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Contenuti:
Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico
Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, n.
14 “INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER
FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12
LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n.
11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Art. 1 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 è così sostituito:
“1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga
alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito
l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del
volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie
coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti
dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi
della normativa vigente.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 dopo le parole “corpo edilizio separato” sono
soppresse le seguenti parole “di carattere accessorio e
pertinenziale”.
3. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 le parole “31 marzo 2009” sono sostituite dalle
parole “31 maggio 2011”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 è inserito il seguente comma:
“5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un
ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un
contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che
ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive
modificazioni, alla corrispondente classe B.”.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 dopo le parole “sono consentiti interventi di”
è soppressa la parola “integrale”, dopo le parole
“demolizione e ricostruzione” sono inserite le parole
“anche parziali”, dopo le parole “40 per cento
del volume” è soppressa la parola
“esistente” ed è inserita la parola
“demolito”, dopo le parole “ superficie
coperta” è inserita la parola “demolita”.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni e disposizioni applicative.
1. Nella rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 dopo le parole “solari e fotovoltaici” sono
inserite le parole “e di altri sistemi di captazione delle
radiazioni solari”.
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 è sostituito dal seguente:
“1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati
negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri
collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare,
semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti
termomeccanici;
b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di
impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa
statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non
superiore a 6 kWp.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 le parole “Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e
gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza
di picco non superiore a 6KW;” sono sostituite dalle parole
“Le strutture e gli impianti di cui al comma 1”.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 le parole “delle pensiline e tettoie “ sono
sostituite dalle parole “delle strutture e degli
impianti”.
5. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 le parole “Kwh” sono sostituite con le parole
“Kw”.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3
dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 con riferimento alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 5,
come modificato dalla presente legge.
Art. 4 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 è inserito il seguente comma:
“1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli
articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza
non inferiore a 3 kwh , il contributo di costruzione:
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del
proprietario o avente titolo;
b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per
gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera
a).”.
Art. 5 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 è inserito il seguente comma:
“1 bis. L’elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo
di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di
ampliamento autorizzato.”.
Art. 6 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 sono aggiunte alla fine le seguenti parole
“, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di
protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione,
di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica
o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni
possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità
consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli
interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla
prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8
della legge
regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in
materia urbanistica ed edilizia”, come modificato dalla presente
legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo
comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive
modificazioni;”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 è sostituito dai seguenti commi:
“2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può
essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché la
nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo
quanto previsto dal comma 2 bis.
2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4
riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla
zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere
modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della
specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento
consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o
convenzioni precedentemente sottoscritti.
2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un
piano urbanistico attuativo ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.”.
3. Al comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 dopo le parole “È comunque ammesso” sono
aggiunte le parole “, anche negli edifici ricadenti nei centri
storici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del
1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b),”.
Art. 7 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.
26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia”.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.
26 , le parole “si obblighino a stabilire la residenza e a
mantenerla per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della
medesima legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 .” sono sostituite dalle parole “si obblighino a
stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi
successivi al rilascio del certificato di agibilità.”.
Art. 8 - Proroga del termine di
cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni e disposizioni applicative.
1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all’articolo 9, comma 7,
della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 , per la presentazione delle istanze
relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 , così come modificati dalla presente legge,
è prorogato al 30 novembre 2013.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge non trovano
applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi
dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 .
3. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 , come modificate dalla presente legge, si applicano sin
dall’entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto
dal comma 4.
4. I comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 , come modificato dalla presente legge, sulla base
di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico
ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la
normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 , come modificati dalla presente legge, con riferimento a:
a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così
come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.
26 , come modificato dalla presente legge;
b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e successive modificazioni;
c) edifici produttivi;
d) edifici commerciali-direzionali.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3
della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 , come modificati dalla presente legge,
trovano integrale applicazione.
6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 , come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola
volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al
raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici
complessivamente previsti.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 , come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli
edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo
edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.
Art. 9 - Modifica
all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche” e dell’articolo 12 della legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche” e disposizioni
transitorie.
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 , dopo le parole “riconosciuti invalidi” sono
aggiunte le seguenti parole “con impedimento permanente alla
deambulazione” e le parole “, o riconosciuti con una
invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15
ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3
del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia
di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti” sono soppresse.
2. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 , è abrogato.
Art. 10 - Disposizioni in
materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2011”, rientra nella competenza dei comuni il rilascio
dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti
solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino
ad 1 megawatt (mw), ivi comprese le opere di connessione alla rete
elettrica, con le procedure di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”. Ai comuni spettano gli introiti derivanti dal pagamento
degli oneri istruttori di cui all’articolo 4, comma 4, della
legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 . I comuni trasmettono alla Regione, con
frequenza semestrale, l’elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate
per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con l’indicazione
del tipo di impianto e della localizzazione.
2. Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regione, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dalla Regione
medesima, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richiedente la
carenza dei contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2 e 13.3
dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione
di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche
per gli impianti stessi” del decreto ministeriale 10 settembre 2010,
“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili” , che sono trasmesse al comune competente ai sensi del
comma 1.
3. Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della
documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui
al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale adotta e trasmette ai comuni gli schemi di
modulistica.
Art. 11 - Modifica
all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie.
1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 le parole “trenta giorni” sono sostituite con le
parole “settantacinque giorni”.
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 è abrogato.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. I termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori;
qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si
intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente
presentate, respinte.”.
4. Ai procedimenti relativi a piani urbanistici attuativi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente
disciplina dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 .
Art. 12 - Dichiarazione di
urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
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Legge regionale 8 luglio 2011, n.
13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico
-
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009,
n. 14 “INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E
PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA
LEGGE
REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA LEGGE REGIONALE 23
APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN
MATERIA DI PAESAGGIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI
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-
Art. 1 - Modifica all’articolo
2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
-
Art. 2 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
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Art. 3 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni
applicative.
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Art. 4 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
-
Art. 5 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
-
Art. 6 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
-
Art. 7 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009,
n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica
ed edilizia”.
-
Art. 8 - Proroga del termine di cui
all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni
applicative.
-
Art. 9 - Modifica
all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007,
n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche” e dell’articolo 12 della
legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a
sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
disposizioni transitorie.
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Art. 10 - Disposizioni in materia
di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici.
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Art. 11 - Modifica
all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni
transitorie.
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Art. 12 - Dichiarazione di
urgenza.
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