, per pari importo, delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera c), quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale riduzione, per pari importo, delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione per pari importo delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera c), quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale riduzione, per pari importo, delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione per pari importo delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Note
(
1) Con sentenza n. 236/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge.
SOMMARIO
- Legge regionale 08 agosto 2019, n. 34 (BUR n. 89/2019) (Abrogata) – Testo storico
- NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ (1)
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Riconoscimento della funzione sociale del controllo di vicinato.
- Art. 3 - Interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato.
- Art. 4 - Iniziative attuative.
- Art. 5 - Analisi del sistema di controllo di vicinato.
- Art. 6 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.
- Art. 7 - Norma finanziaria.