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Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91 (BUR n. 62/1979)

Assunzioni temporanee di personale presso la Regione

Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91 (BUR n. 62/1979) (Abrogata)

ASSUNZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PRESSO LA REGIONE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91 (BUR n. 62/1979)

ASSUNZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PRESSO LA REGIONE


Art. 1
La Regione può procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario, nel limite di un contingente non superiore al 3 per cento dell'organico generale, da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni temporanee devono essere disposte con deliberazioni della Giunta regionale, giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni dell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze della Regione se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).
Art. 2
Al personale assunto ai sensi della presente legge competono il trattamento economico iniziale stabilito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nella deliberazione di assunzione nonché per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai 15 giorni, un periodo di ferie nella misura di 2 giorni ed un premio di fine servizio a carico della Regione in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio. Il personale straordinario è iscritto alla CPDEL e all'INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e di assistenza sanitaria.
Art. 3
Presso il Dipartimento per il Personale sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie, da compilarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi. Gli elenchi sono destinati per sede provinciale e per mansioni impiegatizie, in relazione alla residenza e dallo specifico titolo di studio degli aspiranti.
Sono prioritariamente iscritti d'ufficio negli elenchi e secondo l'ordine di graduatoria i concorrenti che siano risultati idonei in pubblici concorsi banditi dalla Regione; l'iscrizione avviene nell'elenco corrispondente alle mansioni previste dal concorso nel quale il singolo concorrente ha conseguito la idoneità. L'iscrizione negli elenchi vale a partire dalla esecutività del provvedimento della Giunta regionale di approvare delle risultanze del singolo concorso e perde ogni efficacia dal momento in cui, per lo stesso livello funzionale e le stesse mansioni, sia esecutivo il provvedimento della Giunta regionale di approvazione delle risultanze del concorso immediatamente successivo.
Gli altri aspiranti all'assunzione devo presentare domanda, redatta in carta da bollo, al Presidente della Regione, a mezzo di lettera raccomandata. Nella domanda gli aspiranti, a pena di esclusione, devono indicare di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50;
3) osservanza delle disposizioni di legge sul reclutamento militare;
4) buona condotta morale e civile;
5) idoneità fisica all'impiego;
6) godimento dei diritti politici;
7) non essere incorsi in condanne penali e non essere impugnati in procedimenti penali in corso;
8) non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza ai sensi della lettera d) dell'art. 127 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, da precedente impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi esclusivamente dalla data del timbro postale di partenza delle relative raccomandate, o da quella del timbro del protocollo regionale, se consegnate a mano, gli aspiranti di cui al precedente comma sono iscritti negli elenchi relativi alla provincia di residenza in ordine successivo rispetto ai concorrenti risultanti idonei nei pubblici concorsi banditi dalla Regione. Per gli aspiranti residenti in comune fuori dal territorio regionale, l'iscrizione avviene, se d'ufficio a seguito di idoneità in pubblici concorsi espletati dalla Regione, negli elenchi relativi alla provincia di Venezia, se a domanda, negli elenchi relativi alla provincia richiesta e, nel silenzio alla provincia di Venezia.
Ove in una stessa domanda si chieda l'iscrizione in più graduatorie, per ragioni di buon funzionamento delle strutture regionali la domanda medesima è considerata valida per la sola graduatoria concernente le mansioni corrispondenti allo specifico titolo di studio posseduto.
Ove in uno stesso giorno pervengano più domande concernenti lo stesso elenco, l'ordine degli aspiranti viene determinato con riferimento ai criteri vigenti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato in tema di preferenza, sulla base dei dati desumibili dalle singole domande.
Non sono prese in considerazione le domande il cui timbro postale di partenza o il timbro del protocollo regionale, rechino una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui i precedenti commi hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla sede e alle mansioni per le quali hanno presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 1.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato per qualsivoglia ragione ad una assunzione temporanea perdono l'iniziale ordine di iscrizione negli elenchi e sono d'ufficio collocati dopo il nominativo dell'aspirante che risulta ultimo iscritto negli elenchi medesimi alla data della rinuncia all'assunzione temporanea.
Il personale straordinario che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri d'ufficio è cancellato dal relativo elenco, con provvedimento motivato della Giunta regionale; tale provvedimento è comunicato all'interessato.
Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.
Art. 4
Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto, eccezion fatta per quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, delle leggi regionali 13 settembre 1978, n. 59.
Art. 5
All'onere derivante dalla presente legge, calcolato, per il 1979, n. L. 50.000.000, si farà fronte mediante imputazione al cap. 192019065 - parte spesa - stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, che offre sufficiente disponibilità.
Per l'esercizio finanziario 1980 e successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.





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