|
Contenuti:
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 (BUR n. 81/1991)
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 (BUR n. 81/1991) [sommario] [RTF]
PROVVIDENZE A
FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO E NORME
ATTUATIVE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI. (1)
Art. 1 - Obiettivi.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con la programmazione dei
servizi sociali e sanitari di cui alle leggi regionali 20 luglio 1989, n. 21
“Piano socio-sanitario regionale 1989/1991” e 20 luglio 1989, n. 22
“Piano sociale regionale per il triennio 1989/1991” e in
analogia agli interventi attuati a favore delle persone non autosufficienti
accolte in strutture residenziali, promuove e favorisce iniziative volte a
consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica di continuare
a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza.
2. A tal fine la Regione, fatto salvo il diritto alle prestazioni
sanitarie, riconosce e assegna ai soggetti interessati un concorso
finanziario giornaliero per le prestazioni assistenziali e di rilievo
sanitario fornite o sostenute nel proprio domicilio da parte del servizio
domiciliare, del nucleo familiare o delle reti di solidarietà.
3. La Regione del Veneto agevola e promuove l'associazionismo e la
cooperazione, anche con la presenza di anziani, che si propongono quale
fine l'assistenza alle persone prive di autonomia fisica o psichica,
destinando anche per tale fine le risorse già previste nelle leggi
regionali 30 aprile 1985,
n. 46 e 19 marzo
1987, n. 20. ( 2)
Art. 2 - Destinatari.
1. Destinatari degli interventi di cui al comma 2 del precedente
art. 1 sono le persone, residenti nel Veneto, prive di autonomia fisica o
psichica che, pur non necessitando di ricovero continuativo in strutture
ospedaliere, abbisognano di particolari interventi assistenziali e di
rilievo sanitario nel proprio domicilio.
Art. 3 - Modalità degli
interventi.
1. La misura del concorso finanziario
giornaliero di cui al comma 2 dell'art. 1 è determinata annualmente
dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:
a) individuazione del livello di perdita dell'autonomia fisica o psichica
da parte del soggetto;
b) individuazione del livello degli interventi assicurati al soggetto dal
servizio socio-sanitario domiciliare integrato;
c) individuazione del livello delle prestazioni assistenziali assicurate al
soggetto dai familiari o dalle reti di solidarietà;
d) accertamento delle condizioni socio economiche del soggetto e del
reddito pro-capite del nucleo familiare di stabile convivenza. ( 3)
2. La misura del concorso finanziario giornaliero non può in
ogni caso superare l'ammontare dell'indennità di accompagnamento, di
cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, calcolata in trentesimi.
3. Il Consiglio regionale con proprio regolamento fissa le
modalità e le procedure per l'accertamento dei parametri di cui al
comma 1, nonchè per l'erogazione del concorso finanziario giornaliero.
( 4)
3 bis. Per l’anno 2003 l’ammissione al contributo viene
operata in riferimento alle situazioni economiche del nucleo familiare in
cui vive la persona assistita identificate con i parametri ai fini ISEE e
distinte in base ai seguenti livelli economici:
a) per nuclei famigliari fino a 3 componenti (compresa la persona
assistita) viene assunto il livello economico massimo (ISE) di euro
26.855,00;
b) per nuclei famigliari con più di 3 componenti euro 41.316,00 (ISE).
3 ter. Possono accedere ai benefici di cui al comma 3 bis anche le
famiglie e le persone con grave e gravissima disabilità che
frequentano i centri multizonali di riabilitazione per i minori dispensati
dall’obbligo scolastico. ( 5)
4. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente
Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al presente articolo e sulle modalità di
accertamento e di erogazione del concorso finanziario giornaliero.
5. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie sono direttamente
coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui al presente articolo
in coerenza con i principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142
concernente l'ordinamento delle autonomie locali e secondo le modalità
indicate nel provvedimento di cui al comma 3.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio
finanziario variazioni alla misura del concorso finanziario giornaliero e/o
alle fasce di reddito, di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di
mantenere l'impegno di spesa complessivo nei limiti delle
disponibilità finanziarie determinate in ciascun esercizio finanziario
negli appositi capitoli di bilancio. ( 6)
Art. 4 - Residenze Sanitarie
Assistenziali.
1. La Giunta regionale sulla base della
normativa statale e con le procedure di cui ai commi 3 e 4 individua, con
apposita deliberazione, nel territorio regionale le Residenze Sanitarie
Assistenziali (R. S. A.).
2. Ai fini della presente legge sono R. S. A. le strutture
residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati,
organizzate per nuclei, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni
sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale a persone prevalentemente
non autosufficienti.
3. La giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, stabilisce gli standards necessari ai fini dell'autorizzazione
al funzionamento nonchè gli strumenti e le modalità per garantire
la partecipazione dei soggetti interessati.
4. La Giunta regionale delibera l'autorizzazione al funzionamento
delle R. S. A., su loro richiesta, previa acquisizione dell'idoneità
professionale da parte del Comune e dell'Unità locale sociosanitaria
per quanto di loro competenza.
5. Le R. S. A. sono iscritte in un apposito registro istituito
presso la Giunta regionale.
6. La Giunta regionale dispone, con motivato provvedimento, la
cancellazione delle R. S. A. dal registro regionale quando vengono a
mancare gli standards di cui al comma 3.
7. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6 la
Giunta regionale acquisisce il parere del Comune e dell'Unità locale
socio-sanitaria per quanto di loro competenza.
Art. 5 - La partecipazione.
1. Al fine di favorire la più ampia solidarietà e la
partecipazione delle persone prive di autonomia fisica o psichica, delle
persone disabili, dei loro familiari e in conformità ai principi di
partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142
concernente l'ordinamento delle autonomie locali, la Regione, nel rispetto
dell'autonoma iniziativa degli Enti locali, promuove e sostiene
l'istituzione da parte dei Comuni, singoli o associati, di Consulte nelle
quali sono rappresentati le forze sociali, gli organismi e le associazioni
che a livello locale operano nello specifico settore.
2. La consulta può articolarsi in sezioni per l'esame di
specifiche problematiche.
Art. 6 - Promozione
dell'informazione.
1. La Regione favorisce e promuove iniziative volte ad assicurare la
migliore circolazione di informazioni riguardanti la condizione degli
anziani e in particolare delle conoscenze acquisite attraverso la banca
dati regionale di cui alla lett. b), comma 3, dell'art. 7, anche
avvalendosi del Centro studi regionale di cui all'art. 7, citato.
2. A tal fine i Comuni possono accedere alle conoscenze acquisite a
livello regionale mediante gli strumenti di cui al comma 1, secondo le
modalità definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
Art. 7 - Centro studi regionale
sui problemi dell'anziano.
1. In coerenza con le scelte di politica sociale per gli anziani e
in aderenza allo spirito delle decisioni e degli orientamenti comunitari,
la Giunta regionale istituisce un Centro regionale di studio e di
approfondimento delle problematiche della terza età che opera anche
attraverso convenzioni con organismi di ricerca regionali, nazionali,
sovranazionali.
2. Il Centro regionale di studio:
a) contribuisce a definire strategie preventive volte a far fronte alle
difficoltà economiche e sociali connesse con l'invecchiamento della
popolazione;
b) individua forme innovative di solidarietà tra le generazioni e
d'integrazione degli anziani;
c) accresce e mette in rilievo il potenziale positivo apportato dagli
anziani allo sviluppo della società.
3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 è
perseguita attraverso:
a) la promozione di attività
e scambio d'informazioni sulle problematiche socio-economiche della terza
età;
b) lo sviluppo e l'ampliamento della banca dati regionale sullo stato dei
bisogni e sulla rete dei servizi sociali e sanitari per le persone anziane;
c) lo studio sull'opportunità e la realizzabilità di esperienze
innovative.
Art. 8 - Norma finanziaria.
Note
( 1) Abrogata da lett. a) comma 7
art. 26 legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 a decorrere dalla pubblicazione nel
BUR della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
cui al medesimo comma.
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
|