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Caccia - Andreoli (Lega – LV): “Approvato il progetto di legge per le modifiche sugli appostamenti in materia di caccia”
01 ottobre 2024
(Arv) Venezia, 1° ott. 2024 - “Con soddisfazione è stata votata la legge sull’istituto degli appostamenti come delineati nel quadro normativo e nella esperienza e tipicità dell’esercizio dell’attività venatoria nel territorio regionale Veneto. Legge nella quale sono state apportate alcune modifiche alla precedente legge regionale 9 dicembre 1993, n 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. Così Marco Andreoli (Lega – LV), Presidente Terza Commissione dopo il voto in Consiglio regionale del Veneto del Pdl 294. “Lo scopo del progetto di legge, che interveniva sul tema “dell’apprestamento degli appostamenti sotto il profilo delle modifiche di sito a ciò funzionali”, è quello di garantire certezza del diritto, sia per chi pratica l’esercizio venatorio, sia, nel contempo, per gli organi di vigilanza chiamati a presidiare il corretto uso ed assetto del territorio, evitando il determinarsi di situazioni di divergenze interpretative, foriere di possibili contestazioni, di eventuale irrogazione di sanzioni e di conseguente contenzioso”, ha illustrato il Presidente Terza Commissione, Marco Andreoli (Lega – LV). È stata pertanto disciplinata la materia degli appostamenti, nell’ambito e nei limiti delineati dal legislatore statale. Il legislatore regionale, è intervenuto con un aggiornamento alla norma attualmente in vigore, declinando la propria competenza sotto il profilo della definizione, con proprie norme, della condizione per la sistemazione del sito anche accompagnando l’articolato con alcune misure di aggiornamento delle modalità di localizzazione del sito destinato ad appostamento e mettendo a disposizione di quanti praticano l’attività venatoria da appostamento la possibilità di integrare la documentazione richiesta con documentazione aggiuntiva che fornisca evidenza oggettiva dello stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell’appostamento. Sono state aggiornate le tecniche di individuazione del sito, contemplando espressamente, per la localizzazione dell’appostamento precario - che si ricorda, necessita di comunicazione dell’allestimento al Comune territorialmente competente - la possibilità di fornire le coordinate georeferenziate. La norma prevede anche la possibilità di depositare documentazione fotografica atta ad attestare lo stato dei luoghi prima e dopo i lavori di realizzazione dell’appostamento. Con l’articolo 2 è stato inserito un allegato esplicativo, che prevede una elencazione di modifiche di sito, funzionali all’allestimento dell’appostamento per l’esercizio dell’attività venatoria, che, in quanto tali non comportano forme di alterazione permanente dello stato dei luoghi, ovvero modifiche funzionali e permanenti di una area che contraddicono o alterino in forme e misure non reversibili la vocazione dell’area stessa e corredando tale previsione di una specifica sanzione amministrativa per i comportamenti difformi. L’articolo 3 aggiunge introducendo un regime autorizzativo, riguardante le aziende faunistico venatorie, delle forme di caccia previste dall’articolo 20 della legge regionale 50/1993”, conclude il Presidente Terza Commissione, Marco Andreoli (Lega – LV), dopo l’approvazione del progetto di legge n.294.