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Legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 (BUR n. 27/1988)

Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere

Legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 (BUR n. 27/1988) (Abrogata)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Legge abrogata dall’articolo 21, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 , tranne articolo 5, commi 8 e 9, abrogati dall’articolo 2, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 .



SOMMARIO
Legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 (BUR n. 27/1988)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.

Art. 1 - Finalità della legge.
1. Con la presente legge la Regione Veneto, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive alberghiere e stabilisce i criteri per la loro classificazione.
Art. 2 - Definizioni.
1. La presente legge individua come attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Essa definisce e disciplina le seguenti strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera:
− alberghi
− motels
− villaggi - albergo
− residenze turistico-alberghiere.
Art. 3 - Tipologie.
1. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, ed eventuale vitto.
2. Sono motels gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l' assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni delle persone alloggiate, i quali assicurano servizi di ricovero, parcheggio, riparazione e rifornimento carburanti.
3. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive, caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili, le quali fanno parte di uno stesso complesso e sono inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
5. Gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti obbligatori e fungibili, indicati nelle allegate tabelle.
6. L' attività ricettiva può essere svolta oltrechè nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze.
7. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando a essa si acceda da un diverso ingresso.
8. Rispetto alla sede principale, le dipendenze devono essere ubicate a non più di metri 100 di distanza in linea d' aria o comunque all' interno dell' area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.
9. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale.
10. Deroghe possono essere concesse qualora concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che pongano le dipendenze in condizione di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.
Art. 4 - Classificazione.
1. Gli alberghi, i motels e i villaggi - albergo sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con 5, 4, 3, 2, 1 stella ; le residenze turistico - alberghiere vengono contrassegnate con 4, 3, 2 stelle. Le residenze turistico - alberghiere sprovviste dei requisiti minimi prescritti per la classifica a due stelle, anche se provviste di portierato, sono classificate tra gli alloggi turistici extralberghieri.
2. Gli alberghi classificati con 5 stelle, in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale, assumono la denominazione aggiuntiva “ lusso ” quando i requisiti e i valori numerici di cui all' allegata tabella A) superano di almeno 75 punti il punteggio minino previsto per le 5 stelle.
3. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:
− capacità ricettiva non inferiore a sette camere;
− un locale bagno ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
− un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
− un locale a uso comune;
− impianti tecnologici e addetti adeguati, per numero e qualificazione professionale, al buon funzionamento delle strutture.
4. Le strutture ricettive classificate nelle categorie 5 stelle L., 5 stelle e 4 stelle, devono avere un direttore d' albergo di accertata professionalità, che può coincidere con il titolare dell' impresa (o gestore).
5. La classificazione è obbligatoria e ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio del quinquennio stesso.
6. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all' esterno e all' interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnato.
7. Alla classificazione provvede, con la procedura di cui all' articolo 5, la giunta provinciale sentito il parere dell' amministrazione comunale, dell' azienda di promozione turistica, ove esistente, e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento che viene trasmesso alla Giunta regionale. I pareri, richiesti dalla giunta provinciale, devono essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la giunta provinciale può provvedere senza ulteriori dilazioni.
Art. 5 - (Procedure per la classificazione).
1. Entro il 30 giugno dell' ultimo anno di ogni quinquennio a partire da quello individuato al comma 1 del successivo articolo 17, i titolari della autorizzazione all' esercizio devono far pervenire alla giunta provinciale, gli appositi moduli di denuncia dell' attrezzatura, debitamente compilati in ogni loro parte.
2. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha valore per la rimanente frazione del quinquennio in corso.
3. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, si procede, in ogni momento d' ufficio o su domanda, a una nuova classificazione.
4. La domanda di classificazione va presentata alla giunta provinciale, corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di agibilità ;
b) autorizzazione di cui alle leggi sanitarie, previste dalle vigenti norme, con l' indicazione del numero dei letti autorizzabili per ciascuna camera;
c) relazione tecnico - descrittiva sulla tipologia e la qualità dei servizi offerti, sulle dotazioni degli impianti e attrezzature, sull' ubicazione e aspetto esterno, nonché sul numero e qualificazione professionale degli addetti per reparto;
d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso, in scala 1 : 100.
5. La documentazione, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, deve essere prodotta in copia conforme all' originale. I modelli di denuncia sono predisposti e distribuiti dai competenti uffici provinciali.
6. Ove venga presentata domanda di riclassificazione, la dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, sostituisce la documentazione prevista dal medesimo comma. La ripresentazione della documentazione è invece obbligatoria in caso di modifiche strutturali.
7. La classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base degli elementi denunciati, di cui al comma 4, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e attribuita in via definitiva entro 90 giorni dall' inizio dell' attività, a seguito di accertamento da parte dell' amministrazione provinciale.
8. Per le strutture ricettive, già esistenti nei centri storici, o in località soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, è ammessa deroga con un massimo del 20% in meno sulla misura fissata dalle norme dei regolamenti edilizi comunali, per la superficie e la cubatura delle camere, a condizione che le strutture ricettive stesse fossero in regola con la normativa urbanistica in vigore all'epoca della concessione della prima licenza.
Art. 6 - Denominazione.
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare omonimie nell' ambito territoriale dello stesso comune e viene approvata dalla giunta provinciale.
2. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di Hotel ; la indicazione di “ Grand Hotel ” oppure di “ Palace Hotel ” spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
3. In aggiunta alla denominazione dell' albergo è consentito l' uso delle dizioni Garni, Meublè, Locanda e Pensione.
Art. 7 - Inizio, sospensione e cessazione dell' attività.
1. L' inizio dell' attività delle strutture ricettive, di cui all' articolo 3, è subordinato al rilascio da parte del sindaco della prescritta autorizzazione, della quale il sindaco deve dare immediata comunicazione alla giunta provinciale.
2. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato alla intervenuta classificazione. L' autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla denominazione dell' esercizio, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (annuale o stagionale) e all' ubicazione.
3. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale o stagionale. Le aperture stagionali non possono essere inferiori a quattro mesi e superiori a otto mesi distribuiti in non più di due periodi nell' arco dell' anno solare.
4. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono chiudere per ferie per un massimo di 45 giorni, distribuiti in uno o più periodi dell' anno solare, previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all' azienda di promozione turistica ove esistente ; possono altresì chiudere per altri motivi e per un massimo di otto giorni nell' arco dell' anno solare, con il solo obbligo della previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all' azienda di promozione turistica, ove esistente.
5. Al di fuori di tali casi, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, deve essere autorizzata dal sindaco, cui va presentata motivata richiesta ; il sindaco può consentire la chiusura sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici per accertate e gravi circostanze.
6. La chiusura temporanea delle strutture, al di fuori dei casi e delle modalità di cui ai commi precedenti, determina l' applicazione della sanzione prevista dal comma 7 dell' articolo 14. La chiusura, qualora abbia durata superiore a diciotto mesi, provoca altresì la revoca della autorizzazione, pur permanendo i vincoli previsti dalla presente legge.
7. La chiusura per cessazione dell' attività va comunicata al sindaco, alla provincia e all' azienda di promozione turistica, ove esistente, almeno tre mesi prima dell' evento salvo cause di forza maggiore, e l' autorizzazione va revocata contestualmente alla cessazione della attività stessa.
8. L' autorizzazione all' esercizio dell' attività ricettiva può essere revocata dal sindaco in ogni momento, qualora vengano meno i previsti requisiti soggettivi. La revoca può avvenire anche in presenza di rifiuto di accoglienza da parte del gestore, nei casi non previsti dalla legge.
9. Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l' attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico - amministrative, il sindaco può sospendere l' autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro 30 giorni alle prescrizioni dell' autorità concedente ; nei casi di carenze più gravi e nell' ipotesi prevista dall' articolo 100 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, il sindaco può revocare l' autorizzazione.
Art. 8 - Gestione e responsabilità.
1. Responsabile delle strutture ricettive di cui allo articolo 3, è il titolare dell' autorizzazione all' esercizio (o gestore).
2. Il titolare o l' eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall' autorizzazione, sono responsabili dell' osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 9 - Notifica della classificazione e ricorsi.
1. I provvedimenti di classificazione delle strutture ricettive sono notificati agli interessati tramite il comune in cui è ubicato l' esercizio e comunicati alla Giunta regionale e all' azienda di promozione turistica competente per il territorio, ove esistente.
2. Avverso il provvedimento definitivo di classificazione ai sensi del comma 7 dell' articolo 5 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale, che decide entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.
Art. 10 - Disciplina dei prezzi.
1. I titolari di strutture ricettive (o gestori) di cui all' articolo 3 sono obbligati a denunciare alla giunta provinciale, su apposito modulo, fornito dalla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi minimi e massimi che intendono praticare a valere dal successivo 1 gennaio al 31 dicembre per:
− le camere a uno o due letti con o senza servizi igienici privati;
− le unità abitative con o senza servizi igienici privati;
− la pensione e/o la mezza pensione, riferite all' alloggio con o senza servizi igienici privati, i prezzi dei pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo) qualora l' esercizio sia dotato di ristorante.
2. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento, Iva e imposta di soggiorno, ove applicata, con corrispondenti adeguamenti automatici, in aumento o in diminuzione in caso di variazione in più o in meno delle aliquote Iva e dei valori dell'imposta. I gestori di strutture ricettive alberghiere, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno facoltà di presentare una seconda denuncia, entro il 31 marzo, modificante la prima a valere dal successivo 1 giugno al 31 dicembre.
3. La pensione comprende l' alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l' alloggio, la prima colazione e un pasto.
4. Il prezzo della camera e/o dell' unità abitativa si intende riferito anche a un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.
5. I prezzi della pensione completa si applicano per soggiorni non inferiori a tre giorni.
6. Il supplemento per il condizionamento dell' aria può essere applicato nel periodo 1 giugno - 30 settembre e non può in nessun caso essere superiore al 10% del prezzo massimo della camera.
7. Il supplemento per l' aggiunta di un letto in una camera a due letti non può superare il 25% del prezzo totale, al netto del supplemento relativo all' aria condizionata.
8. Il prezzo della camera singola alla quale su richiesta venga aggiunto un letto, non può in alcun caso superare il 70% del prezzo massimo, relativo alla stagione, della camera a due letti, escluso il supplemento relativo all' aria condizionata.
9. Il prezzo della camera singola non può essere superiore all' 80% del prezzo della camera a due letti. Il prezzo della camera con servizi igienici, ma senza doccia o bagno, non può superare il 75% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno e doccia.
10. Il prezzo della camera senza servizi igienici, e senza bagno o doccia non può superare il 60% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno o doccia.
11. Il prezzo della camera dotata della sola doccia o del solo bagno non può superare il 70% del prezzo della camera con servizio igienico, bagno o doccia.
12. Tra i prezzi minimi e massimi delle camere denunciati per uno stesso periodo, non può esservi una differenza superiore al 100% ; tra i prezzi minimo e massimo, relativi alla pensione completa o mezza pensione, non può esservi una differenza superiore a quella costituita dal diverso tipo di camera, per uno stesso periodo. I gestori delle strutture ricettive possono applicare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti di almeno 10 persone;
b) accompagnatori turistici e personale di servizio al seguito dei clienti;
c) pensionati per periodi di soggiorno continuativo superiore ai 15 giorni.
13. Ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo, per le zone montane i prezzi hanno validità dal successivo 1 dicembre e fino al 30 novembre dello anno seguente.
14. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la denuncia dei prezzi deve essere presentata contestualmente al rilascio della autorizzazione all' esercizio.
15. La giunta provinciale, a richiesta delle associazioni territoriali di categoria e sentite le aziende di promozione turistica competenti per il territorio, ove esistenti, fissa con proprio provvedimento, per zone determinate, i periodi di alta e bassa stagione, durante i quali possono essere applicate due differenti serie di prezzi.
16. In caso di applicazione di tariffe di alta e bassa stagione il prezzo di quest' ultima non può essere superiore all' 80% di quello dell' alta stagione.
17. In applicazione dell' articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria entro il 30 settembre di ogni ano. A tal fine le province, entro il 31 agosto di ogni anno, devono inviare alla Giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste per categoria. Gli esercizi alberghieri classificati 5 stelle L, 5 stelle e 4 stelle sono tenuti a denunciare alla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, ai soli fini della pubblicità delle tariffe, i prezzi massimi comprensivi di riscaldamento, Iva e imposta di soggiorno che intendono applicare a valere dal successivo 1 gennaio fino al 31 dicembre.
18. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l' attrezzatura delle strutture ricettive alberghiere deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi che devono corrispondere a quelli ufficialmente approvati.
19. E' in facoltà dell' albergatore determinare l' ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera (comunque non prima delle ore undici).
Art. 11 - Pubblicità dei prezzi.
1. E' fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella, sulla quale siano indicati i prezzi minimi e massimi che si applicano per i servizi di cui al comma 1 dell' articolo 10.
2. La tabella, compilata su apposito modello, fornito dalla Giunta regionale, sottoscritta dall' esercente, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta provinciale per il visto di conformità con i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale. In caso di errore, la Giunta provinciale provvede d' ufficio alla rettifica.
3. Il titolare delle strutture ricettive (o gestore), che non abbia provveduto alla regolare denuncia, di cui al comma 1 dell' articolo 10, non può applicare prezzi superiori a quelli indicati nell' ultima denuncia regolare.
4. E' fatto obbligo di tenere esposto in ogni camera o unità abitativa, in luogo ben visibile, un cartellino predisposto dalla Giunta regionale, contenente i seguenti dati:
a) la denominazione dell' esercizio;
b) la classificazione;
c) il numero assegnato alla camera o dell' unità abitativa;
d) il numero dei letti;
e) il prezzo giornaliero della camera o dell' unità abitativa, della pensione e/o mezza pensione per persona rispettivamente riferiti ai periodi di bassa e alta stagione;
f) l' eventuale supplemento per il condizionamento della aria;
g) l' ora entro cui deve essere lasciata libera la stanza, ai sensi dell' articolo precedente. E' fatto altresì obbligo di esporre in ogni stanza un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
Art. 12 - Registrazione e notifica delle persone alloggiate.
1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti all' osservanza delle norme stabilite dall' articolo 109 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e, successive modificazioni e, inoltre, a comunicare giornalmente, su apposito modello alla azienda di promozione turistica ove esistente, il movimento degli ospiti, ai fini della rilevazione statistica. In mancanza dell' azienda di promozione turistica, la comunicazione deve essere fatta all' autorità di pubblica sicurezza.
Art. 13 - Reclami e vigilanza.
1. I clienti, ai quali siano stati richiesti prezzi superiori a quelli massimi indicati nella prescritta tabella prezzi o che riscontrino carenze nella gestione e/o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al presidente della giunta provinciale entro 60 giorni dallo evento.
2. Il presidente della giunta provinciale, entro 30 giorni, informa il titolare (o gestore) del reclamo pervenuto, assegnandogli 30 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.
3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il presidente della giunta provinciale comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al titolare (o gestore) il prezzo massimo che poteva essere richiesto per i servizi forniti e dà corso al procedimento relativo all' applicazione della sanzione amministrativa di cui all' articolo 14, comma 4 e similmente provvede nei casi di carenze di gestione o di strutture.
4. Il titolare (o gestore), indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l' importo pagato in più, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell' avvenuto pagamento alla giunta provinciale.
5. Ferme restando le competenze dell' autorità di pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco e quelle dell' autorità sanitaria, per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull' osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla giunta provinciale.
6. Per ispezioni e controlli la giunta provinciale si avvale di propri funzionari all' uopo incaricati e muniti di apposito tesserino di servizio.
7. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.
Art. 14 - Sanzioni.
1. L' inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 a un massimo di L. 3.000.000.
2. Chiunque attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo una attrezzatura non conforme a quella autorizzata o una denominazione diversa da quella approvata è assoggettato a una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. In caso di reiterata violazione, viene disposta la revoca dell' autorizzazione.
3. Chiunque eserciti una attività ricettiva di cui alla presente legge, sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 e alla immediata chiusura dello esercizio.
4. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati e approvati, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 50 volte quanto illecitamente riscosso, con un minimo di L. 100.000. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell' autorizzazione.
5. Chiunque doti, in modo permanente, le camere e le unità abitative di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetto a una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, per posto letto in più.
6. La mancata esposizione al pubblico della autorizzazione all' esercizio o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.
7. La chiusura temporanea della struttura ricettiva in violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 dello articolo 7 è soggetta alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono comminate dal Presidente della giunta provinciale. Le sanzioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 sono comminate dal sindaco.
9. In caso di persistente inadempienza nell' osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, può disporsi la sospensione della autorizzazione sino a quando il titolare (o gestore) non abbia ottemperato a quanto prescritto.
10. Le somme, introitate per le sanzioni, sono trattenute dagli enti che le hanno comminate.
Art. 15 - Vincolo di destinazione.
1. I comuni, ai sensi dell' articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico - edilizia delle strutture ricettive alberghiere con particolare riferimento per quelle esistenti nell' ambito delle zone A) e B), previste dagli strumenti urbanistici vigenti e, ove occorra, con l' individuazione delle aree specificamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale, e tenendo conto delle esistenti localizzazioni.
2. In attesa del previsto adeguamento degli strumenti urbanistici e fino all' approvazione delle relative varianti, tutte le strutture ricettive di cui all' articolo 2 esistenti e di nuova attivazione, sono soggette a vincolo provvisorio, in considerazione della particolare vocazione turistica della Regione Veneto nel suo complesso.
3. Il vincolo di cui al comma precedente ha durata massima di sette anni, decorsi i quali senza che i comuni abbiano provveduto agli adempimenti di cui al primo comma, esso è prorogato di un ulteriore anno, entro il quale la Giunta regionale o la provincia, ove si siano verificate le condizioni previste dall' articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , provvede con proprio atto a individuare strutture e aree relativamente alle quali il vincolo di destinazione permane.
4. Dalla data di adeguamento, attraverso l' approvazione della relativa variante, le strutture ricettive alberghiere, individuate negli strumenti urbanistici dei rispettivi comuni come destinate ad attività turistiche e ricettive, sono soggette a vincolo. Per le strutture che, nell' ambito delle stesse aree, vengano destinate all' attività ricettiva successivamente, il vincolo sorge dalla data del rilascio dell' autorizzazione all' esercizio. Il vincolo così introdotto vige a tempo indeterminato.
5. Le strutture ricettive, già legittimamente assentite che, dopo l' adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al primo comma e al terzo comma, si trovino ubicate in difformità dalle destinazioni di piano, non sono soggette al vincolo. Esse possono mantenere la destinazione originaria o essere destinate, con atto di assenso ai sensi della legge urbanistica regionale, a nuova utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici ; nel primo caso gli interventi edilizi relativi a tali insediamenti possono essere disciplinati con variante ai sensi dell' articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , così come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 .
Art. 16 - Rimozione del vincolo.
1. Per le strutture ricettive soggette a vincolo ai sensi del precedente articolo, il comune non può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto, nè adottare la variante al piano regolatore a tal fine eventualmente necessaria, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della azienda di promozione turistica competente per territorio, ove esista, autorizza il mutamento della destinazione della struttura ricettiva, compatibilmente con le previsioni degli atti della programmazione regionale, in relazione alla comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura, e constatata, in presenza dell' ulteriore vincolo connesso con i finanziamenti regionali, previsto dalle leggi regionali in materia di contributi, l' avvenuta estinzione dei mutui o la restituzione dei contributi e agevolazioni percepite.
3. In caso di mutamento della destinazione ricettiva in violazione del vincolo di cui al precedente articolo o del vincolo connesso con finanziamenti regionali, salve le sanzioni di cui al capo terzo del titolo V della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , e successive modificazioni e integrazioni, e fermo in ogni caso l' obbligo di restituire i contributi e le agevolazioni eventualmente percepite, rivalutate ai sensi della vigente legislazione, il Presidente della Giunta regionale irroga una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 a un massimo di Lire 5.000.000 per vano, per un importo comunque non inferiore a L. 10.000.000.
Art. 17 - Disposizioni transitorie.
1. La giunta provinciale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive alberghiere, valevole per il quinquennio 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1993.
2. A tal fine i titolari (o gestori) sono tenuti a denunciare su appositi moduli, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima.
3. Le strutture ricettive alberghiere che, in sede di nuova classificazione, risultino sprovviste di uno o più requisiti minimi e/o obbligatori per l' attribuzione della classifica minima, vengono ugualmente classificate con una stella, a condizione che si dotino dei requisiti mancanti entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. Le strutture ricettive alberghiere, che difettano di alcuni requisiti obbligatori per ottenere la classifica a stelle, secondo le comparazioni sotto indicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparazioni, a condizione che i requisiti posseduti totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell' allegata tabella A) e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge:
− alberghi di lusso in possesso di standards di classe internazionale : cinque stelle lusso;
− alberghi di lusso : cinque stelle ;
− alberghi di prima categoria : quattro stelle;
− alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria : tre stelle;
− alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria : due stelle;
− alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande : una stella.
5. Trascorso tale termine, la Giunta provinciale provvede alla classificazione definitiva e, ove occorre, dichiara la decadenza della classificazione attribuita.
Art. 18 - Dipartimento regionale per il turismo.
1. Per quanto di competenza della Giunta regionale, previsto dalla presente legge, la Giunta stessa si avvale del Dipartimento regionale per il turismo.
Art. 19 - Modalità di esercizio delle funzioni delegate.
1. Le funzioni, conferite alla provincia competente per territorio e ai relativi organi, si intendono delegate a tempo indeterminato.
2. L' esercizio delle funzioni delegate avviene, altresì, nel rispetto del piano regionale di sviluppo, di cui allo articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , nonché di ogni altro atto di programmazione, indirizzo o coordinamento, emanato per la materia dalla Giunta o dal Consiglio regionale, nell' ambito della rispettiva competenza.
3. La Regione e le province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
4. A norma dell' articolo 55 dello Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all' esercizio delle funzioni delegate.
5. In caso di violazione di legge, di inadempimento o inerzia, la Giunta regionale diffida l' ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall' esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti allo organo regionale di controllo.
6. Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati o quando si tratti di inosservanza delle direttive degli atti, di cui al secondo comma, la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni delegate.
7. La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.
Art. 20 - Norma finanziaria.
1. Per il rimborso delle spese relative all' esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale ripartisce tra le amministrazioni provinciali un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.
Art. 21 - Dichiarazione d' urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ALLEGATI RELATIVI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 :

"DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"
TABELLA (A)
(Principi)


Le strutture ricettive alberghiere vengono suddivise in cinque categorie: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle e cinque stelle.
La struttura ricettiva alberghiera ad una stella è la più semplice, quella a cinque stelle è la più completa e confortevole.
Le residenze turistico-alberghiero vengono suddivise in tre categorie denominate: due stelle, tre stelle e quattro stelle.
Punteggio minimo da conseguire:


Strutture ricettive alberghiere
Residenze turistiche alberghiere
*
1 stella
30

**
2 stelle
80
45
***
3 stelle
128
65
****
4 stelle
187
130
*****
5 stelle
240


(Requisiti obbligatori e fungibili per le strutture ricettive alberghiere)

(Note)

(1) Obbligatorio per strutture ricettive a 1 stella;
(2) Obbligatorio per strutture ricettive a 2 stelle;
(3) Obbligatorio per strutture ricettive a 3 stelle;
(4) Obbligatorio per strutture ricettive a 4 stelle;
(5) Obbligatorio per strutture ricettive a 5 stelle;
(6) Negli esercizi che dispongono di meno 10 locali privati il punteggio per gli accessori (1.14) è attribuito nel limite massimo di 3 punti;
(7) il locale bagno completo si intende dotalo di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, tale dotazione (202 - 204) non e lassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili;
(8) Per gli immobili esistenti l'obbligo degli ascensori e del montacarichi (209 - 210) sussiste se tecnicamente e lettimamente realizzabile.

1.
Prestazioni di servizi
Punti
attribuiti
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni


1.011 assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente per servizio (5)
12

1.012 assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente (4)
6

1.013 assicurati 12/24 ore da un addetto (1) (2) (3)
1
1.02
Servizio custodia valori


1.021 in cassaforte dell'albergo
1

1.022 in cassaforte dell'albergo e con disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30% delle camere
2
1.03
Servizio di notte


1.031 portiere di notte (4) (5)
10

1.032 addetto disponibile, a chiamata (1) (2) (3)
1
1.04
Trasporto interno dei bagagli


1.041 a cura del personale (3) (4) (5)
6

1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela
3
1.05
Servizio di automobile


1.051 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito
5

1.052 idem c.s. - a pagamento
3
1.06
Servizio di prima colazione


1.061 in sala apposita (5)
3

1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3) (4)
2

1.063 per servizio reso anche nelle camere (5) aggiungere punti
5
1.07
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto


1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4) (5)
3

1.072 assicurato 12/24 (2) (3)
2
1.08
Servizio di bar nei locali comuni


1.081 assicurato 16/24 ore a cura del .personale addetto (5)
3

1.082 assicurato 12/24 a cura del personale addetto
2

1.083 assicurato per periodi inferiori alle 12/24 ore
1
1.09
Servizio di bar nelle camere


1.091 cento per cento delle camere con minibar o con servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto (5)
10

1.092 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
7

1.093 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
5

1.094 distributori automatici ai piani (almeno 1 per piano)
2
1.10
Divise per il personale (4) (5)
6
1.11
Lingue estere correttamente parlate


1.111 dal gestore o direttore:


- 3 lingue
3

- 2 lingue (4) (5)
2

- 1 lingua (3)
1

1.112 dai capi servizio:


- 4 lingue o più
3

- 3 lingue
3

- 2 lingue (4) (5)
2

- 1 lingua
1
1.12
Servizio di centralino telefonico


1.121 assicurato da addetto 24/24 ore
8

1.122 assicurato da addetto 16/24 ore
6

1.123 assicurato da addetto 12/24 ore (3) (4) (5)
4

1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell'addetto (5), aggiungere punti
2

1.125 per conoscenza di almeno una lingua estera da parte dell'addetto, aggiungere punti
1
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe:


- tutti i giorni (4) (5)
8

- almeno 3 volte alla settimana (3)
4

- almeno 2 volle alla settimana (2)
2

- almeno 1 volta alla settimana (1)
1

1.132 asciugamani nelle camere:


- tutti i giorni (3) (4) (5)
6

- 3 volte alla settimana (2)
3

- 2 volte alla settimana (1)
1
1.14
Accessori dei locali-bagno privati (6):


- saponetta (3) (4) (5)


- sali da bagno (5)


- asciugatoio da bagno di almeno 100 x 50 - cm. (2) (3) (4) (5)


- asciugamano di lino o di spugna (2) (3) (4) (5)


- riserva di carta igienica (2) (3) (4) (5)


- sacchetti igienici (2) (3) (4) (5)


- sgabello (2) (3) (4) (5)


- cestino rifiuti (2) (3) (4) (5)


per ogni tipo di accessorio
1
1.15
Accessori nelle camere:


- necessario per cucito


- documentazione sull'albergo


- necessario per scrivere


per ogni accessorio
1
1.16
Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti


1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9
8

1.162 resa entro le 24 ore (4) (5)
4
1.17
Pulizia calzature (4) (5)


1.171 a cura del personale
4

1.172 macchine automatiche ad uso gratuito
2
1.18
Pulizia nelle camere


1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
2

1.182 una volta al giorno (1) (2) (3)
1
2.
Dotazioni, impianti e attrezzature
Punti
attribuiti
2.01
Acqua corrente in tutte le camere sprovviste di bagno privato (1)


2.011 calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5)
4
2.02
Numero dei locali-bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere dell'albergo (7)


- 2.021 il 100% (5)
30

- 2.022 almeno il 90% (4)
25

- 2.023 almeno ti 70% (3)
20

- 2.024 almeno il 40% (2)
10

- 2.025 almeno il 25%
5

- 2.026 almeno il 5%
1
2.03
Dotazione ulteriore dei locali-bagno privati


2.031 secondo lavabo in almeno il 75% delle camere
10

2.032 secondo lavabo in almeno il 50% delle camere
6
2.04
Numero dei locali-bagno comuni (completi) (7)


2.041 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)
4

2.042 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2) (4) (5)
3

2.043 per ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo (1)
1
2.05
Servizi igienici comuni aggiuntivi


2.051 per ogni bagno in più
2

2.052 per ogni gabinetto, con lavabo
1
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni (1) (2) (3) (4) (5)
1
2.07
Riscaldamento (8)


2.071 in lutto l'esercizio (3) (4) (5)
5

2.072 nei locali comuni e in almeno il 50% delle camere
3

2.073 nei locali comuni (1) (2)
1
2.08
Aria condizionala


2.081 in tutto l'esercizio o regolabile dal cliente nelle camere (5)
5

2.082 nei locali comuni e regolabile dal cliente in almeno il 50% delle
camere
3

2.083 nei locali comuni
1
2.09
Ascensore di servizio o montacarichi (5) (9)
3
2.10
Ascensore per i clienti (9)


2.101 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
3

2.102 per gli alberghi con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) (2) (3)
2
2.11
Sistemazione delle camere


2.111 letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino (1) (2) (3) (4) (5)
1

2.112 lampade o appliques da comodino (2) (3) (4) (5)
1

2.113 terzo punto luce per leggere o scrivere (3) (4) (5)
1

2.114 scrittoio di almeno 50 x 60 cm
1

2.115 specchio con presa corrente (dotazione minima per camera senza bagno) (1) (2) (3) (4)
1

2.116 secondo comodino (2) (3) (4) (5)
1

2.117 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1

2.118 sgabello per bagagli (2) (3) (4) (5)
1
2.12
Poltrone nelle camere


2.121 una per letto
5

2.122 una per camera (4) (5)
3
2.13
Vano soggiorno annesso alla camera in più del 3% delle camere
3
2.14
Televisione


2.141 a colori in tulle le camere
5

2.142 in bianco e nero in tutte le camere
4

2.143 in bianco e nero nel 50% delle camere
2

2.144 ad uso comune (2) (3) (4) (5)
1
2.15
Radio o filodiffusione nelle camere, con regolazione autonoma


2.151 nel 100% delle camere
4

2.152 in almeno il 50% delle camere
1
2.16
Chiamata del personale (1) (2) (3) (4) (5)


2.161 chiamala telefonica diretta
4

2.162 chiamata attraverso il centralino e con campanello
3

2.163 chiamala attraverso il centralino
2

2.164 chiamala con campanello
1
2.17
Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta


2.171 nel 100% (4) (5)
4

2.172 almeno nel 10% (3)
3

2.173 almeno nel 50%
2

2.174 almeno nel 25%
1
2.18
Telefono nelle camere, abilitato alla chiamata esterna diretta


2.181 100%
8

2.182 almeno il 70%
6

2.183 almeno il 50%
4

2.184 almeno il 25%
2
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
1

2.192 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti
1
2.20
Telex
8
2.21
Sale comuni


2.211 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante) (1)
1

2.212 di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime dieci camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (2)
2

2.213 come 2.212, maggiorata del 10%.(3)
3

2.214 come 2.212, maggiorata del 20% (4)
4

2.215 come 2.212, maggiorata del 40% (5)
5

2.216 come 2.212, maggiorata del 50%
6

2.217 come 2.212, maggiorata del 60%
8

2.218 come 2.212, maggiorata dell'80%
11

2.219 come 2.212, maggiorata del 100% o più
15
2.22
Sala ristorante


2.221 in locale apposito
5

2.222 in locale comune
2

2.223 se con cucina tipica aggiungere punti
3
2.23
Tavernetta o tavola calda
3
2.24
Bar


2.241 banco bar posto in locale separato (4) (5)
10

2.242 banco bar posto in locale comune
7

2.243 mobile bar posto in locale comune (2) (3)
5

2.244 esterno, ma con accesso diretto dall'albergo
2
2.25
Sale separale per lettura, congressi, giochi per adulti ecc. (ognuna)
3
2.26
Sala TV separala (4) (5)
3
2.27
Cassetta di sicurezza a muro (almeno nel 30% delle camere)
2
2.28
Impianti sportivo-ricreattivi


2.281 piscina coperta
10

2.282 piscina scoperta
5

2.283 campo da golf
6

2.284 campo da tennis, ognuno
3

2.285 per altri impianti (attrezzature per gioco bambini, minigolf, bocce, ecc), ognuno
2
2.29
Sauna privata
2
2.30
Sala giochi per bambini, separala


2.301 di superficie superiore a mq. 30
3

2.302 di superficie da 25 a 30 mq.
2

2.303 se con assistente, aggiungere punti
3
2.31
Ingresso protetto da portico o pensilina
3
2.32
Ingresso separato per i bagagli, ove possibile per gli alberghi esistenti (5)
3
2.33
Locali di servizio (offices) ai piani (5)
3
2.34
Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato), ascensore di cm. 75 x 130 con porte automatiche, camere con porte di ingresso di almeno 75 cm. di larghezza
5
2.35
Montavivande
3
3.
Ubicazione e aspetto
Punti
attribuiti
3.01
Accesso e comunicazione


3011 con mezzi pubblici (taxi, autobus, ecc.)


- ottimi
3

- normali
2

3012 con vetture private


- ottimi
3

- normali
2
3.02
Collocazione nella località


3.021 eccezionale (vista, centralità, parco, ecc.)
6

3. 022 ottima
4

3.023 buona
2
3.03
Rumori nelle camere


3.031 100% delle camere senza rumori, o insonorizzate
8

3.032 60% delle camere senza rumori, o insonorizzate
4

3.033 40% delle camere senza rumori, o insonorizzate
2
3.04
Aspetto esterno


3.041 impeccabile
5

3.042 ottimo
3

3.043 buono
1
3.05
Area di pertinenza dell'esercizio alberghiero, a disposizione della clientela


3.051 almeno 100 mq. per camera
12

3.052 almeno 50 mq. per camera
8

3.053 almeno 25 mq. per camera
5

3.054 almeno 5 mq. per camera
2
3.06
Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle adiacenze, senza limitazione di tempo e in percentuale del numero delle camere


3.061 almeno 100%
8

3.062 almeno 80%
6

3.063 almeno 60%
4

3.064 almeno 30%
2

(Questo punteggio, per le località senza accesso stradale, è forfettariamente sostituito da:


6 punti per aspiranti a 5 stelle


4 punti per aspiranti a 3 o 4 stelle


2 punti per aspiranti a 2 o 1 stella)




REQUISITI OBBLIGATI PER STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE A 1 STELLA (*)
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni


1.013 assicurati 12/24 ore da un addetto
1
1.03
Servizio di notte


1.032 addetto disponibile, a chiamata
1
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe: almeno 1 volta alla settimana
1

1.132 asciugamani nelle camere: 2 volte alla settimana
1
1.18
Pulizia nelle camere


1.182 una volta al giorno
1
2.01
Acqua corrente in tutte le camere sprovviste di bagno privato


2.011 calda e fredda
1
2.04
Numero dei locali-bagno comuni (completi)


2.043 per ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo
1
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni
1
2.07
Riscaldamento


2.073 nei locali comuni
1
2.11
Sistemazione delle camere


2.111 letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino
1

2.115 specchio con presa corrente (dotazione minima per camera senza bagno)
1

2.117 cestino rifiuti
1
2.16
Chiamata del personale
1
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune
1
2.21
Sale comuni


2.211 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante)
1



REQUISITI OBBLIGA TI PER STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE A 2 STELLE (* *)
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni


1.013 assicurati 12/24 ore da un addetto
1
1.03
Servizio di notte


1.032 addetto disponibile, a chiamata
1
1.06
Servizio di prima colazione


1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi
2
1.07
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto


1.072 assicurato 12/24
2
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe: almeno 2 volle alla settimana
2

1.132 asciugamani nelle camere: 3 volte alla settimana
3
1.14
Accessori dei locali-bagno privati:


sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti
6
1.18
Pulizia nelle camere


1.182 una volta al giorno
1
2.01
Acqua corrente in tutte le camere sprovviste di bagno privato


2.011 calda e fredda
4
2.02
Numero dei locali-bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere dell'albergo


- 2.024 almeno il 40%
10
2.04
Numero dei locali-bagno comuni (completi)


2.042 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
3
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni
1
2.07
Riscaldamento


2.073 nei locali comuni
1
2.10
Ascensore per i clienti


2.102 per gli alberghi con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)
2
2.11
Sistemazione delle camere


2.111 letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino
1

2.112 lampade o appliques da comodino
1

2.115 specchio con presa corrente (dotazione minima per camera senza bagno)
1

2.116 secondo comodino
1

2.117 cestino rifiuti
1

2.118 sgabello per bagagli
1
2.14
Televisione


2.144 ad uso comune
1
2.16
Chiamata del personale
1
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune
1
2.21
Sale comuni


2.212 di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime dieci camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima
2
2.24
Bar


2.243 mobile bar posto in locale comune
5




REQUISITI OBBLIGATI PER STRUTFU RE RICETTIVE ALBERGHIERE A 3 STELLE (* * *)
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni


1.013 assicurati 12/24 ore da un addetto
1
1.03
Servizio di notte


1.032 addetto disponibile, a chiamata
1
1.04
Trasporto interno dei bagagli


1.041 a cura del personale
6
1.06
Servizio di prima colazione


1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi
2
1.07
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto


1.072 assicurato 12/24
2
1.11
Lingue estere correttamente parlate


1.111 dal gestore o direttore: 1 lingua
1
1.12
Servizio di centralino telefonico


1.123 assicurato da addetto 12/24 ore
4
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe: almeno 3 volte alla settimana
4

1.132 asciugamani nelle camere: tutti i giorni
6
1.14
Accessori dei locali-bagno privati:


sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti, saponetta
7
1.18
Pulizia nelle camere


1.182 una volta al giorno
1
2.01
Acqua corrente in tutte le camere sprovviste di bagno privato


2.011 calda e fredda
4
2.02
Numero dei locali-bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere dell'albergo


2.023 almeno ti 70%
20
2.04
Numero dei locali-bagno comuni (completi)


2.041 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
4
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni
1
2.07
Riscaldamento (8)


2.071 in lutto l'esercizio
5
2.10
Ascensore per i clienti (9)


2.102 per gli alberghi con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)
2
2.11
Sistemazione delle camere


2.111 letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino
1

2.112 lampade o appliques da comodino
1

2.113 terzo punto luce per leggere o scrivere
1

2.115 specchio con presa corrente (dotazione minima per camera senza bagno)
1

2.117 cestino rifiuti
1

2.118 sgabello per bagagli
1
2.14
Televisione


2.144 ad uso comune
1
2.16
Chiamata del personale
1
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune
1
2.21
Sale comuni


2.213 come 2.212, maggiorata del 10%
3
2.24
Bar


2.243 mobile bar posto in locale comune
5



REQUISITI OBBLIGATI PER STRUTTURE'RICETTIVEALBERGHIERE A 4 STELLA (* * * *)
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni


1.012 assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente
6
1.03
Servizio di notte


1.031 portiere di notte
10
1.04
Trasporto interno dei bagagli


1.041 a cura del personale
6
1.06
Servizio di prima colazione


1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi
2
1.07
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto


1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
3
1.10
Divise per il personale
6
1.11
Lingue estere correttamente parlate


1.111 dal gestore o direttore: 2 lingue
2

1.112 dai capi servizio: 2 lingue
2
1.12
Servizio di centralino telefonico


1.123 assicurato da addetto 12/24 ore
4
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe: tutti i giorni
8

1.132 asciugamani nelle camere: tutti i giorni
6
1.14
Accessori dei locali-bagno privati :


saponetta, sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti
7
1.16
Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti


1.162 resa entro le 24 ore
4
1.17
Pulizia calzature
2
1.18
Pulizia nelle camere


1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
2
2.01
Acqua corrente in tutte le camere sprovviste di bagno privato


2.011 calda e fredda
4
2.02
Numero dei locali-bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere dell'albergo


- 2.022 almeno il 90%
25
2.04
Numero dei locali-bagno comuni (completi)


2.042 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
3
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni
1
2.07
Riscaldamento


2.071 in lutto l'esercizio
5
2.10
Ascensore per i clienti


2.101 qualunque sia il numero dei piani
3
2.11
Sistemazione delle camere


2.111 letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino
1

2.112 lampade o appliques da comodino
1

2.113 terzo punto luce per leggere o scrivere
1

2.115 specchio con presa corrente (dotazione minima per camera senza bagno)
1

2.116 secondo comodino
1

2.117 cestino rifiuti
1

2.118 sgabello per bagagli
1
2.12
Poltrone nelle camere


2.122 una per camera
3
2.14
Televisione


2.144 ad uso comune
1
2.16
Chiamata del personale
1
2.17
Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta


2.171 nel 100%
4
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune
1
2.21
Sale comuni


2.214 superficie complessiva non inferiore quella degli alberghi a due stelle, maggiorata del 20%
4
2.24
Bar


2.241 banco bar posto in locale separato
10
2.26
Sala TV separala
3




REQUISITI OBBLIGA TI PER STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE A 5 STELLE (* * * * *)
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni


1.011 assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente per servizio
12
1.03
Servizio di notte


1.031 portiere di notte
10
1.04
Trasporto interno dei bagagli


1.041 a cura del personale
6
1.06
Servizio di prima colazione


1.061 in sala apposita
3

1.063 per servizio reso anche nelle camere aggiungere punti
5
1.07
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto


1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
3
1.08
Servizio di bar nei locali comuni


1.081 assicurato 16/24 ore a cura del .personale addetto
3
1.09
Servizio di bar nelle camere


1.091 cento per cento delle camere con minibar o con servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto
10
1.10
Divise per il personale
6
1.11
Lingue estere correttamente parlate


1.111 dal gestore o direttore: 2 lingue
2

1.112 dai capi servizio: 2 lingue
2
1.12
Servizio di centralino telefonico


1.123 assicurato da addetto 12/24 ore
4

1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell'addetto , aggiungere punti
2
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe: tutti i giorni
8

1.132 asciugamani nelle camere: tutti i giorni
6
1.14
Accessori dei locali-bagno privati:


- saponetta, sali da bagno, sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti, pantofoline, asciugacapelli
8
1.16
Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti


1.162 resa entro le 24 ore
4
1.17
Pulizia calzature
2
1.18
Pulizia nelle camere


1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
2
2.01
Acqua corrente in tutte le camere sprovviste di bagno privato


2.011 calda e fredda
4
2.02
Numero dei locali-bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere dell'albergo


- 2.021 il 100%
30
2.04
Numero dei locali-bagno comuni (completi)


2.042 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
3
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni
1
2.07
Riscaldamento


2.071 in lutto l'esercizio
5
2.08
Aria condizionala


2.081 in tutto l'esercizio o regolabile dal cliente nelle camere
5
2.09
Ascensore di servizio o montacarichi
3
2.10
Ascensore per i clienti (5) (8)


2.101 qualunque sia il numero dei piani
3
2.11
Sistemazione delle camere


2.111 letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino
1

2.112 lampade o appliques da comodino
1

2.113 terzo punto luce per leggere o scrivere
1

2.116 secondo comodino
1

2.117 cestino rifiuti
1

2.118 sgabello per bagagli
1
2.12
Poltrone nelle camere


2.122 una per camera
3
2.14
Televisione


2.144 ad uso comune
1
2.16
Chiamata del personale
1
2.17
Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta


2.171 nel 100%
4
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune
1



2.21
Sale comuni


2.215 come 2.212, maggiorata del 40%
5
2.24
Bar


2.241 banco bar posto in locale separato
10
2.26
Sala TV separala nel caso in cui tutte le stanze non dispongano di apparecchio televisivo
3
2.32
Ingresso separato per i bagagli per gli alberghi esistenti, ove possibile
3
2.33
Locali di servizio (offices) ai piani
3




(REQUISITI OBBLIGA TORI E FUNGIBILI DELLE RESIDENZE TURISTICO—ALBERGHIERE)

(Note)
(1) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, tale dotazione (202 - 204) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili.
(2) Obbligatorio per le residenze turistico-alberghiere a 2 stelle;
(3) Obbligatorio per le residenze turislico-alberghiere a 3 stelle;
(4) Obbligatorio per le residenze turislico-alberghiere a 4 stelle;
(5) Per gli immobili esistenti l'obbligo dell'ascensore (2.10) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile.
(6) Per attrezzatura idonea deve intendersi:
Cucina:
- Lavello, scolapiatti, fornelli, mobilio cucina, portarifiuti, frigorifero (4) (3) (2)
- Aspirazione forzala sui fornelli (4) (3) (2)
- Occorrente per la preparazione e la consumazione dei pasti in rapporto al numero dei posti letto (4) (3) (2)
Pranzo:
- Tavolo o piano d'appoggio (4) (3) (2)
- Seggiole in numero pari ai posti letto (4) (3) (2)
Soggiorno:
- Posti a sedere in divano letto o poltrona (4) (3) (2)



1.
Prestazioni di servizi
Punti
attribuiti
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni


1.011 assicurati 16/24 ore (4)
6

1.012 assicurati 14/24 ore (3)
3

1.013 assicurati 12/24 ore (2)
1
1.02
Servizio custodia valori


1.021 in cassaforte dell'albergo residenziale
1

1.022 in cassaforte dell'albergo e con disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30% delle unità abitative
2
1.03
Servizio di notte


1.031 portiere di notte (4)
10

1.032 addetto disponibile, a chiamata (2) (3)
1
1.04
Trasporto interno dei bagagli


1.041 a cura del personale
6

1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela
3
1.05
Servizio di automobile


1.051 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito
5

1.052 idem c.s. - a pagamento
3
1.06
Servizio di prima colazione


1.061 in sala apposita
3

1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi
2

1.063 per servizio reso anche nelle unità abitative aggiungere punti
5
1.07
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto


1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
3

1.072 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
2
1.08
Servizio di bar nei locali comuni


1.081 assicurato 16/24 ore a cura del .personale addetto
3

1.082 assicurato 12/24 a cura del personale addetto
2

1.083 assicurato per periodi inferiori alle 12/24 ore
1
1.09
Servizio di bar nelle unità abitative


1.091 100% delle unità abitative con minibar o con servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto
10

1.092 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
7

1.093 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
5

1.094 distributori automatici ai piani (almeno 1 per piano)
2
1.10
Divise per il personale (4)
5
1.11
Lingue estere correttamente parlate


1.111 dal gestore o direttore:


- 3 lingue
3

- 2 lingue (4)
2

- 1 lingua (2) (3)
1

1.112 dai capi servizio:


- 4 lingue o più
4

- 3 lingue
3

- 2 lingue
2

- 1 lingua
1
1.12
Servizio di centralino telefonico


1.121 assicurato da addetto 24/24 ore
5

1.122 assicurato da addetto 16/24 ore
3

1.123 assicurato da addetto 12/24 ore (2) (3) (4)
1

1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell'addetto, aggiungere punti
2

1.125 come sopra, una lingua aggiungere punti
1
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe:


- tutti i giorni (4)
8

- almeno 3 volte alla settimana (3)
4

- almeno 2 volle alla settimana (2)
1

1.132 asciugamani nelle unità abitative:


- tutti i giorni (4)
3

- 3 volte alla settimana (2) (3)
1
1.14
Accessori dei locali bagni privati


Vedi voce corrispondente in tabella)

1.15
Accessori nelle unità abitative


- necessario per cucito


- documentazione sull'albergo residenziale


- necessario per scrivere


per ogni accessorio
1
1.16
Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti


1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9
8

1.162 resa entro le 24 ore (4)
4
1.17
Pulizia calzature


1.171 a cura del personale
4

1.172 macchine automatiche ad uso gratuito
2
1.18
Pulizia nelle unità abitative


1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
2

1.182 una volta al giorno (2) (3) (4)
1
2.
Dotazioni, impianti e attrezzature
Punti
attribuiti
2.01
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative (2) (3) (4)
1
2.02
Locali-bagno privati (completi) (1)


- 2.021 in tutte le unità abitative (2) (3)
1

- 2.022 in tutte le unità abitative, con antibagno ove possibile per quelle esistenti (4)
8
2.03
Dotazione ulteriore dei locali-bagno privati


2.031 secondo lavabo in almeno il 75% delle unità abitative, ove non sia già obbligatorio
10

2.032 come sopra, in almeno il 50% delle unità abitative
6
2.04
Locali-bagno comuni (completi) (1)


2.041 uno per piano (2) (3) (4)
1
2.05
Servizi igienici comuni aggiuntivi


2.051 per ogni bagno in più
2

2.052 per ogni gabinetto, con lavabo
1
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni (2) (3) (4)
1
2.07
Riscaldamento in tutto l'esercizio (2) (3) (4)
5
2.08
Aria condizionala


2.081 in tutto l'esercizio o regolabile dal cliente nelle camere unità abitative
5

2.082 nei locali comuni e, regolabile dal cliente, in almeno il 50% delle unità abitative
3

2.083 nei locali comuni
1
2.09
Ascensore di servizio o montacarichi
3
2.10
Ascensore per i clienti (2) (3) (4) (5)
1
2.11
Sistemazione delle unità abitative


2.111 100% delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento
6

2.112 almeno il 50% delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento
4

2.113 100% monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (6)
2

2.114 100% monolocali attrezzati per cucina e pernottamento (6)
1
2.12
Sistemazione delle unità abitative


Attrezzatura idonea alla preparazione ed alla consumazione dei pasti nonché:


2.121 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a cinque stelle (3) (4) (6)
3

2.122 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a tre stelle (2) (6)
1
2.13
Salotto permanente in vano separato in più del 3% delle unità abitative (4) (6)
3
2.14
Televisione


2.141 a colori in tulle le unità abitative
8

2.142 in bianco e nero in tutte le unità abitative (3) (4)
4

2.143 in bianco e nero nel 50% delle unità abitative
2

2.144 ad uso comune
1
2.15
Radio o filodiffusione nelle unità abitative, con regolazione autonoma


2.151 nel 100% delle unità abitative (4)
4

2.152 in almeno il 50% delle unità abitative (4)
1
2.16
Chiamata del personale (2) (3) (4)


2.161 chiamala telefonica diretta
4

2.162 chiamata attraverso il centralino e con campanello
3

2.163 chiamala attraverso il centralino
2

2.164 chiamala con campanello
1
2.17
Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta


2.171 nel 100% (4)
4

2.172 almeno nel 70% (3)
2

2.173 almeno nel 50% (2)
1
2.18
Telefono nelle camere, abilitato alla chiamata esterna diretta


2.181 100%
8

2.182 almeno il 70%
4

2.183 almeno il 50%
2
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune (2) (3) (4)
1

2.192 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee)
1
2.20
Telex
8
2.21
Sale comuni


2.211 una sala per uso comune (2)
3

2.212 di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante) pari a mq. 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima (3)
2

2.213 come 2.212, maggiorata del 10%.(4)
3

2.214 come 2.212, maggiorata del 20%
4

2.215 come 2.212, maggiorata del 30%
5

2.216 come 2.212, maggiorata del 40%
7

2.217 come 2.212, maggiorata del 50%
9

2.218 come 2.212, maggiorata dell'80%
12

2.219 come 2.212, maggiorata del 100%
15
2.22
Ristorante
5
2.23
Banco bar


2.231 posto in locale separato
10

2.232 posto in locale comune
5

2.233 esterno, ma con accesso diretto dall'albergo
2
2.24
Sala lettura separata
3
2.25
Sala TV separala
3
2.26
Cassetta di sicurezza a muro (almeno nel 30% delle unità abitative)
2
2.27
Impianti sportivo-ricreattivi


2.271 piscina coperta
10

2.272 piscina scoperta
5

2.273 campo da golf
6

2.274 campo da tennis, ognuno
3

2.275 per altri impianti (minigolf, bocce, ecc), ognuno
2
2.28
Sauna privata
2
2.29
Sala giochi per bambini, separala


2.291 di superficie superiore a mq. 30
3

2.292 di superficie da 25 a 30 mq.
2

2.293 se con assistente, aggiungere punti
3
2.30
Ingresso protetto da portico o pensilina
3
2.31
Ingresso separato per i bagagli
3
2.32
Locali di servizio (offices) ai piani
3
2.33
Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato), ascensore di cm. 75 x 130 con porte automatiche, locali con porte di ingresso di almeno 75 cm. di larghezza
5
3.
Ubicazione e aspetto
Punti
attribuiti
3.01
Accesso e comunicazioni


3.011 con mezzi pubblici (taxi, autobus, ecc.)


- ottimi
3

- normali
2

3012 con vetture private


- ottimi
3

- normali
2
3.02
Collocazione nella località


3.021 eccezionale (vista, centralità, parco, ecc.)
6

3. 022 ottima
4

3.023 buona
2




REQUISITI OBBLIGATI PER RESIDENZE TURISTICO— ALBERGHIERE A 2 STELLE (* *)
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni
Punti
attribuiti

1.013 assicurati 12/24 ore
1
1.03
Servizio di notte


1.032 addetto disponibile, a chiamata
1
1.11
Lingue estere correttamente parlate


1.111 dal gestore o direttore: 1 lingua
1
1.12
Servizio di centralino telefonico


1.123 assicurato da addetto 12/24 ore
1
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe: almeno 2 volte alla settimana
1

1.132 asciugamani nelle unità abitative: almeno 3 volte alla settimana
1
1.18
Pulizia nelle unità abitative


1.182 una volta al giorno
1
2.01
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative
1
2.02
Locali-bagno privati (completi)


- 2.021 in tutte le unità abitative
1
2.04
Locali-bagno comuni (completi) (1)


2.041 uno per piano (2) (3) (4)
1
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni
1
2.07
Riscaldamento in tutto l'esercizio
5
2.10
Ascensore per gli edifici oltre i due piani (escluso il terreno)
2
2.11
Composizione delle unità abitative


2.114 100% monolocali attrezzati per cucina e pernottamento
1
2.12
Sistemazione minima delle unità abitative


possibilità di preparazione e di consumazione dei pasti (6)


2.122 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a tre stelle
1
2.16
Chiamata del personale a mezzo telefono o citofono
1
2.17
Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta


2.173 almeno nel 50% delle unità abitative
1
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune
1
2.21
Sale comuni


2.211 una sala per uso comune
3




REQUISITI OBBLIGA TI PER RESIDENZE TURISTICO—ALBERGHIERE A 3 STELLE (* * *)
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni
Punti
attribuiti

1.012 assicurati 14/24 ore
3
1.03
Servizio di notte


1.032 addetto disponibile, a chiamata
1
1.11
Lingue estere correttamente parlate


1.111 dal gestore o direttore: 1 lingua
1
1.12
Servizio di centralino telefonico


1.123 assicurato da addetto 12/24 ore
1
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe: almeno 2 volte alla settimana
1

1.132 asciugamani nelle unità abitative: almeno 3 volte alla settimana
1
1.18
Pulizia nelle unità abitative


1.182 una volta al giorno
1
2.01
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative
1
2.02
Locali-bagno privati (completi)


- 2.021 in tutte le unità abitative
1
2.04
Locali-bagno comuni (completi) (1)


2.041 uno per piano
1
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni
1
2.07
Riscaldamento in tutto l'esercizio
5
2.10
Ascensore per clienti
1
2.11
Composizione delle unità abitative


2.113 100% monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (6)
2
2.12
Sistemazione delle unità abitative


possibilità di preparazione e di consumazione dei pasti (6)


2.121 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a cinque stelle
3
2.14
Televisione


2.142 in bianco e nero in tutte le unità abitative
4
2.15
Radio o filodiffusione nelle unità abitative, con regolazione autonoma


2.151 nel 100% delle unità abitative
4
2.16
Chiamata del personale a mezzo telefono o citofono
1
2.17
Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta


2.171 nel 100% delle unità abitative
4
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune
1
2.21
Sale comuni


2.213 come 2.212, maggiorata del 10%
3




REQUISITI OBBLIGATI PER RESIDENZE TURISTICO—ALBERGHIERA A 4 STELLE (* * * *)
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni
Punti
attribuiti

1.011 assicurati 16/24 ore
6
1.03
Servizio di notte


1.031 portiere di notte
10
1.10
Divise per il personale
5
1.11
Lingue estere correttamente parlate


1.111 dal gestore o direttore: 2 lingua
2
1.12
Servizio di centralino telefonico


1.123 assicurato da addetto 12/24 ore
1
1.13
Cambio biancheria


1.131 lenzuola federe: tutti i giorni
8

1.132 asciugamani nelle unità abitative: tutti i giorni
3
1.16
Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti


1.162 resa entro le 24 ore
4
1.18
Pulizia nelle unità abitative


1.182 una volta al giorno
1
2.01
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative
1
2.02
Locali-bagno privati (completi)


- 2.022 in tutte le unità abitative
8
2.04
Locali-bagno comuni (completi) (1)


2.041 uno per piano
1
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni
1
2.07
Riscaldamento in tutto l'esercizio
5
2.10
Ascensore per clienti
1
2.11
Composizione delle unità abitative


2.111 100% delle unità con vani destinati per cucina- soggiorno e per pernottamento
6
2.12
Sistemazione delle unità abitative


possibilità di preparazione e di consumazione dei pasti


2.121 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a cinque stelle
3
2.14
Televisione


2.142 in bianco e nero in tutte le unità abitative
4
2.16
Chiamata del personale a mezzo telefono o citofono
1
2.17
Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta


2.172 almeno nel 70% delle unità abitative
2
2.19
Linee telefoniche esterne


2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune
1
2.21
Sale comuni


2.212 una sala di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante) pari a mq. 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima
2











SOMMARIO