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Legge regionale 31 maggio 1982, n. 20 (BUR n. 24/1982)

Inquadramento del personale trasferito o messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833

Legge regionale 31 maggio 1982, n. 20 (BUR n. 24/1982) (Abrogata)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO O MESSO A DISPOSIZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 E DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641, NONCHÈ DEL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE LEGGI 17 AGOSTO 1974, N. 386, 29 GIUGNO 1977, N. 349 E 23 DICEMBRE 1978, N. 833

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1982, n. 20 (BUR n. 24/1982)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO O MESSO A DISPOSIZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 E DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641, NONCHé DEL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE LEGGI 17 AGOSTO 1974, N. 386, 29 GIUGNO 1977, N. 349 E 23 DICEMBRE 1978, N. 833

Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge disciplina l'inquadramento, nel ruolo unico del personale regionale, del personale di ruolo e non di ruolo proveniente dallo stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dagli enti di cui alla tabella "B" allegata al decreto medesimo, assegnato presso gli uffici della Regione.
Il personale di ruolo e non di ruolo proveniente dallo stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dagli enti di cui alla tabella "B" allegata al decreto medesimo, assegnato presso enti locali, è inquadrato nel ruolo dell'ente di rispettiva assegnazione.
La presente legge disciplina altresì, in applicazione dell'art. 67, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale degli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, e che non richiedano di essere iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.
Art. 2 - Iscrizione di personale nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, i quali richiedano di essere iscritti nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, devono presentare formale domanda al Presidente della Regione, Palazzo Balbi, Venezia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale avviene secondo le modalità indicate dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 65 . Il singolo richiedente è assegnato, su domanda a una unità sanitaria locale con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma.
Art. 3 - Decorrenza dell'inquadramento del personale
L'inquadramento del personale indicato all'art. 1 è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dall'1 febbraio 1981,salvo quanto specificatamente previsto nei successivi commi del presente articolo. La data del 31 gennaio 1981, costituisce il termine di riferimento per la individuazione della posizione giuridica ed economica dei singoli impiegati aventi titolo all'inquadramento, fatte salve le modificazioni di tale posizione intervenute successivamente sulla base di atti formali ove l'efficacia di questi ultimi retroagisca a data anteriore all'1 febbraio 1981.
Dall'1 febbraio 1981 compete al personale inquadrato la progressione economica di cui alla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 ; fino alla data di entrata in vigore della presente legge e a decorrere dall'1 febbraio 1981, sono fatti salvi gli effetti economici maturati, per i singoli impiegati aventi titolo all'inquadramento, sulla base della normativa dell'ente di provenienza vigente all'1 febbraio 1981, ove detti effetti economici siano più favorevoli rispetto al trattamento economico regionale attribuito a ciascun interessato.
Il periodo di servizio prestato presso l'ente di provenienza nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data dell'1 febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione stessa agli effetti della normativa regionale in atto vigente in materia di stato giuridico del personale, con esclusione di qualsiasi effetto economico non espressamente contemplato dall'art. 5 della presente legge.
Per il personale proveniente dallo stato, la data di riferimento per la individuazione della posizione economica è quella dell'1 febbraio 1981. L'inquadramento decorre dall'1 febbraio 1981, ed è effettuato in relazione alla posizione economica acquisita a tale data, con cancellazione al 31 gennaio 1981 dai ruoli organici delle singole amministrazioni di provenienza, sulla base dei provvedimenti formali adottati dalle stesse amministrazioni di provenienza in attuazione delle rispettive normative.
Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441 è inquadrato, ai fini giuridici, dall'1 gennaio 1981 e, agli effetti economici, dall'1 febbraio 1981, sulla base della posizione giuridica e della posizione economica acquisite rispettivamente al 31 dicembre 1980 e al 31 gennaio 1981.
Il personale proveniente da enti riformati, ma non disciolti, è inquadrato con decorrenza 1 febbraio 1981, con cancellazione al 31 gennaio 1981, dai ruoli organici dei singoli enti di provenienza.
Art. 4 - Modalità dell'inquadramento
Il personale di cui all'art. 1 è inquadrato nel ruolo del personale regionale in conformità della tabella di corrispondenza approvata al penultimo comma del presente articolo, sulla base della posizione giuridica ed economica spettante al singolo impiegato.
ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, per fini di omogeneità e di perequazione di collocazione, si applicano inoltre i seguenti criteri integrativi:
A) per il personale da inquadrare nel ruolo unico del personale regionale trovano applicazione, anche in soprannumero, i criteri di cui all'art. 45, lettere B) e C) della legge 24 agosto 1979, n. 65. Il criterio di cui all'art. 45 lettera B) della legge 24 agosto 1979, n. 65, si applica anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e già inquadrato nel ruolo unico del personale regionale in attuazione della legge 29 dicembre 1980, n. 101.
Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'art. 45, lettera B) della legge 24 agosto 1979, n. 65, gli impiegati posti al 30 settembre 1978 in posizioni giuridiche di concetto, esecutive, operaie, e ausiliarie, con almeno 8 anni di anzianità effettiva minima di servizio nelle stesse. Gli impiegati aventi tali requisiti soggettivi sono inquadrati anche in soprannumero, rispettivamente ai livelli funzionali di istruttore (livello 6°), di collaboratore (livello 5°), e di operatore specializzato (livello 4°), nel quale ultimo confluiscono i singoli impiegati posti nella posizione giuridica operaia e nella qualifica di commesso capo ed equiparate.
Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'art. 45, lettera C) della legge 24 agosto 1979, n. 65, gli impiegati posti al 30 settembre 1978 in posizione giuridica direttiva.
Gli impiegati aventi tale requisito soggettivo sono inquadrati, anche in soprannumero, nel livello funzionale di esperto (livello 7°) se in possesso alla data del 30 settembre 1978 di una anzianità minima di servizio effettivo di 3 anni nella posizione giuridica direttiva; ove in possesso di una anzianità inferiore, detti impiegati sono inquadrati nel livello funzionale di istruttore (livello 6°) fino al compimento dei 3 anni in posizione giuridica direttiva, a partire dal quale momento sono automaticamente reinquadrati nel livello funzionale di esperto con lo stesso meccanismo economico già adottato in sede di primo reinquadramento.
In particolare, detti criteri si applicano al:
- personale dello stato che al momento dell'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale non abbia goduto, in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in un livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base all'ordinamento dell'amministraizone di provenienza;
- personale dello stato che al momento dell'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale non abbia fruito del beneficio di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
- personale proveniente dagli enti parastatali, a eccezione di quello di cui alla successiva lettera C).
I predetti criteri non si applicano al personale avente titolo a beneficiare delle norme di cui al successivo punto C);
B) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono applicabili gli scorrimenti di livello, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento al maturare delle anzianità previste dal richiamato art. 4, ove non abbia usufruito di uno dei criteri previsti alla precedente lettera A).
Il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, cui in forza della normativa di origine contrattuale degli enti di provenienza sono applicabili in data successiva al 31 gennaio 1981, scorrimenti o passaggi di livello per il maturare di una determinata anzianità di servizio senza demerito ovvero per il superamento di concorsi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, è reinquadrato al corrispondente livello del ruolo regionale a decorrere dalla data in cui ha maturato o maturerà il relativo titolo e semprechè non abbia usufruito di uno dei criteri previsti alla precedente lettera A);
C) gli impiegati con qualifica di commesso sono inquadrati nel livello funzionale di operatore qualificato (livello 3°) se in possesso di una anzianità di servizio di 8 anni alla data del 30 settembre 1978.
Gli impiegati con la qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel livello funzionale di istruttore (livello 6°). Gli impiegati con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di una anzianità di 10 anni nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché gli impiegati con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979 di una anzianità di 9 anni e sei mesi e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella di corrispondenza di cui al penultimo comma del presente articolo;
D) l'applicazione delle norme transitorie di cui al presente articolo non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto alla posizione acquisita nell'ordinamento di provenienza;
E) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.
E' approvata la seguente tabella di corrispondenza, tab. A), fra i livelli funzionali in vigore presso la Regione e i livelli e/o le qualifiche in vigore presso lo stato nonché presso gli enti pubblici di provenienza degli impiegati aventi titolo all'inquadramento.
Tabella A) per la equiparazione dei livelli funzionali e delle qualifiche del personale da inquadrare nel ruolo unico del personale della Regione
Personale della Regione del Veneto
personale dello Stato
personale degli enti parastatali
personale degli ex enti ospedalieri
Dirigente (8° livello)
Direttore di divisione a esaurimento e ispettore generale a esaurimento, di cui all'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312; primo dirigente; dirigente superiore
Dirigente,
Personale della 1° qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture organizzative complesse da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore del dpr 20 dicembre 1979, n. 761; personale medico e non medico della 1° qualifica professionale o del ruolo tecnico che, nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale; direttore centrale*; dirigente superiore; dirigente generale
Primo e secondo livello dirigenziale; aiuto medico; vice direttore sanitario; direttore di farmacia; direttore tecnico (biologo e fisico-chimico); direttore sanitario; primario; direttore amministrativo
Esperto (7° livello)
8° livello
Direttore aggiunto di divisione
Collaboratore tecnico professioale, collaboratore tecnico (analista statistico, sociologo), 1° qualifica professionale, collaboratore tecnico coordinatore; collaboratore coordinatore
8° livello
Assistente medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico-chimico); psicologo non medico, farmacista (collaboratore)
Istruttore (6° livello)
7° livello
Collaboratore, collaboratore tecnico
7° livello
Collaboratore (5° livello)
6° livello
Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, 2° qualifica professionale
5° e 6° livello
Applicato-operatore specializzato (4° livello)
4° e 5° livello
Archivista dattilografo, operatore tecnico
4° livello
Operatore qualificato (3° livello)
3° livello
Agente tecnico
3° livello
Commesso (2° livello)
2° livello
Commesso
2° livello
Ausiliario (1° livello)
1° livello
-----------
1° livello

* Qualifica soppressa da DPR n. 411/1976 (nota Commissariato del Governo n. 7706 del 24.5.1982).

Per quanto riguarda il personale che rivesta nell'ordinamento dell'ente di provenienza qualifiche non espressamente previste nella tabella A), l'inquadramento nei livelli funzionali del ruolo unico del personale regionale è effettuato in via analogica, sulla base della equipollenza normativamente sancita per le qualifiche stesse.
Art. 5 - Determinazione della posizione economica di inquadramento
Ai fini della determinazione della posizione economica per l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 si applicano i seguenti criteri:
a) per gli impiegati che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1979, n. 509, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dall'1 febbraio 1981, per gli impiegati regionali, previsti dall'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 ;
b) per il personale dello stato e delle opere universitarie, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; inoltre il personale utilizza, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici previsti all'1 febbraio 1981 dell'accordo contrattuale nazionale di provenienza per il triennio 1979-1981. Non si applicano i benefici economici spettanti dall'1 febbraio 1981 agli impiegati regionali, previsti dall'art. 16 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 1 ;
c) al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici contrattuali degli impiegati regionali, sia ai fini della determinazione della posizione economica all'1 febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale: e ciò a decorrere dalla data di effettivo trasferimento o messa a disposizione del singolo impiegato presso la Regione.
Per il personale degli enti soppressi, per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'attribuzione del trattamento economico dei dipendenti civili dello stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino all'1 febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici derivanti dagli accordi contrattuali degli impiegati regionali per lo stesso periodo;
d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.
Al personale, in sede di inquadramento, viene altresì riconosciuto il "maturato in itinere" rispetto all'ordinamento di provenienza con le modalità indicate nell'art. 45, lett. G), della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , con riferimento alla data del 31 gennaio 1981 e secondo le specificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
Per il personale parastatale, l'inquadramento si effettua dall'1 febbraio 1981 tenendo conto del maturato, anche in itinere, secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, spettante al 31 gennaio 1981, con esclusione dei benefici economici decorrenti dall'1 febbraio 1981 per i dipendenti regionali.
Per il personale dello stato, l'inquadramento si effettua dall'1 febbraio 1981 tenendo conto degli effetti economici della normativa statale di origine contrattuale per il periodo 1° gennaio 1979 - 31 gennaio 1981, nonché tenendo conto per la determinazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici di origine contrattuale, decorrenti dall'1 febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982. E' invece esclusa la applicazione dei benefici economici spettanti dall'1 febbraio 1981 agli impiegati regionali in attuazione della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 .
Al personale degli enti soppressi, che non hanno proceduto a rinnovi contrattuali nel triennio 1979-1981 ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici spettanti agli impiegati regionale per i corrispondenti periodi, di cui rispettivamente alle leggi regionali 22 gennaio 1981, n. 1 e 24 agosto 1979, n. 65. Al personale degli enti soppressi il cui stato giuridico ed economico è regolato dalle norme relative agli impiegati civili dello stato, si applicano le norme di origine contrattuale concernenti questi ultimi fino all'1 febbraio 1982, fermo restando il principio della non cumulabilità dei benefici dell'ordinamento di provenienza e dell'ordinamento regionale.
Al personale di cui alla presente legge, che eventualmente continui a operare nelle strutture regionali di destinazione in turni di servizio ordinario avvicendati, è corrisposta fino all'entrata in vigore della legge per il recepimento nell'ordinamento della Regione del Veneto dell'accordo nazionale per il contratto del personale delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984, l'indennità di turno spettante alla data del 3 dicembre 1981 secondo gli ordinamenti di provenienza.
Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di cui sopra non è suscettibile degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 al dpr 26 maggio 1976, n. 411.
Art. 6 - Personale delle opere universitarie
Al personale delle opere universitarie, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge fatto divieto comunque di cumulare i benefici del reinquadramento per mansioni effettuato secondo l'ordinamento di provenienza con i benefici di cui all'art. 4 della presente legge.
Art. 7 - Ampliamento dell'organico
Per consentire l'adeguato svolgimento dei compiti attribuiti o delegati in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvedimenti normativi di attuazione, nonché per consentire l'inquadramento del personale comandato presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833, l'organico della stessa Regione viene ampliato per complessivi 525 posti, così ripartiti: 45 posti di dirigente, 50 posti di esperto, 93 posti di istruttore, 140 posti di collaboratore, 100 posti di applicato, 20 posti di operatore specializzato, 17 posti di operatore qualificato e 60 posti di commesso.
All'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determinerà con proprio provvedimento il numero dei posti in ciascun livello funzionale riservato al personale comandato presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833.
L'inquadramento del personale di cui al presente comma è effettuato nei posti così riservati, sulla base delle norme definite nella presente legge.
La tabella A): "organico del personale della Regione del Veneto", di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , come modificata per effetto del quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67 e per effetto del quinto comma dell'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è sostituita dalla seguente:
Tabella A) organico del personale della Regione del Veneto
Livelli funzionali
Consiglio regionale (1)
amm.ne regionale
totale

Dirigente
Esperto
Istruttore
Collaboratore
Applicato
Operatore specializzato
Operatore qualificato
Commesso
Ausiliario

14
9
6
15
22
6
11
10
1
_____
94

234
411
461
861
613
100
210
173
1
____
3.064

248
420
467
876
635
106
221
183
2
_____
3.158

(1) per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio e con l'obbligo di rientro all'ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la sui segreteria particolare sono distaccati, sono assegnati fino a 6 impiegati di livello non superiore a quello di esperto, tratti dall'organico dell'amministrazione regionale. In alternativa possono essere comandati da enti regionali o da altri enti comunque sottoposti alla vigilanza della Regione.

I commi quinto e sesto dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67 , sono sostituiti dai seguenti 2 commi:
"L'organico della amministrazione regionale è così articolato":
a) contingente dell'amministraizone generale
Livelli funzionali
totale posti
Dirigente
Esperto
Istruttore
Collaboratore
Applicato
Operatore specializzato
Operatore qualificato
Commesso
Ausiliario
231
386
369
700
585
86
210
140
1
_____
2.708

b) contingente dell'amministrazione del personale addetto alla formazione professionale:
Livelli funzionali
totale posti
Dirigente
Esperto
Istruttore
Collaboratore
Applicato
Operatore specializzato
Operatore qualificato
Commesso
Ausiliario
3
25
92
161
28
14
__
33
__
_____
356

"L'organico complessivo del personale della amministrazione regionale è di 3.064 unità; l'organico del personale del ruolo unico della Regione è di 3.158 unità".
I nuovi posti istituiti in ogni livello funzionale per effetto dell'ampliamento dell'organico disposto con la presente legge, eccezione fatta per quelli riservati per l'inquadramento del personale comandato presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, sono coperti secondo le procedure stabilite all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , nonché gli artt. 2 e 9 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 16 .
E' comunque fatta salva l'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 e delle altre leggi dello stato che dispongono l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di cittadini.
Art. 8 - Trattamento assistenziale di previdenza e di quiescenza
Ai fini del trattamento assistenziale, di previdenza e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alla competente gestione per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (Inadel) e cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (Cpdel).
Agli effetti del trattamento assistenziale, di previdenza e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi e riformati è eseguita con effetto dal giorno di soppressione dell'ente o di messa a disposizione della Regione.
Art. 9 - Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall'inquadramento presso la Regione del personale che vi ha titolo ai sensi della presente legge, previsti per l'anno 1982 in L. 6.461.100.000, fanno carico al cap. 192019065, bilancio 1982, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




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