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Legge regionale 16 agosto 2002, n. 21 (BUR n. 82/2002)
La figura professionale dell'operatore di assistenza termale
Sommario
“Legge regionale 16 agosto 2002, n. 21 (BUR n. 82/2002) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 21 (BUR n. 82/2002)
- LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE
- Art. 1 - Figura professionale e profilo.
- Art. 2 - Competenze.
- Art. 3 – Attività.
- Art. 4 - Formazione.
- Art. 5 - Contesti operativi.
- Art. 6 - Requisiti di accesso.
- Art. 7 - Organizzazione didattica.
- Art. 8 - Materie di insegnamento.
- Art. 9 - Tirocinio.
- Art. 10 - Esame finale e rilascio dell’attestato.
- Art. 11 - Titoli pregressi.
- Art. 12 - Norma finale.
LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE
Art. 1 - Figura professionale e profilo.
1. É individuata la figura professionale dell'operatore di assistenza termale.
2. L’operatore di assistenza termale è l’operatore che nell'ambito di quanto previsto dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale" e a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'area termale, attività indirizzata a:
a) promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali;
b) assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.
2. L’operatore di assistenza termale è l’operatore che nell'ambito di quanto previsto dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale" e a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'area termale, attività indirizzata a:
a) promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali;
b) assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.
Art. 2 - Competenze.
1. Le competenze dell'operatore di assistenza termale sono descritte nell’allegata
tabella A che forma parte integrante delle presente legge.
Art. 3 – Attività.
1. L'operatore di assistenza termale è in grado di assolvere le seguenti attività specifiche:
a) attività di assistenza all’accoglienza diretta alla persona;
b) attività specialistica di trattamento diretto alla persona;
c) attività di interventi specialistici tecnici ed uso delle tecnologie;
d) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono descritte nell’allegata tabella B che forma parte integrante delle presente legge.
a) attività di assistenza all’accoglienza diretta alla persona;
b) attività specialistica di trattamento diretto alla persona;
c) attività di interventi specialistici tecnici ed uso delle tecnologie;
d) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono descritte nell’allegata tabella B che forma parte integrante delle presente legge.
Art. 4 - Formazione.
1. La formazione dell’operatore di assistenza termale è di competenza della Regione che provvede all’organizzazione di corsi e delle relative attività didattico formative, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l’attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e dall’ articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazioni delle politiche regionali del lavoro" come da ultimo modificato dall’articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , sentite anche le organizzazioni scientifiche e professionali di categoria eventualmente costituite nel territorio.
2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l’attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e dall’ articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazioni delle politiche regionali del lavoro" come da ultimo modificato dall’articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , sentite anche le organizzazioni scientifiche e professionali di categoria eventualmente costituite nel territorio.
Art. 5 - Contesti operativi.
1. L’operatore di assistenza termale svolge la sua attività in tutte le strutture e i servizi termali.
Art. 6 - Requisiti di accesso.
1. Per l’accesso ai corsi di formazione dell’operatore di assistenza termale è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età alla data d’iscrizione al corso.
Art. 7 - Organizzazione didattica.
1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari e comprende i seguenti moduli:
a) modulo di base;
b) modulo professionalizzante;
c) modulo di formazione superiore integrativo, valido per l’accesso alla professione di massaggiatore termale, sportivo, estetico.
2. I corsi di formazione di base per operatore di assistenza termale hanno durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiori a mille articolate in moduli didattici così come previsto nell’ allegato C che fa parte integrante della presente legge.
3. I corsi di formazione superiore integrativi per operatore di assistenza termale a indirizzo massaggio generale, sportivo ed estetico hanno durata fino a sei mesi, per un numero di ore non inferiori a trecento articolate in moduli didattici.
a) modulo di base;
b) modulo professionalizzante;
c) modulo di formazione superiore integrativo, valido per l’accesso alla professione di massaggiatore termale, sportivo, estetico.
2. I corsi di formazione di base per operatore di assistenza termale hanno durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiori a mille articolate in moduli didattici così come previsto nell’ allegato C che fa parte integrante della presente legge.
3. I corsi di formazione superiore integrativi per operatore di assistenza termale a indirizzo massaggio generale, sportivo ed estetico hanno durata fino a sei mesi, per un numero di ore non inferiori a trecento articolate in moduli didattici.
Art. 8 - Materie di insegnamento.
1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’articolo 7, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
a) area tecnico scientifica;
b) area della relazione e comunicazione;
c) area socio culturale e legislativa;
d) area tecnico operativa;
e) area tecnico specialistica.
2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C che forma parte integrante della presente legge.
a) area tecnico scientifica;
b) area della relazione e comunicazione;
c) area socio culturale e legislativa;
d) area tecnico operativa;
e) area tecnico specialistica.
2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C che forma parte integrante della presente legge.
Art. 9 - Tirocinio.
1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell’operatore di assistenza termale.
Art. 10 - Esame finale e rilascio dell’attestato.
1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alla prova di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi e comunque le assenze non possono superare il dieci per cento delle ore complessive.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1.
3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.
4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi termali.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1.
3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.
4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi termali.
Art. 11 - Titoli pregressi.
1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore di assistenza termale, prevedendo misure compensative per tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.
Art. 12 - Norma finale.
1. Le tabelle
A,
B e
C allegate alla presente legge possono essere modificate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, si prescinde dal parere.
Allegato A
Allegato A
1) Ruolo:
L’operatore di assistenza termale è l’operatore professionale tecnico termale che in possesso di attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge le attività previste dall'art.1 della presente legge.
2) Competenze:
L’operatore di assistenza termale è in grado di orientarsi con piena capacità in tutti gli interventi diretti alla persona per le cure termali e per il mantenimento o raggiungimento del benessere fisico, sapendo utilizzare le tecniche specialistiche e le tecnologie strumentali e organizzative proprie.
Conosce le principali tipologie di problematiche connesse ai diversi clienti, sa elaborare i progetti di intervento personalizzati, sapendo riconoscere le dinamiche relazionali appropriate da porre in atto, avendo cura di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
Allegato B
1) Attività di assistenza all’accoglienza diretta alla persona:
- riceve e accoglie i clienti presso la struttura termale;
- accompagna alle valutazioni sanitarie specialistiche;
- accompagna alle cure;
- fornisce le informazioni logistiche strutturali in ambito termale;
- cura e predispone gli ambienti di cura e trattamenti;
- provvede al trasporto e ai trasferimenti posturali del cliente disabile.
2) Attività specialistica di trattamento diretta alla persona:
2) Attività specialistica di trattamento diretta alla persona:
- valuta giornalmente la possibilità di realizzazione dell’intervento programmato;
- assiste la persona in preparazione al trattamento;
- assiste e sorveglia durante il trattamento;
- assiste durante l’immersione in bagno termale o grotta;
- assiste e propone in via diretta esercizi semplici d’igiene e educazione al movimento;
- assiste e collabora alla realizzazione della rieducazione funzionale termale;
- sorveglia con regolarità durante il ciclo di trattamento;
- somministra e applica il fango termale attraverso lo sfioramento cutaneo;
- somministra il bagno termale terapeutico;
- somministra l’acqua termale;
- somministra il trattamento inalatorio;
- pratica interventi di primo soccorso;
- disapplica il fango eseguendo metodiche di sfioramento e frizione cutanea;
- disapplica il fango termale mediante doccia di annettamento corporea meccanica e/o manuale.
3) Attività di interventi tecnici specialistici e d’uso delle tecnologie:
3) Attività di interventi tecnici specialistici e d’uso delle tecnologie:
- prepara il materiale naturale terapeutico termale;
- controlla le caratteristiche fisiche del materiale naturale autorizzato;
- cura la conservazione del materiale naturale termale;
- verifica e utilizza le apparecchiature tecnologiche proprie;
- predispone e personalizza l’ambiente di trattamento individuale;
- cura gli aspetti di igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
- pianifica le procedure per la realizzazione delle attività programmate.
4) Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo:
4) Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo:
- utilizza strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;
- concorre alla formazione degli operatori dello stesso profilo;
- definisce i propri bisogni di formazione e aggiornamento;
- concorre al coordinamento delle attività interne allo stabilimento termale.
Allegato C
Allegato C
1) Organizzazione didattica:
modulo didattico
|
tipo formazione
|
n°ore
|
Area tecnico scientifica
|
teorico
|
420
|
Area Relazionale Comunicativa
|
teorico
|
120
|
Area Socio culturale legislativa
|
teorico
|
60
|
Totale 600
|
2) Modulo professionalizzante:
modulo didattico
|
tipo formazione
|
n°ore
|
Osservazione struttura e organizzazione iter operativi
|
teorico pratico
|
75
|
Stesura iter operativi e applicazione
|
interventi diretti pratici
|
300
|
Rielaborazioni tirocini
|
teorico
|
25
|
|
|
|
Totale 400
|
3) Obiettivi formativi:
I Modulo:
Fornire una preparazione di base teorica che consenta agli studenti di:
- acquisire gli elementi relativi agli aspetti scientifici di carattere sanitario terapeutico e di benessere;
- approfondire il significato della relazione e comunicazione finalizzata a favorire il riconoscimento delle caratteristiche individuali per poter indirizzare al meglio gli interventi tecnici specialistici;
- conoscere gli elementi base della legislazione e dell’organizzazione che caratterizzano la specifica attività termale e di etica e deontologia professionale.
II Modulo:
Favorire il trasferimento delle conoscenze teoriche in abilità pratiche sapendo:
- riconoscere e classificare la condizione di bisogno termale da realizzare;
- elaborare l’iter operativo tecnico sapendo applicare le diverse metodologie operative specifiche di assistenza termale presenti nelle diverse sedi di tirocinio;
- riconoscere e sviluppare le modalità relazionali adeguate alle diverse situazioni.
4) Programma didattico:
I Modulo:
area tecnico scientifica
materia
|
n°ore
|
anatomia
|
50
|
fisiologia
|
20
|
farmacologia chimica biologia fisica*
|
40
|
fisiatria ortopedia reumatologia*
|
60
|
idrologia fango balneo terapia*
|
60
|
igiene
|
25
|
massaggio semplice
|
40
|
metodiche coltivazione fango
|
20
|
patologia generale
|
40
|
pronto soccorso
|
25
|
gerontologia
|
20
|
educazione ri-educazione
|
20
|
Totale 420
|
area della relazione comunicazione
materia
|
n°ore
|
elementi di psicologia generale
|
15
|
elementi della comunicazione
|
15
|
aspetti relazionali
|
15
|
etica e formazione professionale
|
25
|
lingua straniera
|
50
|
Totale 120
|
area socio culturale legislativa
materia
|
n°ore
|
elementi di legislazione nazionale e regionale
|
12
|
elementi di legislazione sanitaria e termale
|
12
|
elementi legislativi sicurezza sul lavoro
|
12
|
elementi contrattuali
|
12
|
metodologia del lavoro e organizzazione
|
12
|
Totale 60
|
II Modulo
Teorico pratico:
prevede la frequenza obbligatoria presso gli stabilimenti termali autorizzati o accreditati preventivamente individuati dal comitato tecnico scientifico direzionale formativo. Ogni struttura individuata dovrà segnalare alla direzione didattica l’operatore di assistenza termale che avrà il compito di seguire gli studenti proponendo loro le seguenti attività:
materia
|
n°ore
|
osservazione struttura e elaborazione in collaborazione iter operativi
|
75
|
attività idrotermale
|
60
|
attività in piscina
|
60
|
attività fangotermale
|
60
|
attività di applicazione terapeutica
|
60
|
attività di massaggio semplice
|
60
|
rielaborazione tirocini
|
25
|
Totale 400
|
Nb. * Materie raggruppate in un unico corso.
La partecipazione all’esame finale avverrà dopo l’ammissione da parte del collegio Docenti in base al profitto teorico e pratico.
5) Modulo di formazione superiore integrativo.
I moduli di formazione superiore integrativi si propongono di fornire agli operatori di base, gli elementi di conoscenza specifica per rispondere alle esigenze personali ad indirizzo specialistico dei clienti che affluiscono agli stabilimenti termali.
Nello specifico i corsi saranno di 300 ore articolate in:
Modulo didattico
|
n°ore
|
Teorico specialistico
|
150
|
Teorico pratico
|
150
|
Corso- Massaggio generale:
- finalizzato all’apprendimento teorico e pratico delle tecniche di massaggio per rispondere alle esigenze di benessere della persona:
materie-teoriche
|
n°ore
|
anatomia app.muscolo .scheletrico.
|
20
|
patologie app.locomotore
|
30
|
indicazioni e controindicazioni
|
30
|
tecniche del massaggio generale
|
35
|
tecniche del massaggio specialistico
|
35
|
Totale 150
|
materie teoriche pratiche
|
n°ore
|
tecniche del massaggio
|
40
|
palpazione e valutazione cutanea
|
30
|
attività pratica controllata
|
30
|
attività pratica autonoma
|
30
|
rielaborazione in aula
|
20
|
Totale 150
|
Corso - Massaggio ad indirizzo sportivo:
- finalizzato all’apprendimento teorico pratico delle tecniche di massaggio per rispondere alle esigenze dell’area sportiva:
materie-teoriche
|
n°ore
|
anatomia app.muscolo .scheletrico
|
20
|
patologie dello sport
|
25
|
indicazioni e controindicazioni
|
25
|
tecniche del massaggio generale
|
30
|
tecniche del massaggio sportivo
|
30
|
bendaggio funzionale
|
20
|
Totale 150
|
materie teoriche pratiche
|
n°ore
|
tecniche del massaggio
|
30
|
palpazione e valutazione cutanea
|
20
|
attività pratica controllata
|
30
|
attività pratica autonoma
|
55
|
rielaborazione in aula
|
15
|
Totale 150
|
Corso- Massaggio ad indirizzo estetico:
- finalizzato all’apprendimento teorico pratico delle tecniche di massaggio per rispondere alle esigenze di benessere corporeo:
materie-teoriche
|
n°ore
|
anatomia app.muscolo .scheletrico
|
20
|
inestetismi cutanei
|
30
|
dermatologia
|
25
|
cosmetologia
|
20
|
tecnologie
|
20
|
indicazioni e controindicazioni
|
20
|
tecniche del massaggio estetico
|
15
|
Totale 150
|
materie teoriche pratiche
|
n°ore
|
tecniche del massaggio
|
30
|
palpazione e valutazione cutanea
|
20
|
attività pratica controllata
|
30
|
attività pratica autonoma
|
50
|
rielaborazione in aula
|
20
|
Totale 150
|
SOMMARIO
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 21 (BUR n. 82/2002)
- LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE
-
- Art. 1 - Figura professionale e profilo.
- Art. 2 - Competenze.
- Art. 3 – Attività.
- Art. 4 - Formazione.
- Art. 5 - Contesti operativi.
- Art. 6 - Requisiti di accesso.
- Art. 7 - Organizzazione didattica.
- Art. 8 - Materie di insegnamento.
- Art. 9 - Tirocinio.
- Art. 10 - Esame finale e rilascio dell’attestato.
- Art. 11 - Titoli pregressi.
- Art. 12 - Norma finale.
Sommario
“Legge regionale 16 agosto 2002, n. 21 (BUR n. 82/2002) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 21 (BUR n. 82/2002)
- LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE
- Art. 1 - Figura professionale e profilo.
- Art. 2 - Competenze.
- Art. 3 – Attività.
- Art. 4 - Formazione.
- Art. 5 - Contesti operativi.
- Art. 6 - Requisiti di accesso.
- Art. 7 - Organizzazione didattica.
- Art. 8 - Materie di insegnamento.
- Art. 9 - Tirocinio.
- Art. 10 - Esame finale e rilascio dell’attestato.
- Art. 11 - Titoli pregressi.
- Art. 12 - Norma finale.
LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE
Art. 1 - Figura professionale e profilo.
1. É individuata la figura professionale dell'operatore di assistenza termale.
2. L’operatore di assistenza termale è l’operatore che nell'ambito di quanto previsto dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale" e a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'area termale, attività indirizzata a:
a) promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali;
b) assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.
2. L’operatore di assistenza termale è l’operatore che nell'ambito di quanto previsto dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale" e a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'area termale, attività indirizzata a:
a) promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali;
b) assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.
Art. 2 - Competenze.
1. Le competenze dell'operatore di assistenza termale sono descritte nell’allegata tabella A che forma parte integrante delle presente legge.
Art. 3 – Attività.
1. L'operatore di assistenza termale è in grado di assolvere le seguenti attività specifiche:
a) attività di assistenza all’accoglienza diretta alla persona;
b) attività specialistica di trattamento diretto alla persona;
c) attività di interventi specialistici tecnici ed uso delle tecnologie;
d) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono descritte nell’allegata tabella B che forma parte integrante delle presente legge.
a) attività di assistenza all’accoglienza diretta alla persona;
b) attività specialistica di trattamento diretto alla persona;
c) attività di interventi specialistici tecnici ed uso delle tecnologie;
d) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono descritte nell’allegata tabella B che forma parte integrante delle presente legge.
Art. 4 - Formazione.
1. La formazione dell’operatore di assistenza termale è di competenza della Regione che provvede all’organizzazione di corsi e delle relative attività didattico formative, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l’attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e dall’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazioni delle politiche regionali del lavoro" come da ultimo modificato dall’articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , sentite anche le organizzazioni scientifiche e professionali di categoria eventualmente costituite nel territorio.
2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l’attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e dall’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazioni delle politiche regionali del lavoro" come da ultimo modificato dall’articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , sentite anche le organizzazioni scientifiche e professionali di categoria eventualmente costituite nel territorio.
Art. 5 - Contesti operativi.
1. L’operatore di assistenza termale svolge la sua attività in tutte le strutture e i servizi termali.
Art. 6 - Requisiti di accesso.
1. Per l’accesso ai corsi di formazione dell’operatore di assistenza termale è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età alla data d’iscrizione al corso.
Art. 7 - Organizzazione didattica.
1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari e comprende i seguenti moduli:
a) modulo di base;
b) modulo professionalizzante;
c) modulo di formazione superiore integrativo, valido per l’accesso alla professione di massaggiatore termale, sportivo, estetico.
2. I corsi di formazione di base per operatore di assistenza termale hanno durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiori a mille articolate in moduli didattici così come previsto nell’allegato C che fa parte integrante della presente legge.
3. I corsi di formazione superiore integrativi per operatore di assistenza termale a indirizzo massaggio generale, sportivo ed estetico hanno durata fino a sei mesi, per un numero di ore non inferiori a trecento articolate in moduli didattici.
a) modulo di base;
b) modulo professionalizzante;
c) modulo di formazione superiore integrativo, valido per l’accesso alla professione di massaggiatore termale, sportivo, estetico.
2. I corsi di formazione di base per operatore di assistenza termale hanno durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiori a mille articolate in moduli didattici così come previsto nell’allegato C che fa parte integrante della presente legge.
3. I corsi di formazione superiore integrativi per operatore di assistenza termale a indirizzo massaggio generale, sportivo ed estetico hanno durata fino a sei mesi, per un numero di ore non inferiori a trecento articolate in moduli didattici.
Art. 8 - Materie di insegnamento.
1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’articolo 7, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
a) area tecnico scientifica;
b) area della relazione e comunicazione;
c) area socio culturale e legislativa;
d) area tecnico operativa;
e) area tecnico specialistica.
2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C che forma parte integrante della presente legge.
a) area tecnico scientifica;
b) area della relazione e comunicazione;
c) area socio culturale e legislativa;
d) area tecnico operativa;
e) area tecnico specialistica.
2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C che forma parte integrante della presente legge.
Art. 9 - Tirocinio.
1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell’operatore di assistenza termale.
Art. 10 - Esame finale e rilascio dell’attestato.
1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alla prova di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi e comunque le assenze non possono superare il dieci per cento delle ore complessive.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1.
3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.
4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi termali.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1.
3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.
4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi termali.
Art. 11 - Titoli pregressi.
1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore di assistenza termale, prevedendo misure compensative per tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.
Art. 12 - Norma finale.
1. Le tabelle A, B e C allegate alla presente legge possono essere modificate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, si prescinde dal parere.
Allegato A
Allegato A
Profilo professionale dell’operatore di assistenza termale |
1) Ruolo:
L’operatore di assistenza termale è l’operatore professionale tecnico termale che in possesso di attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge le attività previste dall'art.1 della presente legge.
2) Competenze:
L’operatore di assistenza termale è in grado di orientarsi con piena capacità in tutti gli interventi diretti alla persona per le cure termali e per il mantenimento o raggiungimento del benessere fisico, sapendo utilizzare le tecniche specialistiche e le tecnologie strumentali e organizzative proprie.
Conosce le principali tipologie di problematiche connesse ai diversi clienti, sa elaborare i progetti di intervento personalizzati, sapendo riconoscere le dinamiche relazionali appropriate da porre in atto, avendo cura di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
Allegato B
Elenco delle principali attività realizzate e previste per l’operatore di assistenza termale |
1) Attività di assistenza all’accoglienza diretta alla persona:
- riceve e accoglie i clienti presso la struttura termale;
- accompagna alle valutazioni sanitarie specialistiche;
- accompagna alle cure;
- fornisce le informazioni logistiche strutturali in ambito termale;
- cura e predispone gli ambienti di cura e trattamenti;
- provvede al trasporto e ai trasferimenti posturali del cliente disabile.
2) Attività specialistica di trattamento diretta alla persona:
2) Attività specialistica di trattamento diretta alla persona:
- valuta giornalmente la possibilità di realizzazione dell’intervento programmato;
- assiste la persona in preparazione al trattamento;
- assiste e sorveglia durante il trattamento;
- assiste durante l’immersione in bagno termale o grotta;
- assiste e propone in via diretta esercizi semplici d’igiene e educazione al movimento;
- assiste e collabora alla realizzazione della rieducazione funzionale termale;
- sorveglia con regolarità durante il ciclo di trattamento;
- somministra e applica il fango termale attraverso lo sfioramento cutaneo;
- somministra il bagno termale terapeutico;
- somministra l’acqua termale;
- somministra il trattamento inalatorio;
- pratica interventi di primo soccorso;
- disapplica il fango eseguendo metodiche di sfioramento e frizione cutanea;
- disapplica il fango termale mediante doccia di annettamento corporea meccanica e/o manuale.
3) Attività di interventi tecnici specialistici e d’uso delle tecnologie:
3) Attività di interventi tecnici specialistici e d’uso delle tecnologie:
- prepara il materiale naturale terapeutico termale;
- controlla le caratteristiche fisiche del materiale naturale autorizzato;
- cura la conservazione del materiale naturale termale;
- verifica e utilizza le apparecchiature tecnologiche proprie;
- predispone e personalizza l’ambiente di trattamento individuale;
- cura gli aspetti di igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
- pianifica le procedure per la realizzazione delle attività programmate.
4) Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo:
4) Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo:
- utilizza strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;
- concorre alla formazione degli operatori dello stesso profilo;
- definisce i propri bisogni di formazione e aggiornamento;
- concorre al coordinamento delle attività interne allo stabilimento termale.
Allegato C
Allegato C
Corso sperimentale di formazione di base operatore di assistenza termale |
1) Organizzazione didattica:
modulo didattico
|
tipo formazione
|
n°ore
|
Area tecnico scientifica
|
teorico
|
420
|
Area Relazionale Comunicativa
|
teorico
|
120
|
Area Socio culturale legislativa
|
teorico
|
60
|
Totale 600
|
2) Modulo professionalizzante:
modulo didattico
|
tipo formazione
|
n°ore
|
Osservazione struttura e organizzazione iter operativi
|
teorico pratico
|
75
|
Stesura iter operativi e applicazione
|
interventi diretti pratici
|
300
|
Rielaborazioni tirocini
|
teorico
|
25
|
|
|
|
Totale 400
|
3) Obiettivi formativi:
I Modulo:
Fornire una preparazione di base teorica che consenta agli studenti di:
- acquisire gli elementi relativi agli aspetti scientifici di carattere sanitario terapeutico e di benessere;
- approfondire il significato della relazione e comunicazione finalizzata a favorire il riconoscimento delle caratteristiche individuali per poter indirizzare al meglio gli interventi tecnici specialistici;
- conoscere gli elementi base della legislazione e dell’organizzazione che caratterizzano la specifica attività termale e di etica e deontologia professionale.
II Modulo:
Favorire il trasferimento delle conoscenze teoriche in abilità pratiche sapendo:
- riconoscere e classificare la condizione di bisogno termale da realizzare;
- elaborare l’iter operativo tecnico sapendo applicare le diverse metodologie operative specifiche di assistenza termale presenti nelle diverse sedi di tirocinio;
- riconoscere e sviluppare le modalità relazionali adeguate alle diverse situazioni.
4) Programma didattico:
I Modulo:
area tecnico scientifica
materia
|
n°ore
|
anatomia
|
50
|
fisiologia
|
20
|
farmacologia chimica biologia fisica*
|
40
|
fisiatria ortopedia reumatologia*
|
60
|
idrologia fango balneo terapia*
|
60
|
igiene
|
25
|
massaggio semplice
|
40
|
metodiche coltivazione fango
|
20
|
patologia generale
|
40
|
pronto soccorso
|
25
|
gerontologia
|
20
|
educazione ri-educazione
|
20
|
Totale 420
|
area della relazione comunicazione
materia
|
n°ore
|
elementi di psicologia generale
|
15
|
elementi della comunicazione
|
15
|
aspetti relazionali
|
15
|
etica e formazione professionale
|
25
|
lingua straniera
|
50
|
Totale 120
|
area socio culturale legislativa
materia
|
n°ore
|
elementi di legislazione nazionale e regionale
|
12
|
elementi di legislazione sanitaria e termale
|
12
|
elementi legislativi sicurezza sul lavoro
|
12
|
elementi contrattuali
|
12
|
metodologia del lavoro e organizzazione
|
12
|
Totale 60
|
II Modulo
Teorico pratico:
prevede la frequenza obbligatoria presso gli stabilimenti termali autorizzati o accreditati preventivamente individuati dal comitato tecnico scientifico direzionale formativo. Ogni struttura individuata dovrà segnalare alla direzione didattica l’operatore di assistenza termale che avrà il compito di seguire gli studenti proponendo loro le seguenti attività:
materia
|
n°ore
|
osservazione struttura e elaborazione in collaborazione iter operativi
|
75
|
attività idrotermale
|
60
|
attività in piscina
|
60
|
attività fangotermale
|
60
|
attività di applicazione terapeutica
|
60
|
attività di massaggio semplice
|
60
|
rielaborazione tirocini
|
25
|
Totale 400
|
Nb. * Materie raggruppate in un unico corso.
La partecipazione all’esame finale avverrà dopo l’ammissione da parte del collegio Docenti in base al profitto teorico e pratico.
5) Modulo di formazione superiore integrativo.
I moduli di formazione superiore integrativi si propongono di fornire agli operatori di base, gli elementi di conoscenza specifica per rispondere alle esigenze personali ad indirizzo specialistico dei clienti che affluiscono agli stabilimenti termali.
Nello specifico i corsi saranno di 300 ore articolate in:
Modulo didattico
|
n°ore
|
Teorico specialistico
|
150
|
Teorico pratico
|
150
|
Corso- Massaggio generale:
- finalizzato all’apprendimento teorico e pratico delle tecniche di massaggio per rispondere alle esigenze di benessere della persona:
materie-teoriche
|
n°ore
|
anatomia app.muscolo .scheletrico.
|
20
|
patologie app.locomotore
|
30
|
indicazioni e controindicazioni
|
30
|
tecniche del massaggio generale
|
35
|
tecniche del massaggio specialistico
|
35
|
Totale 150
|
materie teoriche pratiche
|
n°ore
|
tecniche del massaggio
|
40
|
palpazione e valutazione cutanea
|
30
|
attività pratica controllata
|
30
|
attività pratica autonoma
|
30
|
rielaborazione in aula
|
20
|
Totale 150
|
Corso - Massaggio ad indirizzo sportivo:
- finalizzato all’apprendimento teorico pratico delle tecniche di massaggio per rispondere alle esigenze dell’area sportiva:
materie-teoriche
|
n°ore
|
anatomia app.muscolo .scheletrico
|
20
|
patologie dello sport
|
25
|
indicazioni e controindicazioni
|
25
|
tecniche del massaggio generale
|
30
|
tecniche del massaggio sportivo
|
30
|
bendaggio funzionale
|
20
|
Totale 150
|
materie teoriche pratiche
|
n°ore
|
tecniche del massaggio
|
30
|
palpazione e valutazione cutanea
|
20
|
attività pratica controllata
|
30
|
attività pratica autonoma
|
55
|
rielaborazione in aula
|
15
|
Totale 150
|
Corso- Massaggio ad indirizzo estetico:
- finalizzato all’apprendimento teorico pratico delle tecniche di massaggio per rispondere alle esigenze di benessere corporeo:
materie-teoriche
|
n°ore
|
anatomia app.muscolo .scheletrico
|
20
|
inestetismi cutanei
|
30
|
dermatologia
|
25
|
cosmetologia
|
20
|
tecnologie
|
20
|
indicazioni e controindicazioni
|
20
|
tecniche del massaggio estetico
|
15
|
Totale 150
|
materie teoriche pratiche
|
n°ore
|
tecniche del massaggio
|
30
|
palpazione e valutazione cutanea
|
20
|
attività pratica controllata
|
30
|
attività pratica autonoma
|
50
|
rielaborazione in aula
|
20
|
Totale 150
|
SOMMARIO
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 21 (BUR n. 82/2002)
- LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE
-
- Art. 1 - Figura professionale e profilo.
- Art. 2 - Competenze.
- Art. 3 – Attività.
- Art. 4 - Formazione.
- Art. 5 - Contesti operativi.
- Art. 6 - Requisiti di accesso.
- Art. 7 - Organizzazione didattica.
- Art. 8 - Materie di insegnamento.
- Art. 9 - Tirocinio.
- Art. 10 - Esame finale e rilascio dell’attestato.
- Art. 11 - Titoli pregressi.
- Art. 12 - Norma finale.