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Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 101 (BUR n. 70/1980)

Inquadramento nei ruoli della Regione del personale trasferito ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 101 (BUR n. 70/1980) (Abrogata)

INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA REGIONE DEL PERSONALE TRASFERITO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 101 (BUR n. 70/1980)

INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA REGIONE DEL PERSONALE TRASFERITO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616


Art. 1 - Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Il personale trasferito con decorrenza I gennaio 1978 alla Regione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dalla stessa data del I gennaio 1978 in una delle qualifiche funzionali previste dall'art. 16 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , in base alla seguente tabella di corrispondenza:
Qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
Qualifiche del personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica

Direttore di Dipartimento
Direttore di Servizio
Funzionario




Collaboratore






Coadiutore - Operatore Capo



Applicato - Operatore qualificato

Operatore

Ausiliario
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Capo Servizio Orientamento - Consigliere di Orientamento con laurea - Psicopedagogista - Psicologo - Amministrativo Direttivo - Psicologo responsabile di Centro - Sociologo con mansioni direttive
Sociologo con manzioni di concetto - Consigliere di Orientamento - Testista - Contabile Capo Ufficio - Assistente Sociale - Aiuto Consigliere di Orientamento - Addetto Ufficio Studi - Amministrativo di concetto, con diploma di Istituto di Istruzione di II grado e parametri 178, 218, 255, 284
Consigliere di Orientamento - Testista - Assistente Sociale - Amministrativo di concetto - Addetto Ufficio Studi, con diploma di Istituto di Istruzione di II grado e parametri 215, 160 o inferiori

Applicato di Segreteria - Amministrativo Esecutivo - Assistente di Orientamento - Stenodattilografo
Commesso - Usciere - Bidello - Fattorino - Inserviente
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Il provvedimento di inquadramento è adottato secondo la normativa prevista dal Titolo I, artt. 32 e 36 e dal Titolo II, artt. 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni.
Le posizioni di lavoro ad orario inferiore alle 37,30 ore settimanali, gli eventuali conguagli di retribuzione ed il riconoscimento del servizio medesimo sono proporzionalmente ridotti.
Con decorrenza I ottobre 1978, al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Art. 2 - Modalità di inquadramento nei ruoli
L'inquadramento del personale di cui alla presente legge è disposto con deliberazione della Giunta regionale, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.
Il personale è inquadrato con decorrenza I gennaio 1978 nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente rivestita presso l'Ente di provenienza alla data immediatamente precedente a quella di decorrenza dell'inquadramento, sulla base della tabella di equiparazione approvata all'articolo precedente.
Con decorrenza I ottobre 1978 il personale in questione è contestualmente reinquadrato nel livello funzionale, di cui alla L.R. 24 agosto 1979, n. 65 , corrispondente alla qualifica funzionale attribuita con decorrenza I gennaio 1978.
Nell'ambito del livello funzionale come sopra determinato, sono attribuite a ciascun dipendente le mansioni obiettive previste dall'ordinamento del personale della Regione del Veneto, avuto riguardo ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.
L'istruttoria dei provvedimenti di inquadramento sarà svolta dalla Commissione di cui alla lett. H dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Art. 3 - Posizione economica e giuridica di inquadramento al I ottobre 1978. Maturato in itinere
La posizione economica nel livello di inquadramento di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è determinata dallo stipendio in godimento al giorno precedente la data di decorrenza del reinquadramento stesso, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, nonché degli importi mensili lordi di cui alla lett. E, dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto nel livello di inquadramento immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.
Al dipendente viene altresì riconosciuto il "maturato in itinere" con le modalità indicate all'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , riferito alla data del 30 settembre 1978.
Tale somma viene temporizzata per la riduzione dei tempi occorrenti nel nuovo ordinamento per passare dalla posizione stipendiale inferiore a quella superiore.
Se il "maturato in itinere" dà un risultato quantitativamente maggiore di quello necessario per il passaggio alla posizione superiore, il dipendente acquisisce questa all'atto del reinquadramento e utilizza l'eventuale residuo agli effetti della riduzione dei tempi necessari per la maturazione della classe e degli scatti successivi.
La frazione monetaria, comunque costitutiva, in relazione alla nuova progressione economica viene temporizzata ai fini dell'ulteriore progressione.
Art. 4 - Norma finanziaria
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 41.750.000, farà carico al Capitolo 192019065 "Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi" dello stato di previsione della spesa, bilancio 1980, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.




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