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Legge regionale 6 settembre 1991, n. 23 (BUR n. 81/1991)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione'

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 23 (BUR n. 81/1991) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 23 (BUR n. 81/1991) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"



Art. 1 - Modifica dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12


1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dai seguenti:

"4. Al responsabile della Segreteria particolare del Presidente spetta, ove titolare di retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il Dirigente regionale preposto alla direzione di un Servizio.

5. Al responsabile della Segreteria particolare del Presidente si applica altresì l'art. 12, comma 7.".


Art. 2 - Modifica dell'art. 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12


1. Il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da un massimo di cinque membri, esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, di cui uno, designato nel decreto di nomina, che la presiede e un altro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti delle commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale regionale in quiescenza, che non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego".


Art. 3 - Modifica dell'art. 73 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12


1. L'art. 73 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 73 - Congedo ordinario.

1. L'impiegato ha diritto a un congedo ordinario retribuito della durata di 26 o 30 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di servizio sia articolato su 5 o 6 giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e successive modificazioni.

2. La Regione organizza i propri servizi in modo da consentire a tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle 4 giornate di riposo previste dall'art. 1 lett. b) della legge n. 937 del 1977.

3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta festiva. Per la sede di Venezia, la ricorrenza è stabilita al 21 novembre, secondo la consuetudine locale.

4. Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio. Analogamente, al personale assunto a tempo determinato, il congedo ordinario spetta in misura proporzionale al servizio.

5. Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

6. Il congedo ordinario in corso di fruizione è interrotto in caso di ricovero ospedaliero, di gravi malattie e di infortuni gravi, adeguatamente documentati.


Art. 4 - Modifica dell'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12


1. L'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 104 - Trattamento di missione.

1. Al personale della Regione comandato in missione fuori della circoscrizione comunale dove è ubicata la sede di servizio compete l'indennità di trasferta nelle misure, rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta in conformità al disposto del decreto del Ministro del Tesoro previsto dal comma 3, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio.

2. Per i periodi di missione eccedenti le 24 ore o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria interna per ogni ora di missione.

3. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate: le altre sono arrotondate.

4. Al personale inviato in missione in località che disti dalla sede di servizio, più di 90 minuti di viaggio, con mezzo veloce, secondo gli orari ufficiali dei servizi di linea o per incarichi di missione di durata superiore a 12 ore compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo di I categoria per il personale con la qualifica di Dirigente regionale generale e di II categoria per il rimanente personale e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire 32.000 per il primo pasto e complessive lire 63.900 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure dell'indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

6. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, semprechè risulti economicamente più che conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

7. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 4 sono rivalutati annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità al disposto del decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, previsto dal quinto comma, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

8. Il personale inviato in missione in località del territorio regionale, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede, salvo quanto disposto al comma 4.

9. Ai fini del computo delle distanze tra la località di partenza e quella di arrivo, si applicano i criteri di cui all'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

10. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall’Amministrazione o da qualsiasi altro Ente pubblico l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio o vitto, la stessa indennità è ridotta di un terzo.

11. Nel caso di dipendenti che effettuino più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta dal 30 per cento dopo la quindicesima.

12. Per le missioni continuative svolte nella medesima località, l'indennità di trasferta cessa dopo 240 giorni continui.

13. L'indennità di trasferta non è dovuta per missioni compiute:
a) nella località di abituale dimora;
b) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica;
d) in località distanti meno di 10 chilometri.

14. Alla liquidazione e al pagamento delle indennità di trasferta nonché al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese derivanti dall'applicazione della normativa sulle missioni si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale in base agli atti prodotti dal dipendente interessato, vistati dal dirigente responsabile e controllati dal direttore del Dipartimento per il personale.

15. In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato possono, su richiesta dell’interessato, autorizzare la corresponsione allo stesso di un’anticipazione di importo pari all’ammontare delle spese di viaggio e ai due terzi dell’indennità di missione spettante.

16. Le particolari categorie di dipendenti di cui all’art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dell’ordinaria sede di servizio per:
attività di protezione nelle situazioni di prima urgenza;
opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

17. Per il personale indicato nel comma 16, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella possibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfetario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell’importo corrispondente al costo del pasto”.


Art. 5 – Modifica dell’art. 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


1. Il comma 1 dell’art. 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è sostituito dalla seguente:
“1. Gli aumenti periodici di stipendio anticipati per la nascita dei figli, nonché le quote di aggiunta di famiglia per la moglie e i figli a carico, sono attribuiti con provvedimento del responsabile del Dipartimento per il Personale, in base ai documenti prodotti dal dipendente interessato, senza alcun altro provvedimento formale”.


Art. 6 – Introduzione dell’art. 136 bis nella legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


Dopo l’art. 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente 136 bis:

“Art. 136 bis – Inquadramento personale proveniente dal Provveditorato al porto di Venezia.
1. Nei posti vacanti dall’organico regionale potranno essere inquadrati in ruolo, previo colloquio selettivo di idoneità riservato agli interessati e a domanda da prodursi al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Provveditorato al porto di Venezia, attualmente in posizione di comando presso gli uffici regionali.

2. L’inquadramento è disposto in conformità alla tabella di equiparazione allegata alla presente legge”.


Art. 7 – Abrogazione degli artt. 28 e 174 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


1. Sono abrogati gli artt. 28 e 174 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

Art. 8 – Entrata in vigore.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991, n. 23 RELATIVA A:

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale”.
Tabella di corrispondenza fra le qualifiche funzionali del personale – ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 – e i livelli del personale degli Enti portuali.

Qualifiche funzionali
livelli
Dirigente regionale generale
IX
Dirigente regionale
VII – VIII
Funzionario
VI
Istruttore direttivo
V
Istruttore
IV
Collaboratore professionale
-
Esecutore
III
Operatore
II
Ausiliario
I
Addetto alle pulizie
-


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