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Seconda commissione – Ok a vendita alloggio Erp Comune S. Pietro Cadore. Via libera all’integrazione delle funzioni amministrative già esercite da AIPO riguardo alle infrastrutture per la mobilità ciclistica. Riduzione plastica monouso con l’incentivazione all’uso di acqua alla spina
11 novembre 2021
(Arv) Venezia 11 nov. 2021 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Zaia Presidente), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, il parere di competenza alla Giunta regionale sulla PAGR 106 “Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di San Pietro di Cadore (BL)”, ai sensi dell'articolo 48 della Legge regionale n. 39/2017, “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, che disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale ATER.
Il Comune ha approvato un Piano di vendita per l’alienazione di un alloggio occupato e relative pertinenze, pari al 25% del patrimonio comunale di ERP complessivo. L'alloggio è ubicato in una palazzina di proprietà comunale composta da quattro unità abitative. La vendita è motivata dal fatto che gli alloggi, costruiti negli anni 1967-1968, sono vetusti e necessitano di urgenti interventi manutentivi, alquanto onerosi, che non possono essere sostenuti dal Comune. È stato calcolato un presunto introito complessivo di euro 33.000,00, che verrà utilizzato per interventi manutentivi degli altri tre alloggi Erp.
La commissione ha definitivamente licenziato all’unanimità, dopo l’acquisizione del parere favorevole della Prima commissione sulla clausola di neutralità finanziaria, il Disegno di legge 101 della Giunta regionale “Ratifica dell'intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della Legge regionale 1° marzo 2002, n. 4, 'Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del Fiume Po' e dell'annesso accordo costitutivo”. La regione Emilia Romagna ha già approvato l’intesa. Per l’esame dell’aula consiliare, Relatore è stato nominato la consigliera Laura Cestari (LV).
Il 2 agosto 2001, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per la gestione del fiume Po (AIPO). La proposta normativa, in conformità all’articolo 33, comma 3, lettera h) dello Statuto del Veneto, ratifica l’intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni all’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Questo, in considerazione del valore attribuito dalla normativa nazionale ed europea alla mobilità lenta, che ha non solo un impatto green sul territorio, ma che rappresenta altresì un importante volano per lo sviluppo economico e turistico. Sulla base di tale intesa, sono integrate le funzioni amministrative già esercitate da AIPO, in attuazione della Legge regionale 1° marzo 2002, n. 4, “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”, e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre regioni costituenti l’Agenzia, nonché dell’Accordo costitutivo approvato con le stesse. In sintesi, l’Agenzia può svolgere compiti e attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili e alle ciclovie che interessano le proprie pertinenze idrauliche e quelle demaniali di competenza di AIPO, relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le regioni interessate.
È stata illustrata la Proposta di legge 108, di iniziativa del consigliere Gabriele Michieletto (ZP), “Modifiche alla L.R. 14 aprile 2020, n. 11, 'Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina'”.
Le modifiche proposte accordano più tempo alle amministrazioni pubbliche locali per adempiere agli oneri previsti dalla normativa regionale: cinque anni per installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici, al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia di plastica; sempre entro cinque anni, i Comuni, accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, devono provvedere all’individuazione delle aree pubbliche destinate alla eventuale installazione delle casette dell’acqua.