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Legge regionale 22 luglio 1994, n. 30 (BUR n. 61/1994)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione'

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 30 (BUR n. 61/1994) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 luglio 1994, n. 30 (BUR n. 61/1994) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"


Art. 1 - Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. L'articolo 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
"Art. 60 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasformare posti di organico a orario intero in posti di organico con orario a tempo parziale nei limiti del venti per cento delle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali relativamente ai profili che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche.
2. L'istituzione di posti con orario a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative della pianta organica, considerando a tal fine due posti a tempo parziale pari a un posto a orario intero e viceversa.
3. In via ordinaria l'assunzione di un posto con rapporto a tempo parziale comporta un orario giornaliero di lavoro pari al cinquanta per cento dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali. Fermo restando il limite di cui al comma 1, la Giunta regionale può altresì autorizzare l'articolazione dell'orario di lavoro pari al trenta o al settanta per cento e può autorizzare l'articolazione dell'orario settimanale solamente in alcune giornate alla settimana.
4. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro a orario intero, ivi comprese le norme in materia di incompatibilità di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. In particolare, valgono le seguenti disposizioni:
a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno fermo restando che comunque si provvede in via prioritaria alla trasformazione dei posti esistenti;
b) il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alle stesse qualifiche e di pari anzianità. Spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute. Il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il personale con rapporto a tempo parziale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Tutti gli istituti che comportano riduzione dell'orario di servizio per il personale a tempo pieno sono ridotti proporzionalmente per il personale a tempo parziale.".
Art. 2 - Introduzione dell'articolo 60bis nella legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. Dopo l'articolo 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è inserito il seguente:
"Art. 60bis - Procedimento di trasformazione.
1. La percentuale dei posti indicata al comma 1 dell'articolo 60 è prioritariamente riservata al personale di ruolo che chiede la trasformazione del rapporto.
2. A tal fine i dipendenti dovranno presentare domanda rivolta al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, corredata dal parere del responsabile della struttura di appartenenza.
3. La Giunta regionale provvede alla trasformazione entro il 31 ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il personale dei Centri di formazione professionale, al fine del perseguimento delle necessità didattiche, i suddetti termini sono rispettivamente il primo di luglio ed il primo di settembre. In sede di prima applicazione gli interessati, ivi compresi coloro che già fruiscono del part-time, dovranno presentare domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta saranno considerati, nell'ordine, titoli di precedenza, fino ad esaurimento della percentuale dei posti disponibili:
a) la condizione di portatore di handicap o di invalidità riconosciuta a' sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
b) avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
c) avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
d) avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
e) la sussistenza di comprovate esigenze di studio.
5. In caso di possesso dei medesimi titoli di precedenza di cui al comma 4 da parte di più interessati, costituisce titolo di preferenza il possesso della maggiore anzianità di servizio nella qualifica.
6. La trasformazione del rapporto ha efficacia a tempo indeterminato.
7. Il dipendente in regime di orario a tempo parziale può chiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale ovvero salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione, a condizione che sia vacante il relativo posto in pianta organica e che sussistano le esigenze di servizio.
8. I posti a tempo parziale eventualmente non assegnati al personale di ruolo, possono essere coperti con le ordinarie procedure di reclutamento.".


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