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Legge regionale 17 novembre 2020, n. 34 (BUR n. 172/2020)

Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2

Legge regionale 17 novembre 2020, n. 34 (BUR n. 172/2020)

RICONOSCIMENTO AI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI IN ASSISTENZA DEI BENEFICI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Art. 1 - Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza e agli specializzandi dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.
1. Ai professori e ricercatori universitari in assistenza operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegati nell’attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus SARS-COV-2 è riconosciuto un beneficio economico corrispondente a quello previsto dai provvedimenti della Giunta regionale che attribuiscono analogo beneficio al personale della dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse definiti dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 1, per la dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale, si applicano anche per il riconoscimento del beneficio economico ai professori e ricercatori universitari in assistenza ai sensi del presente articolo.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, ad eccezione di quelli reclutati ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, lettera a) e b) e articolo 2 ter, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. I criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 3 sono definiti tramite accordi tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona.
5. L’accordo di cui al comma 4 tiene conto di quanto definito dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 1 per la dirigenza medica e sanitaria, con particolare attenzione alla proporzionalità dei benefici e ai criteri di erogazione.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente:
a) per i professori e ricercatori universitari in assistenza, in euro 559.708,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la garanzia dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022;
b) per i medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, in euro 784.022,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 17 novembre 2020, n. 34 (BUR n. 172/2020) – Testo storico

RICONOSCIMENTO AI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI IN ASSISTENZA DEI BENEFICI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Art. 1 - Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza e agli specializzandi dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.
1. Ai professori e ricercatori universitari in assistenza operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegati nell’attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus SARS-COV-2 è riconosciuto un beneficio economico corrispondente a quello previsto dai provvedimenti della Giunta regionale che attribuiscono analogo beneficio al personale della dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse definiti dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 1, per la dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale, si applicano anche per il riconoscimento del beneficio economico ai professori e ricercatori universitari in assistenza ai sensi del presente articolo.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, ad eccezione di quelli reclutati ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, lettera a) e b) e articolo 2 ter, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. I criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 3 sono definiti tramite accordi tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona.
5. L’accordo di cui al comma 4 tiene conto di quanto definito dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 1 per la dirigenza medica e sanitaria, con particolare attenzione alla proporzionalità dei benefici e ai criteri di erogazione.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente:
a) per i professori e ricercatori universitari in assistenza, in euro 559.708,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la garanzia dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022;
b) per i medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, in euro 784.022,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 06/11/2020

PDL n. 13

Assegnato in sede referente: 5a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 10/11/2020

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Alberto VILLANOVA

Approvato dal consiglio in data: 13/11/2020

Deliberazione Legislativa n. 35 del 17/11/2020