Elezioni Regionali domenica 20 e lunedì 21 settembre Fino a chiusura delle operazioni di voto la Comunicazione sarà impersonale e strettamente Istituzionale

Tutte le pubbliche amministrazioni, nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non possono svolgere attività di comunicazione istituzionale (articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, più comunemente conosciuta come legge sulla par condicio). In Veneto, con la pubblicazione nel Bur n.116 del 30 luglio 2020 del decreto 76 del Presidente della Giunta regionale di “Indizione delle elezioni per il rinnovo ed elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto con l’attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali”, il divieto scatta dal 31 luglio. Fanno eccezione a questa disposizione le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. L’obiettivo che si propose il legislatore nell’approvare questa norma fu quello di evitare che l’attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l’attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, rispetto agli sfidanti: tutto ciò anche in rispetto del principio, dettato dall’articolo 97 della Costituzione, dell’imparzialità dell’azione dei pubblici uffici. Fino al 21 settembre, pertanto, l’Ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto si atterrà alla previsione dell’art.9 della legge 28/2000. Le segnalazioni di violazioni della norma, devono essere segnalate al Corecom del Veneto, che nel suo sito (http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/) dà ampie informazioni relative alla legislazione vigente in materia. ​​​​​​​