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Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 (BUR n. 11/1995)

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997

Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 (BUR n. 11/1995) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1995 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1995/1997

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 (BUR n. 11/1995) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1995 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1995/1997


Articolo 1

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 37.710.052.000.000 in termini di competenza e in lire 38.464.522.000.000 in termini di cassa (tabella 1).
2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1995.
Articolo 2

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 37.710.052.000.000 in termini di competenza e in lire 38.464.522.000.000 in termini di cassa (tabella 2).
2. É autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1995 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53 bis della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. É autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1995 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 3

1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 4

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo n. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 5

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 443.753.000.000 e iscritto al capitolo n. 80030.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18, primo e secondo comma della stessa legge regionale di contabilità come modificata dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 .
Articolo 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.
Articolo 7

1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1995 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Articolo 8

1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Articolo 9

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1995, sono determinati in lire 3.700.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo n. 80210), in lire 6.500.000.000 per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (capitolo n. 80230) e in lire 1.245.000.000 per spese in conto capitale da finanziare con assegnazione dello Stato.
2. L'utilizzo della partita n. 1 del fondo globale per le spese d'investimento (capitolo n. 80230) è subordinato e commisurato all'effettivo accantonamento delle entrate derivanti dalle alienazioni patrimoniali (capitolo n. 8616).
Articolo 10

1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato, mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.
Articolo 11

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1995 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla normativa in materia di gestione delle spese dettata dalla legge regionale di contabilità.
Articolo 12

1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1995 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1994 per l'ammontare di lire 1.407.713.000.000.
2. L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato alla copertura delle seguenti spese, di cui si dà analitica dimostrazione nell'allegato elenco n. 2:

a) quanto a lire 681.048.000.000, per spese iscritte nel bilancio per l'anno finanziario 1995 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno, di cui all'allegato 1 alla presente legge;
b) quanto a lire 600.000.000.000, per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli n. 84000 e n. 84100;
c) quanto a lire 113.000.000.000 per la riproposizione nel bilancio 1995 delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 e dalla legge regionale 15 novembre 1994, n. 67 che si prevede di non impegnare nel corso del 1994;
d) quanto a lire 13.665.000.000, per spese non specificamente individuate.
Articolo 13

1. Per far fonte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1995, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella 5 allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui quindicennali a tasso variabile, nell'esercizio 1995, per un importo complessivo di lire 73.870.000.000.
2. A norma dell'articolo 9 lettera h) dello Statuto della Regione, è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al primo comma ad un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del tesoro per i mutui degli enti locali, in applicazione del decreto ministeriale del tesoro 25 marzo 1991. Il medesimo parametro si applica ai mutui già contratti in applicazione della vigente convenzione di tesoreria, ma non ancora erogati.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento dei mutui, da contrarre nel 1995, di cui al presente articolo, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1996.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 9.500.000.000 a partire dall'esercizio 1996 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 (capitoli n. 86100 e n. 86600).
Articolo 14

1. Per far fronte alla quota a carico della Regione della maggiore spesa sanitaria 1991 di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 1993, n. 67 è autorizzata la contrazione di un mutuo nell'esercizio 1995 per un importo massimo di lire 170.000.000.000 (capitolo n. 9643).
2. A norma dell'articolo 9 lettera h) dello Statuto della Regione per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del tesoro per i mutui degli enti locali in applicazione al decreto ministeriale del tesoro 25 marzo 1991.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammontare del mutuo di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1996.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 32.400.000.000 a partire dall'esercizio 1996 e trova riscontro in copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 (capitolo n. 86105 e capitolo n. 86605).
Articolo 15

1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1995 e dei provvedimenti legislativi alla medesima collegati, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella numero 1 alle relative disposizioni in essi contenute.
2. L'assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 in corrispondenza di capitoli di entrata nn. 825, 826, 827, 1501, 1811, 1813, 2210, 2390, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2970 e 4530 elencati nell'allegato A alla presente legge è subordinata al preventivo accertamento delle corrispondenti entrate.
3. L'utilizzo dei fondi stanziati sui capitoli n. 5098 e n. 20004 iscritti nello stato di previsione della spesa è subordinato all'effettivo avvio delle procedure di alienazione dei beni del patrimonio della Regione di cui al capitolo n. 8616 iscritto nello stato di previsione dell'entrata.
Articolo 16

1. Il capitolo di spesa n. 20594 "Assegnazione alla provincia di Rovigo per la capitalizzazione di società di promozione economica a prevalente capitale pubblico al fine di assicurare il completamento di progetti di opere ammessi al finanziamento dei programmi comunitari (articolo 4, legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 )" assume la nuova numerazione 20598.
Articolo 17

1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Articolo 18

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con effetto dal 1° gennaio 1995.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI



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