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Legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 (BUR n. 65/1988)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 recante norme sull'organizzazione turistica della Regione

Legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 (BUR n. 65/1988) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 28 RECANTE NORME SULL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE

Legge abrogata dall’articolo 30, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 (BUR n. 63/1988) (Novellazione)


MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 28 RECANTE NORME SULL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE.

Art. 1
1. All'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 è soppresso il punto 5).
Art. 2
1. All'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 è soppresso il punto 2).
Art. 3
1. All'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Le aziende di promozione turistica possono svolgere attività di promozione turistica all'estero solo su delega espressa dalla Giunta regionale nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento statale".
Art. 4
1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , è sostituito con i seguenti:
"Istituzione degli uffici di informazione e di assistenza turistica è soggetta a nulla-osta della Giunta regionale, previo parere del comune interessato.
L'uso della denominazione "uffici di informazione e di assistenza turistica" è soggetto a nulla-osta della Giunta regionale, previo parere della provincia e/o della azienda di promozione turistica, ove esista, e del comune interessato".
Art. 5
1. Al quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , le parole "proposte formulate dalle province interessate" sono sostituite con le parole "proposte formulate dalla Giunta regionale".
Art. 6
1. L'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , è così sostituito:
"Il personale di ciascuna azienda di promozione turistica è costituito dal personale proveniente dai soppressi enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e da quello assegnato dalla Regione, nonchè dal personale direttamente assunto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami a copertura dei posti vacanti previsti dalla rispettiva pianta organica, che individua le qualifiche funzionali e le particolari professionalità necessarie in rapporto alle esigenze turistiche della zona. I concorsi sono indetti previo nulla - osta della Giunta regionale.
Il personale è trasferito nel ruolo della singola azienda di promozione turistica con effetto dalla data di entrata in vigore della relativa pianta organica approvata dalla Giunta regionale, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto. Successivamente ciascuna azienda potrà indire i concorsi per la copertura dei posti vacanti.
Ai fini della approvazione delle piante organiche delle singole aziende di promozione turistica, la Giunta regionale tiene conto in via prioritaria dei seguenti criteri:
- numero di presenze turistiche e di posti letto nelle strutture ricettive alberghiere ed extra - alberghiere;
- numero degli uffici di informazione e assistenza turistica( IAT) inclusi nell'ambito turistico di competenza con funzionamento pluristagionale;
- eventuali gestioni speciali con caratteristiche di pluristagionalità .
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle aziende di promozione turistica sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione e sono conseguentemente disciplinati dalle corrispondenti leggi regionali, con particolare riferimento all'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ( CPDEL) per quanto riguarda i fini pensionistici, e l'iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per quanto riguarda i fini previdenziali.".

Art. 7
1. L'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , è così sostituito:
"A ciascuna azienda di promozione turistica è preposto un direttore appartenente al livello corrispondente rispettivamente alla qualifica di funzionario, dirigente regionale e dirigente regionale generale, se nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, in ciascun ambito turistico, è stato accertato un numero di presenze, rispettivamente, inferiore a un milione, tra un milione e sette milioni, oltre sette milioni. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, alle aziende di promozione turistica dei capoluoghi di provincia, qualora il numero delle presenze, sia inferiore a un milione, è preposto un direttore di livello corrispondente alla qualifica di dirigente regionale. Il direttore assiste gli organi amministrativi della azienda e assicura la legalità dell'azione amministrativa e l'esecuzione dei provvedimenti deliberati, sotto l'alta vigilanza del presidente.
Il direttore è responsabile della organizzazione e del coordinamento dell'attività degli uffici, ne dirige il personale e svolge ogni altro compito a lui affidato dalla legge o dai regolamenti.
Al direttore di azienda di promozione turistica, cui sia stata affidata dal Presidente della Giunta regionale la reggenza a scavalco di altra azienda, compete il compenso mensile previsto dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1975, n. 587.".
Art. 8
1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , è inserito il seguente :
"Articolo 19/ bis - Termini per l'esercizio del controllo.
Alle deliberazioni che, ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19 sono soggette a riscontro di legittimità , ovvero a esame di merito, da parte della Giunta regionale, si applica per quanto concerne il decorso dei termini, il disposto di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 e successive modifiche.".
Art. 9
1. L'articolo 24 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , è così sostituito:
"L'indennità di carica spettante al presidente della azienda di promozione turistica è commisurata alle presenze turistiche registrate nell'anno precedente e fissata con provvedimento del consiglio di amministrazione entro i seguenti limiti massimi:
a) fino a 500.000 presenze annue, lire 600.000 mensili;
b) da 500.001 a 1 milione presenze annue, lire 800.000 mensili;
c) da 1.000.001 a 3 milioni presenze annue, lire 1.000.000 mensili;
d) da 3.000.001 a 7 milioni presenze annue, lire 1.200.000 mensili;
e) oltre 7.000.000 presenze annue, lire 1.400.000 mensili.
Le aziende di promozione turistica dei capoluoghi di provincia possono fissare comunque l'indennità di cui al punto c).
Con provvedimento del consiglio di amministrazione è altresì determinata l'indennità di presenza spettante ai restanti componenti degli organi collegiali entro il limite di lire 40.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza.
Il consiglio determina anche l'indennità annua lorda da corrispondere al presidente del collegio dei revisori fino a un massimo di lire 3.000.000 e nella misura del 50% ai componenti del collegio stesso.
In ogni caso non è ammesso il cumulo fra indennità di carica e indennità di presenza.
Le indennità di missione e il rimborso spese sono disciplinate ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 , e successive modifiche e integrazioni.".
Art. 10
1. All'articolo 27 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , sono apportate le seguenti modificazioni :
- il primo comma è così sostituito:
"E' istituito un fondo denominato "Fondo di programmazione turistica", destinato a concorrere al finanziamento complessivo delle attività e delle spese di funzionamento delle aziende di promozione turistica, nonchè delle attività delle province.".
- il terzo comma è abrogato;
- alla fine dell'ultimo comma vengono aggiunte le parole "tenuto conto delle esigenze di bilancio, delle presenze turistiche, dei posti letto nelle strutture ricettive e degli uffici di informazione e assistenza turistica( IAT) attivati.".
Art. 11
1. L'articolo 32 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , è così sostituito :
"Al personale della azienda di promozione turistica si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 38 .
Alla ricongiunzione dei periodi di servizio prestati dal personale già appartenente agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno provvede con i criteri previsti dall'articolo 5 lettere a), b) e c) della legge regionale 29 giugno 1981, n. 38 , l'azienda di promozione turistica da cui dipende il personale che cessa dal servizio.
L'azienda di promozione turistica, per il personale proveniente dai soppressi enti provinciali per il turismo, e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo può impiegare, d'accordo con il dipendente interessato le somme incamerate a norma dell'articolo 5 - lettera b) - della legge regionale 29 giugno 1981, n. 38 , per il riscatto con l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) dei corrispondenti periodi di servizio.
Nei confronti del personale, già dipendente dagli enti provinciali per il turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, assegnato per l'esercizio della delega in materia di turismo alle amministrazioni provinciali e comunali, è assicurata, a cura della Regione, la ricongiunzione dei servizi prestati presso i disciolti enti e aziende, riscattando con l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) tali periodi di attività, ovvero assumendo a proprio carico, all'atto della cessazione dal servizio del dipendente, l'onere della spesai n misura proporzionale ai periodi di servizio prestati presso i disciolti enti e/o aziende.
In ogni caso, la Regione incamera le somme accantonate per conto del dipendente interessato sino alla data della sua iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).".
Art. 12
1. I beni, le entrate tributarie ed extra tributarie, nonchè tutti gli affari giuridici pendenti, già intestati alla Regione e assegnati in gestione alla singola azienda di promozione turistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , o comunque successivamente acquisiti per lo stesso titolo, passano in proprietà della stessa azienda, e concorrono alla formazione del suo patrimonio insieme con i beni, i crediti e gli obblighi nel frattempo eventualmente acquisiti a proprio nome.
2. Ciascuna azienda di promozione turistica assicura il proprio funzionamento e l'esercizio delle relative attività mediante i fondi a disposizione e ne risponde solo nei limiti del proprio patrimonio.
3. Il consiglio di amministrazione di ogni azienda è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco dei beni, delle entrate e dei rapporti giuridici di cui al comma 1; la Giunta regionale ha novanta giorni di tempo dalla comunicazione dell'elenco per approvare caso per caso il definitivo trasferimento in proprietà alla azienda dei beni. Decorso inutilmente tale termine l'elenco si intende approvato.
Art. 13
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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