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Legge regionale 15 settembre 2026, n. 18 (BUR n. 124/2026)

Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 'Norme in materia di edilizia residenziale pubblica'.

Sommario: Legge Regionale 18/2026
S O M M A R I O
Legge regionale 15 settembre 2026, n. 18 (BUR n. 124/2026) (Novellazione)

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL’OCCUPAZIONE E ALL’UTILIZZO ABUSIVI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, n. 39 “NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”

Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle finalità di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, adotta azioni efficaci per il contrasto all’occupazione e all’utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rafforzando altresì le funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni e alle aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e incentivando forme di collaborazione con gli altri enti competenti.
2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, la presente legge introduce un’apposita disciplina apportando modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
Art. 2 - Percorsi formativi specifici in materia di vigilanza e controllo sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli operatori di polizia locale e altre forze di polizia.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nell’ambito delle attività di formazione di cui all’ articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”, la Giunta regionale promuove la realizzazione di specifici percorsi formativi, anche di carattere tecnico-giuridico, in materia di vigilanza e controllo sulle occupazioni e sugli utilizzi abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore degli operatori di polizia locale, favorendo la specializzazione delle funzioni del personale a ciò dedicato, nonché in regime di convenzione con altre forze di polizia.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i contenuti dell’offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1, nonché le modalità, anche telematiche, di svolgimento.
Art. 3 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , la parola “ quinquennale” è sostituita dalla seguente “ triennale”.
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’ articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 1)
Art. 5 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’ articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è aggiunta la seguente:
omissis ( 2)
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’ articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
omissis ( 3)
Art. 7 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “ scadenza del bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “ presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso”.
2. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le seguenti parole: “ È sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei diritti di cui alla presente lettera, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari.”.
3. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le parole “ , nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d’uso”.
4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le seguenti:
omissis ( 4)
Art. 8 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla fine del comma 3 dell’ articolo 26 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le seguenti parole: “ e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando.”.
Art. 9 - Inserimento dell’articolo 39 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’ articolo 39 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
omissis ( 5)
Art. 10 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 3 novembre 2017., 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 43 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 6)
Art. 11 - Modifica all’articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 7)
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 47 ter nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
omissis ( 8)
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 48 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’ articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
omissis ( 9)
Art. 14 - Inserimento dell’articolo 52 ter nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’ articolo 52 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è aggiunto il seguente:
omissis ( 10)
Art. 15 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 47 ter della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , come introdotto dall’articolo 12 della presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 52 ter, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , come introdotto dall’articolo 14 della presente legge, quantificati in 5.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
Art. 16 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Testo aggiunto dopo l’art. 5 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 2) Testo aggiunto dopo la lett. b) comma 1 art. 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 3) Testo inserito dopo l’art. 22 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 4) Testi riportati dopo la lett. f) comma 2 art. 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 5) Testo inserito dopo l’art. 39 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 6) Testo riportato dopo il comma 3 dell’art. 43 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 7) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 8) Testo riportato dopo l’art. 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 9) Testo riportato dopo l’art. 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 10) Testo riportato dopo l’art. 52 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 18/2026
S O M M A R I O
Legge regionale 15 settembre 2026, n. 18 (BUR n. 124/2026) (Novellazione) – Testo storico

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL’OCCUPAZIONE E ALL’UTILIZZO ABUSIVI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, n. 39 “NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”

Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle finalità di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, adotta azioni efficaci per il contrasto all’occupazione e all’utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rafforzando altresì le funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni e alle aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e incentivando forme di collaborazione con gli altri enti competenti.
2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, la presente legge introduce un’apposita disciplina apportando modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
Art. 2 - Percorsi formativi specifici in materia di vigilanza e controllo sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli operatori di polizia locale e altre forze di polizia.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nell’ambito delle attività di formazione di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”, la Giunta regionale promuove la realizzazione di specifici percorsi formativi, anche di carattere tecnico-giuridico, in materia di vigilanza e controllo sulle occupazioni e sugli utilizzi abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore degli operatori di polizia locale, favorendo la specializzazione delle funzioni del personale a ciò dedicato, nonché in regime di convenzione con altre forze di polizia.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i contenuti dell’offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1, nonché le modalità, anche telematiche, di svolgimento.
Art. 3 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , la parola “ quinquennale” è sostituita dalla seguente “ triennale”.
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è aggiunto il seguente:
“Art. 5 bis - Anagrafe regionale dell’edilizia residenziale pubblica.
1. Al fine di supportare le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di disporre di dati sull’utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico, nonché per valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati presenti nell’archivio informatico di cui all’articolo 24, comma 6, costituisce e gestisce l’Anagrafe regionale dell’edilizia residenziale pubblica.
2. I dati, suddivisi su base territoriale, con particolare riferimento alle province, alla Città metropolitana e ai comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 novembre 2003, n. 87 “Aggiornamento elenco comuni ad alta tensione abitativa (legge n. 431/1998, art. 8)”, riguardano in particolare:
a) il censimento del patrimonio immobiliare destinato all’edilizia residenziale pubblica, indicando gli alloggi non immediatamente assegnabili per carenze manutentive;
b) il numero di domande di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con distinzione tra i soggetti idonei assegnatari e i soggetti idonei non assegnatari;
c) le caratteristiche dei soggetti idonei assegnatari e non assegnatari con riferimento ai requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 25, nonché alle condizioni di cui all’articolo 28. Tali dati sono trattati in forma anonimizzata e aggregata, garantendo misure adeguate ad evitare il rischio di identificazione degli interessati cui si riferiscono i dati.
3. Le ATER e i comuni sono tenuti a fornire al 31 dicembre di ogni anno le informazioni di cui al comma 2 alla Giunta regionale. La comunicazione di tali dati costituisce obbligo informativo nei confronti della Regione e la sua reiterata e colpevole inosservanza costituisce elemento di valutazione nell’ambito del procedimento di revoca dell’incarico di direttore dell’ATER, con le modalità di cui all’articolo 12, comma 3.
4. Per l’elaborazione dei dati di cui al comma 2, anche al fine di predisporre la relazione di cui all’articolo 52, comma 2, la Giunta regionale può avvalersi dell’Osservatorio regionale sulla casa ai sensi dell’articolo 5.
5. I dati trasmessi ai sensi del comma 3 non possono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui al comma 1 e sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le caratteristiche tecniche e le modalità operative dell’Anagrafe regionale dell’edilizia residenziale pubblica, anche prevedendo soluzioni di progressiva implementazione.”.
Art. 5 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunta la seguente:
“b bis) possesso di diploma di laurea quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento o magistrale del nuovo ordinamento, riconosciuto ai sensi della normativa vigente nel caso di titolo conseguito all’estero.”.
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
“Art. 22 bis - Funzione sociale di ATER in collaborazione con ATS e comuni nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica.
1. Nel gestire gli alloggi di edilizia residenziale pubblica le ATER in collaborazione con gli Ambiti territoriali sociali (ATS), di cui alla legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali” e i comuni, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, possono garantire i servizi con finalità sociale di seguito indicati:
a) accompagnamento all’inserimento nell’alloggio e al rispetto delle regole di utilizzo dell’alloggio e delle parti comuni previste nel regolamento condominiale e nel regolamento relativo ai diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, allegati al contratto di locazione;
b) orientamento e accompagnamento degli inquilini ai servizi del territorio e, in particolare, ai servizi sociali in caso di sopravvenuta fragilità socio-economica;
c) accompagnamento ad altri servizi abitativi al mutare della condizione economica del nucleo familiare;
d) gestione e coordinamento delle richieste e degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dell’inquilino, anche ai sensi dell’articolo 39 bis;
e) promozione di forme di partecipazione sociale, mediazione e prevenzione dei conflitti, valorizzando le relazioni tra i residenti e il coinvolgimento dell’inquilinato nella gestione e cura degli alloggi e degli spazi condominiali;
f) informazione periodica all’assegnatario in ordine ai preventivi e consuntivi delle spese condominiali ed alle modalità per la verifica degli addebiti;
g) sviluppo del portierato sociale come presidio territoriale, generalmente ubicato in ambiti urbani connotati dalla concentrazione di condizioni di fragilità sociale ed economica, al fine di rendere più efficace e capillare l’erogazione di servizi pubblici di sostegno all’abitare.”.
Art. 7 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “ scadenza del bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “ presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso”.
2. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le seguenti parole: “ È sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei diritti di cui alla presente lettera, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari.”.
3. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le parole “ , nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d’uso”.
4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le seguenti:
“f bis) non aver adibito l’alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato;
f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;
f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all’articolo 28;
f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a) e b);
f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le seguenti parole: “ e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando.”.
Art. 9 - Inserimento dell’articolo 39 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’articolo 39 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
“Art. 39 bis - Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione.
1. Gli interventi di autorecupero degli alloggi sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché al miglioramento della qualità dell’abitare e all’ampliamento del numero di alloggi disponibili.
2. Gli interventi realizzabili tramite l’autorecupero sono quelli di manutenzione ordinaria definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, quelli che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DPR 380/2001, rientrano nell’attività edilizia libera e le opere interne finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono in ogni caso di competenza dell’ente proprietario o dell’ente proponente i lavori inerenti alle parti comuni e strutturali dell’edificio.
3. Le ATER e i comuni predispongono ogni due anni un elenco di alloggi di edilizia residenziale pubblica non assegnabili per necessari interventi di manutenzione ordinaria come definiti dal comma 2.
4. Le ATER e i comuni emanano ogni due anni un avviso pubblico per l’assegnazione degli immobili di cui al comma 3 da recuperare. L’avviso pubblico indica:
a) gli immobili soggetti al recupero, con relativa ubicazione e descrizione;
b) un progetto preliminare ed il computo di massima delle opere da eseguire;
c) i tempi per la conclusione dei lavori di recupero;
d) lo schema di convenzione con la descrizione delle opere da realizzarsi;
e) i criteri per la scelta dei soggetti ammessi al programma di autorecupero.
5. Gli interventi di autorecupero di cui al comma 2 possono riguardare anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente occupati ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti proprietari o gestori individuano per ciascun alloggio, previa richiesta dell’assegnatario, gli interventi indispensabili, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.
6. All’avviso pubblico di cui al comma 4 possono partecipare i cittadini singolarmente, qualora siano utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 24, ovvero associati in organizzazioni di autorecupero.
7. Le organizzazioni di autorecupero devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere formate per almeno il 60 per cento del totale da soci, con arrotondamento all’unità inferiore, che siano utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 24;
b) prevedere o nell’atto costitutivo o nello statuto l’autorecupero come finalità principale e i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unità immobiliari ai soci di cui alla lettera a);
c) essere costituite nella forma giuridica di cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, o di enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 117/2017.
8. Al termine dei lavori, il cittadino o l’organizzazione di autorecupero trasmette all’ente proprietario la documentazione attestante la descrizione dei lavori effettuati e i relativi costi e la dichiarazione di conformità, qualora prevista per l’intervento effettuato. L’ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congrui con quelli stimati.
9. Il comune o l’ATER, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione attestante l’esecuzione degli interventi verifica la conformità degli interventi eseguiti, la regolarità contabile e fiscale delle spese sostenute e il rispetto dei tempi preventivati e assegna le unità immobiliari al cittadino che ha realizzato gli interventi di autorecupero o ai soci dell’organizzazione di autorecupero come previsto dalla graduatoria di cui al comma 7.
10. Sono riconosciuti ai nuclei assegnatari, mediante detrazioni sul canone di locazione, i costi sostenuti per gli interventi di autorecupero per un importo massimo pari alla spesa sostenuta per gli interventi, debitamente rendicontata come previsto dal comma 8, maggiorato fino a un massimo del cinque percento.”
Art. 10 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 3 novembre 2017., 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunto il seguente:
“3 bis. L’assegnatario può rifiutare la mobilità obbligatoria qualora l’alloggio proposto non sia rispondente alle esigenze sociosanitarie e di abbattimento delle barriere architettoniche dell’assegnatario stesso o del nucleo familiare, comprovante da idonea documentazione sanitaria.”.
Art. 11 - Modifica all’articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Gli alloggi inseriti nell’elenco di cui al comma 1 sono da considerarsi unità immobiliari adibite ad uso residenziale destinate alla locazione permanente al fine di ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. I servizi abitativi forniti da ATER e comuni costituiscono pertanto offerta di alloggi sociali in coerenza con le definizioni contenute nel decreto ministeriale 22 aprile 2008.”.
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 47 ter nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
“Art. 47 ter - Misure di promozione dell’integrazione e della coesione sociale.
1. Al fine di rafforzare l’integrazione e la coesione sociale nei contesti abitativi, la Giunta regionale promuove la realizzazione di corsi di lingua italiana da erogarsi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in collaborazione con le ATER e i comuni, nonché con enti del Terzo settore, enti di certificazione o di formazione e, previa intesa, con i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), nonché altri soggetti pubblici o privati.
2. I corsi di lingua italiana possono avere come obiettivo il conseguimento della certificazione del livello A2 della lingua italiana con riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
3. La Giunta ragionale, con propria deliberazione, disciplina i contenuti dei percorsi formativi e le modalità di erogazione.
4. La Giunta regionale, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 52, comma 2, indica il numero e il programma dei corsi di lingua attivati, gli esiti dei percorsi formativi e il numero dei partecipanti.”.
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 48 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
“Art. 48 bis - Interventi di manutenzione in co-programmazione e/o co-progettazione.
1. Gli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica sfitto possono essere realizzati dall’ente proprietario o gestore anche in co-programmazione e/o co-progettazione con enti del Terzo settore, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, con la specifica finalità di sostenere attività di educazione all’abitare, prevenzione e gestione dei conflitti condominiali.”.
Art. 14 - Inserimento dell’articolo 52 ter nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’articolo 52 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è aggiunto il seguente:
“Art. 52 ter - Tavolo tecnico interistituzionale per la prevenzione e il contrasto delle occupazioni e dell’utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. Al fine di garantire un’azione congiunta e coordinata di prevenzione e contrasto alle occupazioni e all’utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, in particolare, ai fenomeni di cessione e sublocazione degli stessi e di mutamento abusivo della destinazione d’uso, anche con impiego per attività illecite, è istituito un Tavolo tecnico interistituzionale, cui partecipano:
a) il Presidente della Giunta regionale, l’Assessore regionale alle politiche abitative e sociali e l’Assessore regionale alla polizia locale e politiche di sicurezza urbana e integrata;
b) le ATER;
c) i sindaci dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deliberazione del CIPE 13 novembre 2003, n. 87;
d) i comandanti della polizia locale dei comuni di cui alla lettera c);
e) previa stipula di apposita intesa, le Prefetture e rappresentanti delle forze di polizia;
f) gli ATS.
2. La composizione del Tavolo può essere integrata dai sindaci di altri comuni del Veneto che ne facciano richiesta, in ragione della particolare situazione abitativa del loro territorio.
3. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di ulteriori enti, pubblici o privati, qualora sia ritenuto necessario.
4. Il Tavolo individua, sulla base dei dati forniti dalle ATER e dai comuni, le aree maggiormente interessate da fenomeni di abusivismo, ivi inclusi i fenomeni di cessione o sublocazione degli alloggi e di mutamento della destinazione d’uso, nonché le aree a maggior rischio, e predispone un piano integrato di attività mirate di prevenzione e contrasto.
5. La Giunta regionale, previa stipula di apposita intesa con i soggetti che vi partecipano, individua con propria delibera le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo.
6. Ai componenti del Tavolo non spetta alcuna indennità di carica, né alcun gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”, relativamente alle sedute dell’organo stesso, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.”.
Art. 15 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 47 ter della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , come introdotto dall’articolo 12 della presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 52 ter, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , come introdotto dall’articolo 14 della presente legge, quantificati in 5.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
Art. 16 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 24/04/2026

PDL n. 84

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: fase conclusiva

La commissione ha espresso parere in data:

Parere della commissione espresso a:

Relatore in aula:

PDL n. 77

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: fase conclusiva

La commissione ha espresso parere in data:

Parere della commissione espresso a:

Relatore in aula:

PDL n. 66

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 09/07/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula:

Approvato dal consiglio in data: 07/09/2026

Deliberazione Legislativa n. 18 del 15/09/2026