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Legge regionale 8 settembre 1974, n. 49 (BUR n. 39/1974)

Delimitazione dell'ambito territoriale del Comprensorio e norme per la formazione e l'adozione del piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia e del suo entroterra

Legge regionale 8 settembre 1974, n. 49 (BUR n. 39/1974) (Abrogata)

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMPRENSORIO E NORME PER LA FORMAZIONE E L'ADOZIONE DEL PIANO COMPRENSORIALE RELATIVO AL TERRITORIO DI VENEZIA E DEL SUO ENTROTERRA

Legge abrogata dall’articolo 8, della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 settembre 1974, n. 49 (BUR n. 39/1974)

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMPRENSORIO E NORME PER LA FORMAZIONE E L'ADOZIONE DEL PIANO COMPRENSORIALE RELATIVO AL TERRITORIO DI VENEZIA E DEL SUO ENTROTERRA.

TITOLO I

Art. 1
Il Comprensorio di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, comprende il territorio dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.
Art. 2
Al fine della formazione e adozione del piano comprensoriale e dell'esercizio della salvaguardia di cui al IV comma dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si costituisce un “Consiglio di Comprensorio”.
Il Consiglio di Comprensorio è formato da rappresentanti eletti da ciascuno dei Consigli Comunali dei Comuni di cui all'art. 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e da rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, nel numero e con i criteri seguenti:
n. 13 consiglieri per il Comune di Venezia, con voto limitato a 7;
n. 5 consiglieri per il Comune di Chioggia, con voto limitato a 3;
n. 3 consiglieri per il Comune di Mira, con voto limitato a 2;
n. 2 consiglieri per gli altri Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, con voto limitato a 1;
n. 1 consigliere per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Il Consiglio di Comprensorio è formato altresì da 15 rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 8.
Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
I membri del Consiglio di Comprensorio durano in carica sino alla scadenza o scioglimento dell'organo che li ha eletti. Essi continuano ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento dei nuovi membri eletti dai rinnovati Consigli.
Art. 3
Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Comprensorio elegge tra i suoi componenti il Presidente del Comprensorio ed un Comitato Esecutivo di 15 membri, compreso il Presidente.
La prima seduta del Consiglio di Comprensorio viene convocata dal Presidente della Giunta regionale e da lui presieduta sino all'elezione del Presidente del Consiglio di Comprensorio, primo adempimento cui il Consiglio è tenuto a provvedere.
Nella stessa seduta i rappresentanti dei Consigli comunali eleggono al loro interno 10 membri del Comitato Esecutivo con voto limitato a 6. I rappresentanti del Consiglio regionale eleggono 4 membri del Comitato Esecutivo con voto limitato a 3.
Art. 4
Salvo che non sia diversamente disposto, il Consiglio di Comprensorio ed il Comitato Esecutivo deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti.
Copia delle deliberazioni del Consiglio di Comprensorio e del Comitato Esecutivo, dei verbali delle discussioni e degli ordini del giorno sono trasmessi ai Consigli dei Comuni che formano il Comprensorio e al Consiglio regionale, i quali possono in ogni momento sottoporre al Consiglio di Comprensorio o al Comitato Esecutivo le proprie osservazioni.
Su dette osservazioni il Consiglio di Comprensorio ed il Comitato Esecutivo, secondo competenza, sono tenuti a pronunciarsi con deliberazione motivata.
Art. 5
Il Consiglio di Comprensorio:
a) stabilisce le modalità del proprio funzionamento e del funzionamento del Comitato Esecutivo per quanto non stabilito dalla presente legge;
b) predispone, tenuto conto degli indirizzi di cui all'art. 2 della legge n. 171, il documento preliminare contenente la indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee di elaborazione del piano;
c) verifica periodicamente la rispondenza dello stato di elaborazione del piano agli obiettivi ed alle linee generali di cui alla lettera b) e detta le regole perchè tale elaborazione abbia adeguata pubblicità ;
d) provvede alla consultazione della Provincia di Venezia, degli altri enti locali interessati, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali ed economiche;
e) propone gli istituti di ricerca e gli esperti dei quali avvalersi per la formazione del piano comprensoriale;
f) entro 12 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al III comma dell'art. 2 della legge n. 171, adotta a maggioranza dei componenti il piano comprensoriale e lo trasmette, ai sensi del III comma dell'art. 4 della legge n. 171, al Presidente della Giunta regionale;
g) approva il preventivo delle spese redatto dal Comitato Esecutivo ed il relativo conto consuntivo;
h) delibera il conferimento dell'incarico al Segretario.
Art. 6
Il Comitato Esecutivo di cui all'art. 3 della presente legge:
- elabora e redige il piano comprensoriale, secondo le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5, avvalendosi degli istituti e/ o degli esperti, proposti dal Consiglio di Comprensorio, intervenuta che sia la deliberazione della Giunta regionale prevista dal successivo art. 17;
- sottopone periodicamente al Consiglio di Comprensorio lo stato di elaborazione del piano, al fine di consentire la verifica della sua rispondenza agli obiettivi ed alle linee generali di cui alla lettera b) dell'art. 5;
- esercita la salvaguardia preventiva di cui all'art. 13, e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo seguente;
- predispone il bilancio preventivo, nonchè il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Comprensorio;
- delibera sulle singole spese necessarie per lo svolgimento dell'attività.
Art. 7
Ai fini dell'esercizio della salvaguardia preventiva, il Comitato Esecutivo è integrato a tutti gli effetti con il Sindaco del Comune di volta in volta interessato.
I pareri sulla conformità delle richieste di licenza edilizia con il piano comprensoriale, e, prima della formazione del piano, con gli obiettivi di cui alla presente legge e con le finalità di cui alla legge n. 171, sono adottati a maggioranza.
Art. 8
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Comprensorio ed il Comitato Esecutivo e li rappresenta a tutti gli effetti.
Fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Comprensorio e del Comitato Esecutivo, designa un componente del Comitato Esecutivo a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, firma gli atti del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Comprensorio, unitamente al Segretario.
Art. 9
Il Consiglio di Comprensorio è convocato, oltre che su iniziativa del Presidente, su domanda di un quarto dei consiglieri o di cinque consigli comunali dei Comuni compresi nel Comprensorio.
Il Comitato Esecutivo è convocato, oltre che su iniziativa del Presidente, su domanda di quattro componenti o di cinque consigli comunali dei Comuni compresi nel Comprensorio.
Salvi i casi di urgenza, le riunioni del Consiglio di Comprensorio e del Comitato Esecutivo, convocate su domanda, hanno luogo entro 10 giorni dalla domanda.
Art. 10
Al personale necessario per assistere il Presidente nello svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, possono provvedere, con la sola eccezione del Segretario incaricato a norma della lettera h) dell'art. 5, la Regione e/ o i Comuni interessati mediante comando.
La sede del Consiglio di Comprensorio sarà fornita dal Comune di Venezia.
Art. 11
Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare per la formazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni il cui territorio è compreso nello ambito territoriale del comprensorio di cui all'art. 1, nonchè del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia - Marghera.
Esse riguardano per ciascun Comune, e per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia - Marghera nelle materie di competenza:
a1) gli insediamenti abitativi, di cui sono definiti:
- la capacità insediativa residenziale a date definite;
- gli standards minimi relativi alle abitazioni ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- i limiti relativi alla densità massima e minima dei nuovi insediamenti ed eventuali altri criteri da osservare nella loro progettazione, nonchè i criteri di adeguamento degli insediamenti esistenti;
- il rapporto fra gli insediamenti residenziali e le reti infrastrutturali, con particolare riguardo alla rete dei trasporti pubblici;
a2) gli insediamenti produttivi, di cui sono definiti:
- la capacità insediativa, a date definite, degli insediamenti industriali e degli altri insediamenti produttivi (commerciali, turistici ed altri);
- gli standards minimi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le caratteristiche tipologiche degli insediamenti, con particolare riferimento al consumo di risorse (naturali, energetiche ed altre);
- i criteri di localizzazione con riferimento alla rete infrastrutturale ed ai vincoli da rispettare in riferimento agli altri insediamenti (residenziali, per il tempo libero e simili);
- i criteri per l'adeguamento e la trasformazione degli insediamenti esistenti e per la eliminazione di impianti nocivi o incompatibili con le previsioni di piano;
a3) gli insediamenti terziari, di cui sono definiti:
- la natura e la dimensione dei servizi di interesse collettivo di scala comprensoriale, quali ospedali, scuole, parchi territoriali ed altri;
- i criteri della loro localizzazione in relazione agli insediamenti esistenti o futuri, nonchè alla rete dei trasporti pubblici;
b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a particolari vincoli o limitazioni. Per ciascuna zona saranno specificate le finalità d'uso e di godimento, nonchè i criteri di conservazione e/ o trasformazione e gestione;
c) le limitazioni specificatamente preordinate:
- alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene e all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento;
- alla prevenzione dall'inquinamento atmosferico ed idrico, in particolare disciplinando il divieto di insediamenti industriali inquinanti ed i prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto il suolo. Dette limitazioni sono definite mediante norme cui dovranno essere adeguati gli strumenti urbanistici, i Regolamenti Edilizi, i Regolamenti di Igiene e le Norme di Polizia Urbana;
d) la definizione delle forme e delle modalità di apertura delle valli da pesca, ai fini della libera espansione delle maree;
e1) il sistema delle infrastrutture, di cui sono definiti:
- le aree da riservare all'adeguamento, alla trasformazione ed alla realizzazione delle principali reti infrastrutturali, con particolare riferimento alle reti tecnologiche ed ai diversi sistemi di trasporto di cose e persone;
- i criteri di adeguamento delle reti infrastrutturali a livello comunale;
e2) il sistema delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali, di cui sono definiti:
- le aree da riservare alle attrezzature connesse ai sistemi di trasporto di cose e persone, quali i terminali aerei, ferroviari, stradali, marittimi, fluviali, con relative strutture ricettive e di servizio; le aree portuali, i depositi, gli autoporti, parcheggi e simili;
- le aree destinate ad altre attrezzature pubbliche o di uso pubblico con le caratteristiche che per ciascuna area saranno stabilite con standards specifici;
- i criteri, i limiti e le eventuali norme in base alle quali dovranno essere regolati lo sviluppo, l'impianto, la trasformazione e/ o l'adeguamento delle attrezzature suddette, esistenti e di progetto.
Art. 12
Il piano comprensoriale è costituito da:
1. una relazione illustrativa, in cui siano specificati:
a) le ipotesi di sviluppo socio - economico del Comprensorio;
b) un quadro generale di proiezione territoriale dei contenuti impliciti nel piano di sviluppo socio - economico;
c) le direttive di impostazione del piano, con particolare riguardo alle destinazioni delle zone del territorio ed ai vincoli di carattere artistico e paesistico, nonchè a quelli eventuali di preminente interesse pubblico, per i riflessi che possono avere nella configurazione degli interventi;
d) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi in relazione alle caratteristiche, all'estensione ed all'ubicazione dei Comuni facenti parte del Comprensorio;
e) il carattere e la funzione delle infrastrutture ed altre opere di interesse generale, condizionanti l'attività dei Comuni del Comprensorio;
f) i criteri generali alla cui osservanza sono tenuti i Comuni del Comprensorio nella formazione dei propri piani;
g) il programma di attuazione del piano che indichi: le strutture istituzionali di gestione degli interventi; gli strumenti ed i mezzi tecnici, legislativi e finanziari occorrenti, la temporalizzazione degli interventi nell'arco di realizzazione del piano, da articolare in programmi di intervento settoriale, con particolare riferimento a:
- l'attività portuale;
- il turismo;
- lo sviluppo industriale;
- le attività terziarie e quaternarie più rilevanti;
- la tutela dell'ambiente naturale e il disinquinamento;
- la difesa idrogeologica della laguna;
- i trasporti;
- gli insediamenti residenziali.
2. le rappresentazioni grafiche attinenti ai documenti di cui al precedente punto 1), in numero adeguato ed in scala conveniente, comunque non inferiore al rapporto 1/ 25.000, salvo che per le corografie.
Art. 13
Il Consiglio di Comprensorio esprime a maggioranza dei componenti il suo parere favorevole al progetto di piano comprensoriale. Il progetto viene trasmesso ai Comuni del comprensorio per essere depositato nella segreteria comunale per la durata di venti giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito si dà notizia mediante avviso da inserirsi nel FAL della Provincia di Venezia e con pubblico manifesto da affiggersi a cura di ciascun Comune.
Fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo del deposito, gli Enti pubblici e le Associazioni ed istituzioni interessate, ivi compresi i Consigli Comunali, ai sensi del II comma dell'art. 4 della presente legge, possono presentare osservazioni al Consiglio di Comprensorio.
Il Consiglio di Comprensorio decide sulle osservazioni con deliberazione motivata e provvede all'adozione del piano comprensoriale.
Il piano comprensoriale così adottato è inviato, a cura del Presidente, al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a trasmetterlo a tutti i Comuni interessati, che ne danno notizia mediante pubblicazione per 15 giorni all'albo comunale.
Al piano adottato si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione di adozione del piano fino alla approvazione degli strumenti urbanistici generali dei Comuni del Comprensorio e del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del Porto e della Zona Industriale di Venezia - Marghera, uniformati al piano comprensoriale a norma dell'art. 4, II comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171.
La Regione approva con legge il piano comprensoriale.
Art. 14
Dall'entrata in funzione del Comitato di cui all'art. 3 e sino al termine di cui al V comma dell'articolo precedente e per la parte del territorio comprensoriale esterna alla vigente conterminazione lagunare, quando si tratti della costruzione di insediamenti industriali, di opere pubbliche di interesse intercomunale o di infrastrutture intercomunali, di lottizzazioni residenziali e turistiche, deve essere chiesto il preventivo nulla - osta del Comitato, che accerterà la rispondenza del progetto con gli indirizzi emanati dal Governo e, successivamente, col piano comprensoriale prima adottato e poi approvato.
Quando si tratti di lottizzazioni, il nulla - osta del Comitato sostituisce l'eventuale nulla - osta della Regione.
In caso di costruzione senza il detto nulla - osta o in difformità dallo stesso, la Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale, può, su richiesta del Comitato o d'ufficio, ordinare la sospensione o la demolizione delle relative opere.
A tali provvedimenti si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Art. 15
I poteri sostitutivi della Regione, di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono esercitati, secondo le modalità previste rispettivamente dagli artt. 1 e 11 della legge 6 agosto 1967, n. 765, a norma dell'art. 7 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
Art. 16
Si applicano agli atti del Consiglio di Comprensorio e del Comitato Esecutivo gli artt. 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Il controllo sugli organi è esercitato dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa.

TITOLO II
Procedure per l’esercizio delle funzioni nella materia di competenza regionale o delegate ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171

Art. 17
Per l'adempimento dei compiti del Consiglio di Comprensorio verrà utilizzato l'importo di L. 1.450.000.000 che fa carico al cap. 781 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, come disposto al successivo art. 26.
Su tale somma andrà altresì imputato il rimborso degli stipendi per il personale comandato dalla Regione e dai Comuni.
Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, nei limiti di cui all'art. 36 del RDL 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni.
L'attribuzione di incarichi di consulenza e le spese per il funzionamento del Consiglio di Comprensorio sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di Comprensorio.
Art. 18
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede con propria deliberazione alla ripartizione dei fondi di cui alla lett. c) dell'art. 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171, in relazione alle opere da eseguire.
La progettazione delle singole opere è deliberata dalla Giunta regionale.
L'esecuzione dei relativi lavori è concessa con provvedimento della Giunta regionale agli Enti locali interessati.
Art. 19
Ai fini dell'esecuzione delle infrastrutture a carattere intercomunale, gli Enti locali interessati, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale di cui al primo comma dell'articolo precedente, si riuniscono in appositi Consorzi secondo la normativa vigente.
Qualora entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma precedente i singoli Enti non abbiano deliberato la propria adesione al Consorzio e adottato il relativo Statuto, il Presidente della Giunta regionale può diffidare gli enti inadempienti, concedendo un ulteriore termine di 30 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio regionale delibera la costituzione del Consorzio e il relativo Statuto, dopo aver previamente consultato i Comuni interessati attraverso la competente Commissione consiliare.
Art. 20
I progetti delle singole opere sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i competenti organi tecnici e sono attuati a totale carico della Regione.
L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
Con decreto del Presidente sono altresì effettuati i pagamenti, a seconda dei vari stati di avanzamento delle opere approvate, salvo restando che l'ultimo 10 per cento dell'intera somma stanziata è liquidata al momento della presentazione del certificato di collaudo dei lavori.
Il collaudo delle opere è fatto a cura della Regione.
Per ogni altra modalità si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 .
Art. 21
La costituzione dei Consorzi, di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è deliberata dal Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati e secondo le modalità fissate.
Art. 22
L'erogazione dei contributi agli enti locali per la formazione e l'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 4 della legge 16 aprile 1973, n. 171, avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.
Il provvedimento della Giunta deve essere adottato, dopo aver sentito la competente Commissione consiliare.
Art. 23
L'esercizio delle attività delegate, di cui agli artt. 9 e 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, avviene, in quanto possibile, a norma dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
Art. 24
Per lo studio e la predisposizione della normativa tecnica, di cui all'art. 6 del DPR 20 settembre 1973, n. 962, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale un'apposita Commissione.
Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma e per altri studi relativi allo inquinamento lagunare, previste nella misura massima di L. 40 milioni, fanno carico al cap. 783 del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974, di cui all'art. 26 della presente legge.

TITOLO III
Disposizioni finali

Art. 25
Per consentire il funzionamento della Commissione per la salvaguardia di Venezia e adeguare il personale degli uffici regionali in vista dei nuovi adempimenti previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in posizione di fuori ruolo, rispettivamente:
- n. 4 Ingegneri di cui uno specializzato in ingegneria sanitaria;
- n. 2 Architetti di cui uno urbanista;
- n. 3 Laureati in economia e commercio o legge;
- n. 5 Geometri; - n. 1 Perito industriale;
- n. 1 Perito chimico;
- n. 2 Disegnatori;
- n. 4 Impiegati di concetto;
- n. 4 Dattilografi.
A detto personale è applicabile, in quanto compatibile, ogni altra disposizione regionale o statale, relativa al trattamento economico e normativo.
Le spese per il personale, di cui al presente articolo, fanno carico ai corrispondenti capitoli del preventivo della spesa del Bilancio della Regione, aventi la denominazione “Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi (spese obbligatorie)”.
Art. 26
Viene soppresso il cap. 780 “Interventi per la salvaguardia di Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171)” dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974.
Correlativamente, lo stanziamento del suddetto capitolo, pari a lire 19 miliardi, viene utilizzato mediante l'istituzione dei capitoli seguenti, aventi l'oggetto e gli importi sottoelencati:
- cap. 781 “Interventi per la salvaguardia di Venezia, spese per la formazione del piano comprensoriale (art. 19, lett. b), legge 16 aprile 1973, n. 171)”: lire 1.450 milioni;
- cap. 782 “Interventi per la salvaguardia di Venezia: contributi per l'esecuzione ed il completamento di acquedotti e fognature da parte degli enti locali (art. 19, lett. c), legge 16 aprile 1973, n. 171)”: lire 11.550 milioni;
- cap. 783 “Interventi per la salvaguardia di Venezia: contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque (art. 19, lett. f), legge 16 aprile 1973, n. 171)”: lire 6 miliardi.
Art. 27
I fondi che progressivamente verranno iscritti nel bilancio regionale nella misura indicata dal II comma dell'art. 24 della legge 16 aprile 1973, n. 171, saranno ripartiti tra le destinazioni di cui all'art. 19 lett. b), c) ed f) della medesima legge nel modo seguente:
- somme assegnate alla Regione Veneto per il 1973 (lire 8 miliardi)
1. lire 550 milioni per le finalità di cui alla lett. b)
2. lire 7.450 milioni per le finalità di cui alla lett. c)
- somme assegnate alla Regione Veneto per il 1975 (lire 24 miliardi)
1. lire 18 miliardi per le finalità di cui alla lett. c)
2. lire 6 miliardi per le finalità di cui alla lett. f)
- somme assegnate alla Regione Veneto per il 1976 (lire 24 miliardi)
1. lire 18 miliardi per le finalità di cui alla lett. c)
2. lire 6 miliardi per le finalità di cui alla lett. f)
- somme assegnate alla Regione Veneto per il 1977 (lire 7 miliardi)
1. lire 3 miliardi per le finalità di cui alla lett. c)
2. lire 4 miliardi per le finalità di cui alla lett. f)
Art. 28
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO