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Centenaro (Lega – LV): “Sicurezza stradale, approvato dalla Giunta veneta il bando l'assegnazione di contributi, a bando, per l'anno 2025 in favore della mobilità e della sicurezza stradale”
13 febbraio 2025
(Arv) Venezia 13 feb. 2025 - “È stato approvato dalla Giunta regionale del Veneto, il bando per il 2025 per l’attivazione delle procedure per l'assegnazione di contributi, in favore della mobilità e della sicurezza stradale che vanno da un massimo di 700 mila euro a un minimo di 500 mila euro. Nel bando si parla di interventi a favore della sicurezza stradale, tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso; interventi finalizzati alla sicurezza stradale, da attuarsi con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico; interventi finalizzati all’ammodernamento delle strutture viarie esistenti, e alla sistemazione e manutenzione della segnaletica stradale; opere atte a garantire una viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani e alla rete viaria principale, al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzate alla soppressione di passaggi a livello, mediante la realizzazione di opere sostitutive o di collegamento viario; realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano”. Lo comunica il consigliere regionale di Lega – Liga Veneta, Giulio Centenaro. “Un bando che ha comunque delle prescrizioni, ovvero, non risultano ammissibili a finanziamento opere infrastrutturali di tipo ‘puntuale’ (quali ad esempio rotatorie, adeguamento intersezioni, altro), che interessino esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Risultano inoltre non ammissibili a finanziamento anche opere di tipo ‘lineare’(ad esempio piste ciclabili, marciapiedi, altro), che interessino esclusivamente strade Statali o parti di esse, sia al di fuori che all’interno dei centri abitati, definiti come anzidetto. Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità – sottolinea Centenaro - vengono definiti i seguenti criteri di valutazione delle proposte d’intervento presentate, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9: sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) determinata in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall’intervento; livello di progettazione (massimo punti 6/100) con priorità assegnata a favore degli interventi con livello di progettazione più avanzato. Al riguardo si sottolinea che non saranno ammessi elaborati con un Quadro Economico di spesa dell’opera riportanti importi non coerenti con il vigente prezziario regionale; tipologia e organicità dell’intervento (massimo punti 20/100), valutata in relazione al raggiungimento dell’obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato; rete viaria interessata dall’opera (massimo punti 10/100). Saranno ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale, non escludendo quelli sulle comunali nonché provinciali qualora, per quest'ultima viabilità, gli stessi ricadano all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992”.“Come in precedenza precisato si ribadisce che restano esclusi dal finanziamento tutti gli interventi puntuali che interessano esclusivamente la rete viaria statale o, qualora localizzati al di fuori dei centri abitati, anche quelli che interessano la viabilità provinciale, nonché gli interventi di tipo lineare, che interessino tratti viari di competenza statale; importo delle opere (massimo punti 15/100). Questo criterio individua come prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra € 100.000,00 ed € 1.000.000,00, con preferenza agli importi superiori all’interno di tale fascia di valori. Al riguardo si sottolinea che possono essere candidate opere anche con costi che eccedono € 1.000.000,00 con un limite massimo di € 1.200.000,00. In questi casi, ai fini dell’attribuzione del contributo, la percentuale di ristoro a carico della Regione sarà definita in funzione di un importo massimo di € 1.000.000,00. Non sono ammissibili a bando interventi che prevedono un importo delle opere superiore ad € 1.200.000,00, coerenza con la programmazione dell’Ente proponente o sovraordinato (massimo punti 6/100). Sarà assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l’inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori di settore (Piano degli Interventi, Programma triennale dei lavori pubblici di competenza dell’Ente, altro); maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall’Ente proponente (massimo punti (20/100). In altri termini, saranno premiate con punteggi più elevati le Amministrazioni comunali – aggiunge Centenaro - che garantiranno una maggiore compartecipazione di spesa. La copertura a carico dell’Ente beneficiario potrà essere garantita anche con il ricorso ad altre forme contributive a condizione che non siano di derivazione regionale. Ulteriori punti saranno assegnati con le seguenti modalità alternative: alle richieste di finanziamento presentate da Comuni che abbiano conseguito la fusione disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla L.R. n. 25/1992 s. m. e i. (punti 3/100). Tale punteggio è assegnato quale forma di premialità, ai sensi del comma 2, art. 12 della Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1; alle richieste di finanziamento presentate dalle Unioni di Comuni, disciplinate dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 4 della L.R. n. 18/2012 (punti 2/100). Ogni unione di Comuni potrà presentare una sola domanda di contributo. In tal caso, i singoli Comuni facenti parte dell’Unione non potranno presentare istanza autonoma. Con riferimento alle richieste di finanziamento presentate da due o più Amministrazioni in forma associata mediante Convenzioni o altri strumenti, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 5 della L.R. n. 18/2012, la Seconda Commissione consiliare con parere n. 463 del 17.01.2025 ha previsto l’attribuzione di punti 2/100. In ogni Convenzione dovrà essere individuato un Comune capofila che presenterà la domanda e sarà responsabile dei successivi rapporti con la Regione. I Comuni associati non potranno presentare ulteriori domande, neppure in forma singola; ogni Comune potrà aderire ad una sola forma di associazione come indicato nel presente punto”, conclude Giulio Centenaro.