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Contenuti:
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 (BUR n. 53/1988)
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 (BUR n. 53/1988) [sommario] [RTF]
COSTITUZIONE DI UNA
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E
COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE
REGIONALE. (1)
Art. 1
1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo
dell’innovazione nei settori produttivi, anche con l’apporto
scientifico delle università, la Giunta regionale è autorizzata a
promuovere la costituzione di una Società per azioni per la
realizzazione di specifiche attività nelle materie di competenza
regionale come specificato nei successivi articoli 2 e 3.
2. Possono essere soci oltre alla Regione e alle università, anche gli
enti locali, gli istituti di credito, le imprese e/o loro associazioni,
altri enti pubblici territoriali e non territoriali, e soggetti privati
operanti nel settore.
3. La quota di partecipazione regionale nella società non deve essere
inferiore a un terzo del capitale sociale.
Art. 2
1. La “Società”, dovrà operare nel territorio
regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della
Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione,
iniziative per lo sviluppo dell’innovazione, raccogliendo e
coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti
o confluenti nel Veneto.
2. E' scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e
produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti
dall’attività sociale.
3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in
particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie
imprese a elevato livello tecnologico. In questo ambito dovranno essere
sostenute le attività che con innovazioni di processo e di prodotto
contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale, nonchè
quelle che favoriscono la qualificazione e l’aumento
dell’occupazione.
Art. 3
1. La società persegue gli scopi di cui
all’articolo precedente mediante:
a) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle
materie di competenza, nei settori e sui processi a tecnologia emergente
che favoriscano lo sviluppo dell’innovazione;
b) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e
imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità
scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;
c) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la
diffusione dell’innovazione;
d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la
formazione e l’insediamento di nuove attività e sviluppino,
utilizzino, diffondano l’alta tecnologia curando eventualmente anche
la commercializzazione dei risultati ottenuti.
Art. 4
1. La Giunta regionale è autorizzata a
stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo
svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e
ricerche con l’apporto scientifico delle università.
2. La Giunta regionale presenterà annualmente alle commissioni
consiliari prima e terza una relazione sulle collaborazioni e le
attività programmate.
2 bis. La Regione del Veneto concorre alle
spese di funzionamento della società nei limiti delle assegnazioni
stabilite annualmente dalla legge di bilancio, sulla base del programma
annuale di attività. ( 2)
( 3)
Art. 5
1. Lo statuto della società dovrà essere formato in modo da
recepire le disposizioni dell’articolo 13 della legge 9 dicembre
1985, n. 705, garantendo alle università una rappresentanza nel
consiglio di amministrazione e negli altri organi esecutivi.
2. Ai fini della partecipazione della Regione alla società il
Consiglio regionale prenderà atto con apposita deliberazione dello
statuto della società.
Art. 6
1. La Giunta regionale, al fine di conseguire l’obiettivo dello
sviluppo della ricerca, è altresì autorizzata a stipulare con il
Consiglio nazionale delle ricerche( CNR) convenzioni finalizzate ad
approfondire studi e ricerche nelle materie di competenza regionale con
particolare riguardo ai settori dell’ambiente, dei servizi sociali,
del turismo e dei beni culturali.
Art. 7
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa
complessiva di lire 15.000.000.000 nel triennio 1988- 1990, di cui lire
10.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 1 e lire
5.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 6.
2. All’onere relativo determinato in lire 9.000.000.000 per
l’anno finanziario 1988, lire 3.000.000.000 per l’anno
finanziario 1989 e lire 3.000.000.000 per l’anno finanziario 1990, si
provvede:
omissis ( 4)
3. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 sono
istituiti i seguenti capitoli:
omissis ( 5)
Art. 8
Art. 9
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 1) In materia di innovazione vedi
anche la legge
regionale 18 maggio 2007, n. 9 , in particolare per i riferimenti a
Veneto Innovazione SpA vedi gli articoli 6, comma 1, lett. t); 8, comma 1,
lett. e); 9, comma 4, lett. c); 10; 15, comma 5, lett. a).
( 3) L’articolo 10 della
legge regionale 18
maggio 2007, n. 9 prevede nuove funzioni in capo a Veneto Innovazione
in materia di promozione della ricerca scientifica, dello sviluppo
economico e della innovazione.
( 4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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