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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 (BUR n. 5/1985)

Organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste, stato giuridico e trattamento economico del personale

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 (BUR n. 5/1985) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 (BUR n. 5/1985)

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge attua le disposizioni contenute nel Titolo IV - art. 19 - secondo comma della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 e determina l'organizzazione amministrativa dell'Azienda Regionale delle Foreste.
Art. 2 - Organizzazione amministrativa dell'Azienda Regionale delle Foreste
L'organizzazione amministrativa dell'Azienda Regionale delle Foreste si articola in:
a) Direzione;
b) Servizio Tecnico;
c) Servizio Amministrativo.

Spetta alla Direzione curare i rapporti con enti, associazioni e con privati, favorire l'informazione sull'attività dell'ente e coordinare la eventuale organizzazione di convegni, congressi e altre manifestazioni. La direzione cura inoltre la trattazione degli affari che riguardano il Consiglio d'Amministrazione e l'Ufficio di presidenza.
La Direzione si avvale per i compiti di carattere generale di una Segretaria.
Spetta al Servizio Tecnico l'elaborazione dei dati necessari alle predisposizioni del piano pluriennale di interventi. Compete altresì la gestione, sotto il profilo tecnico, del patrimonio demaniale della Regione in gestione all'Azienda; fornire assistenza tecnica per attività inerenti alla forestazione, svolgere attività vivaistiche al fine di disporre di piante atte al rimboschimento; coordinare l'attività di ripopolamento faunistico; esplicare attività di ricerca e intervento per la difesa fitosanitaria.
Il Servizio Tecnico è articolato nei seguenti Uffici:
1) Ufficio tecnico centrale;
2) Ufficio per la gestione del demanio regionale di Pian Cansiglio e delle province di Belluno e Treviso;
3) Ufficio per la gestione del demanio regionale delle province di Verona e Vicenza.

Compete al Servizio Amministrativo la gestione del settore finanziario, fiscale e contabile dell'attività della Azienda, mediante la predisposizione dello schema di bilancio e successive variazioni, la gestione della contabilità economale e di approvvigionamento dei beni necessari al funzionamento dell'ente, la predisposizione dei rendiconti, la tenuta dell'inventario e la cura degli adempimenti di ordine fiscale, la gestione giuridico-amministrativa del personale, la stesura dei provvedimenti per le materie di competenza dei Servizi Tecnico e Amministrativo, l'organizzazione di convegni e mostre, l'educazione ecologica e forestale.
Il Servizio Amministrativo è articolato nei seguenti Uffici:
1) Ufficio affari generali;
2) Ufficio ragioneria;
3) Ufficio promozioni.
Per l'elaborazione e l'attuazione di progetti intersettoriali che richiedono un apporto pluridisciplinare possono essere costituiti gruppi di lavoro.
Il gruppo di lavoro è costituito con deliberazione del Presidente, su proposta del Direttore; la deliberazione determina la composizione, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento del gruppo.

Titolo II
Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 3 - Ruolo unico e qualifiche funzionali
E' istituito il ruolo unico del personale dell'Azienda Regionale delle Foreste.
La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche è determinata nella seguente tabella:
Qualifiche funzionali
numero

Dirigente forestale
Funzionario
Istruttore direttivo
Istruttore
Collaboratore professionale
Esecutore
Operatore
Ausiliario

TOTALE

2
6
4
7
4
5
12
2
_____
42

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'azienda sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione del Veneto e sono disciplinati dalle leggi regionali che stabiliscono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente della Regione.
Le modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estese al personale dell'Azienda previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 4 - Trattamento di quiescenza e previdenza
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale dell'Azienda Regionale delle Foreste è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (C.P.D.E.L.).
Ai fini del trattamento previdenziale il personale dell'Azienda è iscritto all'I.N.A.D.E.L.
Art. 5 - Direttore
L'art. 14 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 , è istituito dal seguente:
"All'organizzazione amministrativa e tecnica della Azienda è preposto un direttore, il cui rapporto è regolato dall'art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto.
L'incarico di direttore è conferito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti per i dirigenti delle Segreterie regionali con la legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 .
Il direttore ha la direzione degli uffici dell'Azienda, assiste gli Organi istituzionali dell'Azienda stessa, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del presidente, esplica le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al personale e svolge tutti gli altri compiti che gli sono affidati dalle leggi e dai regolamenti".
Art. 6 - Dirigente di Servizio
Alla Direzione dei Servizi Amministrativo e Tecnico è preposto personale con qualifica di dirigente.
Art. 7 - Responsabile d'Ufficio
Alla Direzione degli uffici è preposto personale con qualifica di funzionario.
Art. 8 - Personale saltuario o stagionale
Per sopperire a esigenze derivanti dalla gestione e manutenzione del patrimonio agro-silvo-pastorale e vivaistico e alle iniziative nel settore della lotta fitosanitaria che si presentano saltuariamente e con periodicità stagionale, può essere incaricato personale esecutivo e operaio a termine e/o con orario ridotto, o con contratto di diritto privato, per la durata dei lavori da eseguire.
L'assunzione del personale di cui al comma precedente è effettuata in relazione alle esigenze di manodopera risultanti dai singoli progetti o programmi da attuarsi in amministrazione diretta, nel rispetto della norma vigente in tema di collocamento obbligatorio.
Il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale da riconoscere al personale di cui ai commi precedenti è determinato sulla base dei contratti collettivi di lavoro della categoria alla quale detto personale appartiene.
Art. 9 - Assegnazione e mobilità interna
Assegnazione del personale alla direzione e ai servizi dell'Azienda è disposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il direttore.
L'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal direttore sentiti i rispettivi dirigenti dei Servizi.
E' in facoltà del direttore e dei dirigenti dei Servizi disporre la mobilità del personale all'interno delle rispettive strutture dell'Azienda per sopperire temporaneamente a esigenze operative straordinarie o urgenti.
Art. 10 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte l'Azienda Regionale delle Foreste con i propri mezzi di bilancio
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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